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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15006/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del comune, di un'istanza di rimborso di euro 38.907,00 versati a titolo di ICI per gli anni 2010-2011 su alcuni terreni. Le contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado, ma in appello il comune ha visto riformata la decisione. La CTR, in sede di rinvio, ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso perché sui terreni gravavano diritti edificatori perequativi e, quindi, una capacità edificatoria rilevante ai fini ICI/IMU. Con il ricorso per cassazione le contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 504/1992, sostenendo che i terreni non fossero fabbricabili ma soggetti a vincolo conformativo; 2) violazione dell'art. 2, comma 2, lett. b, D.Lgs. 504/1992, dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, e dell'art. 36, comma 2, D.L. 203/2005, per avere la CTR ignorato che l'indice edificatorio perequato non avrebbe efficacia direttamente conformativa perché previsto dal documento di piano del PGT; 3) violazione dell'art. 20, commi 4 e 5, L.R. Lombardia 12/2005, assumendo la prevalenza del vincolo conformativo regionale sulle norme del PGT comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che le ricorrenti non avevano adeguatamente allegato e dimostrato in che modo il preteso vincolo conformativo avesse inciso sul valore delle aree e che, comunque, le deduzioni non chiarivano neppure se il vincolo riguardasse tutti i terreni o solo alcuni di essi; inoltre, il vincolo regionale invocato risultava comunque successivo rispetto alle annualità oggetto di rimborso. Nel merito, la Corte ha confermato che la perequazione urbanistica attribuisce una capacità edificatoria legale che rende il terreno fabbricabile ai fini dell'imposta, valorizzando i diritti edificatori perequativi come qualità intrinseca del suolo, distinta dai diritti edificatori compensativi. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato il rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Ai fini dell'imposizione sui terreni, rileva la qualificazione urbanistica e la sussistenza di una capacità edificatoria legale, anche derivante da strumenti perequativi.

  • art. 2, comma 2, lett. b, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La nozione di area fabbricabile comprende anche le aree con potenzialità edificatoria, pur non immediatamente attuabile, se desunta dalla pianificazione urbanistica.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. 203/2005

    Richiamato dalle ricorrenti quale norma interpretativa del regime delle aree edificabili; la Corte non ne accoglie la lettura proposta.

  • art. 36, comma 2, D.L. 203/2005

    Richiamato dalle ricorrenti in collegamento alla nozione di fabbricabilità; la Corte conferma la rilevanza della capacità edificatoria legale.

  • art. 20, commi 4 e 5, L.R. Lombardia 12/2005

    La disciplina regionale è richiamata per sostenere la prevalenza del vincolo urbanistico regionale; la Corte osserva che, nel caso concreto, non incide sulla conclusione relativa ai diritti edificatori perequativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario di rimborso, il contribuente che impugna il diniego assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
  • La qualificazione di un'area come fabbricabile ai fini dell'imposta non dipende solo dall'edificabilità immediata, ma anche dall'esistenza di una capacità edificatoria legale riconosciuta dagli strumenti urbanistici.
  • I diritti edificatori di natura perequativa, quando sono intrinsecamente collegati al suolo e trasferibili nell'ambito della stessa disciplina urbanistica, incidono sulla qualificazione fiscale del terreno come area edificabile.
  • La diversa figura dei diritti edificatori compensativi non è sovrapponibile a quella dei diritti perequativi: i primi non hanno natura reale né inerenza al fondo, mentre i secondi partecipano della qualità del suolo.
  • La censura che investe un vincolo urbanistico deve individuare con precisione il bene interessato, il contenuto del vincolo e il concreto effetto sul valore o sulla potenzialità edificatoria; altrimenti la doglianza è priva di sufficiente base fattuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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