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Sentenza

Sentenza del 30/07/2020 n. 16366 - Corte di Cassazione

MASSIMA Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di impresa - Criteri di valutazione partecipazioni sociali - Determinazione - Valore normale ex art. 9 tuir - Scostamento - Valenza indiziaria - Conseguenze - Principi contabili nazionali, internazionali, raccomandazioni ocse e ue - Conformità - Art. 5 d.lgs. n. 147 del 2005 - Fondamento - Irrilevanza - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEG relativo al 2003 per plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali a soggetto collegato infragruppo. L'Ufficio contestava l'antieconomicità dell'operazione e la discordanza tra il prezzo di cessione dichiarato e il "valore normale" ricostruito, ritenendo che le perizie giurate di stima non rappresentassero la reale situazione e che le cessioni servissero a occultare plusvalenze con intento evasivo. La contribuente deduceva, tra l'altro, la errata applicazione dell'art. 9 TUIR, della disciplina sulle plusvalenze (art. 54 TUIR), l'irragionevole utilizzo delle perizie giurate (L. n. 448/2001) e violazione delle norme civilistiche di valutazione (art. 2426 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo legittima la rettifica operata dall'Amministrazione: lo scostamento dal "valore normale" ai sensi dell'art. 9 TUIR costituisce un indizio dell'antieconomicità dell'operazione e legittima l'accertamento, con conseguente onere della prova a carico del contribuente di dimostrare la conformità al valore di mercato. La perizia giurata di stima non ha valore assoluto e può essere disconosciuta dall'Ufficio se sussistono elementi oggettivi di inattendibilità (ad es. riscontri di bilancio). La norma interpretativa di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 147/2015, che esclude l'applicazione dell'art.110 TUIR al transfer pricing interno, non incide sulla portata dell'art. 9 TUIR. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (Euro 7.300,00 per compensi, oltre spese).

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 9

    Stabilisce il criterio del "valore normale" per la determinazione di corrispettivi e proventi; la Corte lo considera norma con valenza antielusiva e strumento per ricostruire il valore di mercato delle partecipazioni, che può costituire indizio dell'antieconomicità di operazioni infragruppo.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 54

    Disciplina la determinazione della plusvalenza in caso di cessione a titolo oneroso (differenza tra corrispettivo e costo residuo); in fatto la plusvalenza è stata ricostruita in base a tale disciplina.

  • L. n. 448 del 2001 (perizia giurata di stima)

    La perizia giurata può essere utilizzata dal contribuente per rideterminare valori, ma non ha valore incontestabile o di atto pubblico ai fini fiscali: l'Amministrazione può verificare e disconoscere la perizia se sussistono elementi di inattendibilità.

  • D.lgs. n. 147 del 2015 - art. 5, comma 2

    Norma di interpretazione autentica che esclude l'applicazione dell'art.110 TUIR al transfer pricing interno; la Corte chiarisce che tale disposizione non limita la portata logico-giuridica dell'art.9 TUIR.

  • Codice civile - art. 2426

    Norme civilistiche sui criteri di valutazione di bilancio invocate dalla ricorrente; la Corte non esclude la rilevanza contabile ma conferma che, ai fini fiscali, l'Amministrazione può verificare e contestare i valori se esistono elementi che ne dimostrano l'inattendibilità.

  • Principi contabili e raccomandazioni internazionali (OIC 11; IASB Framework; OCSE BEPS; raccomandazioni UE su pianificazione fiscale aggressiva)

    Richiamati dalla Corte come supporto al principio 'substance over form': per rappresentare correttamente operazioni e fatti economici occorre rilevarli secondo la sostanza economica, principio che sottende l'applicazione dell'art.9 TUIR.

Massime di principio

  • Lo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per la cessione di partecipazioni e il 'valore normale' ai sensi dell'art.9 TUIR costituisce un indizio rilevante di antieconomicità e può giustificare l'accertamento fiscale.
  • In presenza di operazioni infragruppo con prezzi anomali, l'onere di provare che il prezzo corrisponda al valore di mercato grava sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi oggettivi di anomalia.
  • La perizia giurata di stima (L. n. 448/2001) non ha efficacia assoluta: l'Amministrazione può disconoscerla se emergono elementi di inattendibilità o contraddizioni con il bilancio e altri dati oggettivi.
  • L'art.9 TUIR va interpretato secondo il principio 'substance over form': la sostanza economica prevale sulla forma giuridica quando si valuta la congruità di operazioni societarie ai fini fiscali.
  • La norma interpretativa che limita l'applicazione dell'art.110 TUIR al transfer pricing interno (art.5 d.lgs. n.147/2015) non sottrae l'art.9 TUIR al suo campo di applicazione: l'Amministrazione conserva poteri di verifica sul valore normale.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare l'uso delle prove presuntive (requisiti di precisione, gravità e concordanza) e tali valutazioni sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione.
  • In pratica, vendere partecipazioni a un soggetto collegato a prezzi inferiori al mercato richiede motivazioni economiche oggettive e documentate per evitare il disconoscimento e la rettifica fiscale.

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