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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24974/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Trignano impugnava la conferma della condanna per istigazione alla corruzione (offerta di denaro ai militi per evitare il verbale di contravvenzione). Deduceva: 1) violazione di legge ex art. 62, comma 6, cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante (ravvedimento operoso o risarcimento del danno) in relazione alla somma offerta ai due militi; 2) violazione ex art. 63 cod. pen. per omessa ulteriore riduzione della pena nonostante il primo giudice avesse riconosciuto la circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato soltanto il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rinnovata determinazione del trattamento sanzionatorio, atteso l'omesso computo della ulteriore riduzione connessa al riconoscimento dell'art. 323-bis cod. pen. Il primo motivo è stato respinto. La Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione relativa al risarcimento del danno nella forma specifica non prospettata in appello (art. 609 c.p.p.) e, comunque, ha ritenuto non perfezionata un offerta reale della somma: l'offerta tramite assegni circolari non ha dimostrato la perdita di disponibilità della somma da parte dell'imputato né il deposito a disposizione della parte offesa, necessari per il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 6, cod. pen.

    La norma distingue la prima parte (valutazione dell'adeguatezza del risarcimento) e la seconda parte (ravvedimento operoso). Per essere applicabile quando la vittima rifiuta l'indennizzo, occorre una offerta reale ai sensi degli artt. 1209 ss. c.c. ovvero il deposito della somma o modalità equipollenti che sottraggano la disponibilità dell'imputato fino alla decisione del giudice; l'offerta tramite assegni circolari non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare tale perdita di disponibilità.

  • art. 63 cod. pen.

    Riguarda la determinazione della pena in presenza di circostanze. La Corte ha richiamato il principio che la pena base subisce una sola riduzione per le circostanze attenuanti generiche, ma ha anche rilevato l'errore della Corte territoriale nel non tener conto, separatamente, dell'ulteriore riduzione collegata al riconoscimento dell'art. 323-bis.

  • art. 323-bis cod. pen.

    La circostanza attenuante riconosciuta in primo grado avrebbe dovuto influire sul trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha rilevato l'omessa traduzione di tale riconoscimento in una riduzione ulteriore della pena e ha disposto il rinvio per il nuovo giudizio sulla determinazione della pena.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Principio di devoluzione: la Corte di cassazione non può essere chiamata a riesaminare questioni non previamente dedotte e valutate in sede di merito. La mancata prospettazione, in appello, della specifica tesi relativa al risarcimento del danno ha reso inammissibile la deduzione fatta in cassazione sotto quel profilo.

  • artt. 1209 e ss. cod. civ.

    Richiamati come strumento per perfezionare l'offerta reale di indennizzo: il deposito della somma secondo le regole civili consente che la somma sia posta a completa disposizione della parte offesa e che il giudice possa valutare la congruità e la sincerità dell'offerta ai fini dell'attenuante ex art. 62 n.6.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.6 quando la vittima non accetta l'indennizzo, è necessario perfezionare un'offerta reale: deposito della somma o altra modalità che dimostri la perdita della disponibilità dell'imputato (assegni non depositati o non consegnati non sono sufficienti).
  • In sede di legittimità non possono essere sollevate questioni sostanziali che non siano state adeguatamente specificate e dibattute in sede di appello; rispettare la devoluzione del giudizio (art. 609 c.p.p.).
  • Il riconoscimento di una circostanza attenuante (anche in primo grado) deve tradursi correttamente nella determinazione della pena: verificare sempre la correttezza del calcolo delle riduzioni e l'eventuale cumulabilità o esclusione di riduzioni multiple.
  • Quando si offre un risarcimento per ottenere benefici sanzionatori, è preferibile utilizzare modalità che rendano inequivocabile la sottrazione della disponibilità (deposito giudiziario ovvero consegna a soggetto terzo accettante) e documentare tale operazione in modo formale.
  • In ricorso per cassazione, mirare a motivi che attengano a questioni di diritto già trattate in sede di merito; le questioni nuove rischiano di essere dichiarate inammissibili.

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