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Sentenza

Sentenza n. 15/2026 - Pescara, Sezione 1

per la ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, n. 266/2025

Giustizia amministrativa202500436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, senza che l’Amministrazione avesse adempiuto. Ha inoltre escluso che il Ministero potesse giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale, richiamando l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, ritenendo provata l’esistenza del titolo giudiziale e la sua mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus nell’account della carta elettronica del docente, con gli accessori previsti dalla legge e secondo quanto stabilito dal titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Pescara, o un funzionario da lui delegato: il commissario dovrà provvedere nei successivi 45 giorni, secondo il dispositivo, in sostituzione dell’Amministrazione. Il TAR ha escluso l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerando contenuto l’importo da corrispondere e già prevista la produzione di interessi. Ha condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    La norma non è testualmente riportata.

    Il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente deve essere attribuito secondo quanto riconosciuto dal titolo giudiziale, mediante accredito sulla carta elettronica.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda consente al giudice di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.

    Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva prevista per l’esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

    L’Amministrazione intimata non può giustificare la propria inerzia richiamando la competenza di altro organo centrale appartenente al medesimo Ministero.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La norma non è testualmente riportata.

    La penalità di mora non è automatica nel giudizio di ottemperanza; può essere esclusa quando, in relazione alle circostanze concrete, l’importo da corrispondere è contenuto e il titolo prevede già la produzione di interessi.

Massime di principio

  • Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’esecuzione delle condanne pecuniarie delle amministrazioni pubbliche si applica, con i necessari adattamenti, anche al giudizio amministrativo di ottemperanza.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in quanto l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito per l’esecuzione del giudicato amministrativo e, secondo il principio richiamato, per l’ottemperanza di titoli del giudice ordinario.
  • L’Amministrazione intimata non può sottrarsi all’obbligo di eseguire un titolo giudiziale invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero: gli eventuali adempimenti interni devono essere coordinati dall’Amministrazione destinataria dell’ordine giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’accredito, sulla carta elettronica del docente, delle somme riconosciute da una sentenza del giudice ordinario a titolo di beneficio per l’aggiornamento e la formazione, con gli accessori indicati nel titolo.
  • La nomina del commissario ad acta è legittima quale misura sostitutiva per assicurare l’esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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