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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 04644/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Stefano Liberatori, dipendente del Centro sperimentale di cinematografia e appartenente al Corpo militare volontario della Croce Rossa, chiedeva il pagamento dell'indennità prevista dall'art.1 della legge n.653/1940 per il periodo di richiamo/chiamata in servizio dal 16/01/2021 al 28/02/2021. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda; la Corte d'appello di Roma la accolse riconoscendo l'indennità; l'INPS ricorse in cassazione sostenendo che, a seguito del d.lgs. n.178/2012, la Croce Rossa e il suo Corpo militare sono stati smilitarizzati/privatizzati e che l'indennità prevista dalla legge del 1940 opera solo per chi è richiamato "nelle Forze armate" e non per chi è chiamato in servizio in un corpo ausiliario privatizzato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS e ha cassato la sentenza della Corte d'appello. Ha stabilito che, alla luce del d.lgs. n.178/2012 e del codice dell'ordinamento militare, il personale del Corpo militare della Croce Rossa è divenuto personale civile e non appartiene più alle Forze armate; la norma dell'art.1 l.653/1940 va interpretata in senso che l'indennità è dovuta solo ai soggetti richiamati "nelle Forze armate" (richiamo in servizio disciplinato per le Forze armate) e non a chi è chiamato in servizio nei corpi ausiliari (come il Corpo militare) tramite precetto. La Corte ha inoltre richiamato la diversa disciplina economica (il riferimento al "trattamento economico militare") e la gratuità del servizio del Corpo militare prevista dal d.lgs. n.178/2012 come elementi coerenti con l'esclusione dell'indennità. Ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art.384, comma 2, c.p.c.

Norme richiamate

  • Legge 10 giugno 1940 n.653, art.1

    «Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, ... è dovuta: a) per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione; b) successivamente ... una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.»

    La Corte interpreta il sintagma "richiamati ... nelle Forze armate" in senso restrittivo: l'indennità spetta solo a chi è richiamato nelle Forze armate in senso stretto (richiamo in servizio disciplinato dall'ordinamento militare), non a chi è chiamato in servizio nei corpi ausiliari privatizzati.

  • Decreto legislativo 15 novembre 2012 n.178 (riordino CRI), artt.5-6

    «Il personale appartenente al ruolo ... non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare ...»; «Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito.»

    Le disposizioni hanno smilitarizzato e privatizzato gran parte del personale della CRI; la Corte ne ricava che il personale del Corpo militare è divenuto personale civile e pertanto non rientra nella nozione di soggetto richiamato "nelle Forze armate" ai fini dell'art.1 l.653/1940.

  • Decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66 (Codice dell'ordinamento militare), artt.986, 1660, 1668, 1626

    Distingue il "richiamo in servizio" nelle Forze armate (art.986) dalla "chiamata in servizio" nei corpi ausiliari (art.1668) e prevede specifiche tutele per dipendenti pubblici chiamati (art.1660). La Corte usa questa distinzione per escludere che la chiamata nei corpi ausiliari equivalga al richiamo alle armi previsto dall'art.1 l.653/1940.

  • Corte costituzionale, sentenza n.79/2019

    «Il trasferimento al ruolo civile del personale militare risulta anzi coerente con la trasformazione del regime giuridico della CRI...»

    La giurisprudenza costituzionale conferma che il d.lgs.178/2012 ha trasferito il personale al ruolo civile; la Cassazione si è richiamata a questo principio per argomentare l'esclusione dall'indennità.

  • Art.12 Preleggi

    La Corte applica i canoni interpretativi dell'art.12 delle Preleggi (significato delle parole, connessione e intenzione del legislatore) per ritenere non manifestamente estensibile l'indennità ai chiamati nei corpi ausiliari.

  • Art.384, comma 2, cod. proc. civ.

    La Corte ha deciso la causa nel merito senza rinvio, avvalendosi della disposizione che consente la decisione sul merito in cassazione quando non è necessario procedere ad altro atto istruttorio.

Massime di principio

  • L'indennità ex art.1 l.653/1940 si applica solo ai soggetti richiamati "nelle Forze armate" (richiamo in servizio secondo l'ordinamento militare) e non a chi è semplicemente chiamato in servizio in un corpo ausiliario privatizzato.
  • Occorre distinguere fattispecie giuridiche: "richiamo in servizio" (Forze armate) vs "chiamata in servizio" (corpi ausiliari); la qualificazione formale del rapporto (militare vs civile) e l'organo che dispone il richiamo sono elementi decisivi.
  • La riorganizzazione e la smilitarizzazione disposta dal d.lgs. n.178/2012 ha effetti pratici: personale trasferito al ruolo civile non è automaticamente destinatario di istituti riservati ai militari richiamati.
  • Il meccanismo di calcolo dell'indennità (riferimento al "trattamento economico militare") è un elemento interpretativo: se il richiamato non percepisce trattamento economico militare (es. servizio gratuito), l'indennità non trova fondamento pratico.
  • Per i dipendenti pubblici vigono regole diverse (ad es. art.1660 c. d.lgs.66/2010) e il consenso scritto dell'amministrazione può incidere sul trattamento; ciò non produce però un automatismo estensivo per i privati.
  • In presenza di cambiamenti normativi o di interventi legislativi in corso (d.d.l. citati), la qualificazione può cambiare: valutare sempre la normativa vigente al momento del fatto e l'eventuale intervento legislativo successivo.
  • Per casi analoghi è fondamentale verificare (i) la natura giuridica dell'ente al momento del fatto, (ii) la forma di richiamo/chiamata (decreto ministeriale vs precetto/ordine interno), (iii) la platea del personale (continuativi vs riservisti) e (iv) l'effettiva corresponsione di un trattamento economico militare.

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