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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 713 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato nove avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2001-2005, sostenendo che il terreno limitrofo all'opificio industriale fosse una pertinenza del fabbricato e, quindi, non autonomamente imponibile ai fini ICI. Ha inoltre contestato la valutazione delle prove e la motivazione della CTR, nonché l'esclusione dell'istituto della continuazione per le sanzioni applicate per le diverse annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi quattro motivi, confermando che il terreno non poteva essere considerato pertinenza dell'opificio. La qualificazione pertinenziale richiede una destinazione effettiva, concreta e durevole del terreno al servizio del fabbricato, tale da sterilizzare in concreto la sua edificabilità; nel caso esaminato, lo stato di incuria e abbandono e la potenzialità edificatoria delle aree escludevano tale vincolo. È stato invece accolto il quinto motivo: anche in materia ICI è applicabile la continuazione per violazioni della stessa indole commesse in più periodi d'imposta. La sentenza è stata cassata limitatamente alle sanzioni e la causa è stata rinviata alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, per rideterminarle applicando la continuazione e per liquidare le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)

    Esclude l'autonoma tassabilità delle aree che costituiscono effettive pertinenze del fabbricato, secondo una valutazione concreta della loro destinazione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5

    Richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile ICI.

  • Art. 817 c.c.

    La pertinenza deve essere una cosa destinata in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa principale. Per un'area edificabile non basta il collegamento materiale con il fabbricato: occorre una modificazione oggettiva e funzionale dei luoghi che renda concretamente inutilizzabile lo ius edificandi.

  • Art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova del vincolo pertinenziale.

  • Art. 112 c.p.c.

    Riguarda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, invocato dalla società ma ritenuto non violato.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5

    Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

    L'istituto della continuazione si applica anche alle violazioni tributarie ICI commesse in più annualità, consentendo di determinare le sanzioni con una sanzione base aumentata, anziché sommando integralmente le singole sanzioni.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 1

    Ogni anno solare costituisce un'autonoma obbligazione ICI; tuttavia, violazioni dichiarative della stessa indole protratte in più annualità possono essere trattate secondo la continuazione.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    Richiamato dalla società in materia di sanzioni per omesso versamento.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14

    Richiamato in materia di sanzioni ICI.

Massime di principio

  • Un terreno edificabile non è automaticamente una pertinenza del fabbricato solo perché è confinante, recintato o utilizzato di fatto insieme all'immobile.
  • Per escludere l'autonoma imposizione del terreno occorre dimostrare una destinazione concreta, stabile e funzionale al servizio del fabbricato, incompatibile con l'esercizio autonomo della capacità edificatoria.
  • La prova del vincolo pertinenziale può essere valutata attraverso documenti urbanistici, stato dei luoghi, uso effettivo, caratteristiche fisiche dell'area e ogni elemento che dimostri una destinazione durevole.
  • La potenzialità edificatoria risultante dagli strumenti urbanistici e l'assenza di una trasformazione oggettiva dei luoghi sono elementi contrari al riconoscimento della pertinenza.
  • In presenza di violazioni tributarie della stessa indole commesse in più anni, il contribuente può chiedere l'applicazione della continuazione, con una sanzione base aumentata da metà al triplo, invece del cumulo integrale delle sanzioni.

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