Cassazione Penale, Ordinanza n. 37025/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata dal tasso alcolemico elevato. Con il primo motivo ha censurato la concreta dosimetria della pena, sostenendo in sostanza che la pena base e lo scostamento dal minimo edittale non sarebbero stati adeguatamente giustificati. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata carente o comunque non coerente con i criteri di valutazione legali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, attività preclusa in sede di legittimità quando la decisione impugnata abbia dato conto, in modo non illogico, dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con la mancanza di elementi positivi favorevoli all'imputato e con l'irrilevanza degli elementi difensivi prospettati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Individua la fattispecie incriminatrice per cui l'imputato era stato condannato in appello, relativa alla guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave per concentrazione alcolemica.
art. 132 c.p.
Richiamato come criterio per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, sia ai fini della dosimetria della pena sia per il diniego delle attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere motivata dall'assenza di elementi positivi; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
art. 616 c.p.p.
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, quando il giudice di merito abbia motivato in modo non illogico il trattamento sanzionatorio alla luce degli artt. 132 e 133 c.p.
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non per una diversa lettura del fatto o della sua offensività.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non basta a fondare la concessione del beneficio.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., purché la motivazione dia conto della sua prevalenza e non sia contraddittoria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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