Cassazione Civile, Sentenza n. 04644/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stefano Liberatori, dipendente del Centro sperimentale di cinematografia e appartenente al Corpo militare volontario della Croce Rossa, chiedeva il pagamento dell'indennità prevista dall'art.1 della legge n.653/1940 per il periodo di richiamo/chiamata in servizio dal 16/01/2021 al 28/02/2021. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda; la Corte d'appello di Roma la accolse riconoscendo l'indennità; l'INPS ricorse in cassazione sostenendo che, a seguito del d.lgs. n.178/2012, la Croce Rossa e il suo Corpo militare sono stati smilitarizzati/privatizzati e che l'indennità prevista dalla legge del 1940 opera solo per chi è richiamato "nelle Forze armate" e non per chi è chiamato in servizio in un corpo ausiliario privatizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS e ha cassato la sentenza della Corte d'appello. Ha stabilito che, alla luce del d.lgs. n.178/2012 e del codice dell'ordinamento militare, il personale del Corpo militare della Croce Rossa è divenuto personale civile e non appartiene più alle Forze armate; la norma dell'art.1 l.653/1940 va interpretata in senso che l'indennità è dovuta solo ai soggetti richiamati "nelle Forze armate" (richiamo in servizio disciplinato per le Forze armate) e non a chi è chiamato in servizio nei corpi ausiliari (come il Corpo militare) tramite precetto. La Corte ha inoltre richiamato la diversa disciplina economica (il riferimento al "trattamento economico militare") e la gratuità del servizio del Corpo militare prevista dal d.lgs. n.178/2012 come elementi coerenti con l'esclusione dell'indennità. Ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art.384, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
Legge 10 giugno 1940 n.653, art.1
«Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, ... è dovuta: a) per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione; b) successivamente ... una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.»
La Corte interpreta il sintagma "richiamati ... nelle Forze armate" in senso restrittivo: l'indennità spetta solo a chi è richiamato nelle Forze armate in senso stretto (richiamo in servizio disciplinato dall'ordinamento militare), non a chi è chiamato in servizio nei corpi ausiliari privatizzati.
Decreto legislativo 15 novembre 2012 n.178 (riordino CRI), artt.5-6
«Il personale appartenente al ruolo ... non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare ...»; «Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito.»
Le disposizioni hanno smilitarizzato e privatizzato gran parte del personale della CRI; la Corte ne ricava che il personale del Corpo militare è divenuto personale civile e pertanto non rientra nella nozione di soggetto richiamato "nelle Forze armate" ai fini dell'art.1 l.653/1940.
Distingue il "richiamo in servizio" nelle Forze armate (art.986) dalla "chiamata in servizio" nei corpi ausiliari (art.1668) e prevede specifiche tutele per dipendenti pubblici chiamati (art.1660). La Corte usa questa distinzione per escludere che la chiamata nei corpi ausiliari equivalga al richiamo alle armi previsto dall'art.1 l.653/1940.
Corte costituzionale, sentenza n.79/2019
«Il trasferimento al ruolo civile del personale militare risulta anzi coerente con la trasformazione del regime giuridico della CRI...»
La giurisprudenza costituzionale conferma che il d.lgs.178/2012 ha trasferito il personale al ruolo civile; la Cassazione si è richiamata a questo principio per argomentare l'esclusione dall'indennità.
Art.12 Preleggi
La Corte applica i canoni interpretativi dell'art.12 delle Preleggi (significato delle parole, connessione e intenzione del legislatore) per ritenere non manifestamente estensibile l'indennità ai chiamati nei corpi ausiliari.
Art.384, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte ha deciso la causa nel merito senza rinvio, avvalendosi della disposizione che consente la decisione sul merito in cassazione quando non è necessario procedere ad altro atto istruttorio.
Massime di principio
- L'indennità ex art.1 l.653/1940 si applica solo ai soggetti richiamati "nelle Forze armate" (richiamo in servizio secondo l'ordinamento militare) e non a chi è semplicemente chiamato in servizio in un corpo ausiliario privatizzato.
- Occorre distinguere fattispecie giuridiche: "richiamo in servizio" (Forze armate) vs "chiamata in servizio" (corpi ausiliari); la qualificazione formale del rapporto (militare vs civile) e l'organo che dispone il richiamo sono elementi decisivi.
- La riorganizzazione e la smilitarizzazione disposta dal d.lgs. n.178/2012 ha effetti pratici: personale trasferito al ruolo civile non è automaticamente destinatario di istituti riservati ai militari richiamati.
- Il meccanismo di calcolo dell'indennità (riferimento al "trattamento economico militare") è un elemento interpretativo: se il richiamato non percepisce trattamento economico militare (es. servizio gratuito), l'indennità non trova fondamento pratico.
- Per i dipendenti pubblici vigono regole diverse (ad es. art.1660 c. d.lgs.66/2010) e il consenso scritto dell'amministrazione può incidere sul trattamento; ciò non produce però un automatismo estensivo per i privati.
- In presenza di cambiamenti normativi o di interventi legislativi in corso (d.d.l. citati), la qualificazione può cambiare: valutare sempre la normativa vigente al momento del fatto e l'eventuale intervento legislativo successivo.
- Per casi analoghi è fondamentale verificare (i) la natura giuridica dell'ente al momento del fatto, (ii) la forma di richiamo/chiamata (decreto ministeriale vs precetto/ordine interno), (iii) la platea del personale (continuativi vs riservisti) e (iv) l'effettiva corresponsione di un trattamento economico militare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 2 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 04684/2026 del 02/03/2026
- Sentenza lavoro · 1 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 04583/2026 del 01/03/2026
- Sentenza lavoro · 1 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 04584/2026 del 01/03/2026
- Sentenza lavoro · 3 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 04813/2026 del 03/03/2026
- Sentenza lavoro · 3 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 04812/2026 del 03/03/2026
- Sentenza lavoro · 6 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 05095/2026 del 06/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →