Sentenza del 22/05/2017 n. 825 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava i dinieghi di rimborso dell’IRAP, sostenendo che i corrispettivi ottenuti dalla risoluzione anticipata dei contratti con i calciatori non derivassero dalla cessione di contratti o di beni immateriali, bensì da operazioni complesse e autonome consistenti nella rinuncia al rapporto con il calciatore e nella successiva stipula di un nuovo contratto con altra società. Secondo la contribuente, tali plusvalenze non avrebbero dovuto concorrere alla base imponibile IRAP. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece che le operazioni costituissero cessioni di contratto, assimilabili alla cessione di beni immateriali o strumentali, con conseguente imponibilità ai fini IRAP.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto l’appello della società e confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto legittimi i dinieghi di rimborso. Il Collegio ha individuato tre fasi dell’operazione: l’accordo tra le società, il consenso del calciatore e la variazione del tesseramento, con subentro della società acquirente nel contratto originario. Ne ha quindi dedotto che non veniva trasferito un semplice diritto alla stipula di un nuovo contratto, ma il contratto esistente, qualificabile come bene immateriale. Le relative plusvalenze erano pertanto imponibili ai fini IRAP. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 9.000,00.
Norme richiamate
Art. 1406 Codice civile
La cessione del contratto si verifica quando una parte sostituisce a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite.
La Commissione ha ritenuto che le operazioni di trasferimento dei calciatori rientrassero nella cessione del contratto, anche se il contratto poteva successivamente essere modificato o integrato dalla società acquirente.
Art. 5, Legge n. 91/1981
La norma disciplina la cessione del contratto di prestazione sportiva tra società sportive.
La disposizione è stata utilizzata per qualificare il trasferimento del calciatore come cessione del contratto sportivo esistente, e non come mera rinuncia a un diritto o come operazione autonoma estranea al rapporto contrattuale.
Art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 446/1997
La norma è stata richiamata dai giudici di primo grado per affermare comunque l’assoggettamento a IRAP delle componenti economiche derivanti dalle operazioni considerate.
Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992
È stato applicato per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 213/2001
La risoluzione considera i proventi derivanti dalla cessione di atleti come plusvalenze riconducibili alla cessione di beni strumentali o immateriali, rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Art. 2425 Codice civile
La società lo aveva richiamato per sostenere che le plusvalenze fossero componenti straordinarie e autonome; tale impostazione non è stata accolta dalla Commissione.
Massime di principio
- Quando un’operazione economica trasferisce sostanzialmente il rapporto contrattuale esistente, la sua qualificazione fiscale può prevalere sulla forma utilizzata dalle parti e condurre all’applicazione del regime previsto per la cessione del contratto.
- La successiva modifica o integrazione del contratto da parte del soggetto subentrante non esclude necessariamente che vi sia stata una cessione del contratto originario.
- Per valutare l’imponibilità di una plusvalenza occorre esaminare la sostanza economica dell’operazione e la sequenza concreta degli atti, non soltanto la denominazione attribuita dalle parti.
- La rinuncia anticipata a un rapporto contrattuale, se accompagnata dal subentro di un altro soggetto e dal pagamento di un corrispettivo, può essere assimilata alla cessione di un bene immateriale produttivo di reddito.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale non uniforme, il giudice può privilegiare la ricostruzione basata sulla struttura effettiva dell’operazione, sulla normativa speciale applicabile e sul rischio di risultati elusivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mag 2017Sentenza del 22/05/2017 n. 118 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 22 mag 2017Sentenza del 22/05/2017 n. 10 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 22 mag 2017Sentenza del 22/05/2017 n. 50 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 22 mag 2017Sentenza del 22/05/2017 n. 51 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 22 mag 2017Sentenza del 22/05/2017 n. 119 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 22 mag 2017Sentenza del 22/05/2017 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Cremona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →