Cassazione Penale, Sentenza n. 08801/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appello di Bari ha erroneamente condannato l'Amministrazione al rimborso delle spese di lite malgrado questa non si fosse costituita né si fosse opposta in giudizio. In pratica il Ministero ha contestato l'applicazione dei principi relativi alla condanna alle spese quando la Pubblica Amministrazione non si oppone alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese di lite. Ha ritenuto fondato il principio secondo cui, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, la Pubblica Amministrazione che non si è opposta non può essere considerata soccombente ai fini dell'applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; conseguentemente ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese procesuali a favore di Fiorini Massimiliano. Sono rimaste invece confermate la statuizione di riconoscimento della riparazione e la liquidazione dell'indennizzo (euro 706,50).
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Richiamata come riferimento procedurale generale al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione; la doglianza del ricorrente è stata fondata su una violazione di legge e di motivazione con riguardo all'applicazione delle norme sul processo
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Applicati in via analogica per stabilire che la Pubblica Amministrazione che non si oppone alla domanda non può essere considerata soccombente, neppure parzialmente, e quindi non può essere condannata alla rifusione delle spese di lite
Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023 (Ministero Economia e Finanze, Rv. 284649-01)
Precedente richiamato come principio vincolante: conferma che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione l'assenza di costituzione/opposizione dell'Amministrazione esclude la sua condizione di soccombente ai fini delle spese
Massime di principio
- Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione la valutazione sulla condanna alle spese è autonoma rispetto al riconoscimento dell'indennizzo: l'Amministrazione può restare obbligata all'indennizzo pur non potendo essere considerata soccombente per le spese se non si è costituita o non si è opposta
- Se la Pubblica Amministrazione non si oppone in giudizio, il giudice non dovrebbe applicare meccanicamente le regole di soccombenza degli artt. 91 e 92 c.p.c.: l'assenza di costituzione esclude, in generale, la condanna dell'Amministrazione alle spese
- La parte che ottiene il riconoscimento della riparazione (indennizzo) non ha automaticamente diritto anche alla rifusione delle spese quando l'Amministrazione non si è costituita; chi agisce contro la Pubblica Amministrazione dovrebbe valutare tale rischio prima di chiedere le spese
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando l'errore riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese e l'altro capo della decisione (es. liquidazione dell'indennizzo) non necessita di rinvio
- Per la Pubblica Amministrazione è strategico valutare la costituzione e la difesa nel procedimento di riparazione: la mancata opposizione evita la qualificazione come soccombente ma non sottrae all'Amministrazione l'obbligo di risarcire l'indennizzo se dovuto
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