Cassazione Penale, Sentenza n. 17670/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vasari impugnava la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina. Il motivo unico del ricorso in Cassazione denunciava violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., sostenendo che la Corte aveva illegittimamente ritenuto necessaria l'allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto di appello, nonostante il ricorrente fosse stato dichiarato latitante con provvedimento del 10 aprile 2023, cioè prima del deposito dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che Vasari fosse stato giudicato con il rito abbreviato e, perciò, da considerarsi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p.; pertanto, ratione temporis, per l'atto di appello proposto il 29.09.2023 era necessario indicare o allegare la dichiarazione/electione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Dall'esame degli atti non risultava alcuna allegazione o richiamo idoneo a individuare la dichiarazione/electione di domicilio. Anche l'interpretazione estensiva delle Sezioni Unite (che ammette il richiamo a una precedente dichiarazione collocata nel fascicolo) non trova applicazione perché manca qualsiasi riferimento o indicazione di collocazione. La successiva dichiarazione di latitanza non ha modificato lo status di presenza già riconosciuto al processo di primo grado. In alternativa, se si fosse dovuto applicare la disciplina per l'imputato assente (art. 581, comma 1-quater, c.p.p.), anche questa avrebbe richiesto mandato e dichiarazione/electione di domicilio, non presenti. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
norma di ammissibilità dell'appello che richiede la dichiarazione o elezione di domicilio per l'imputato presente
Applicata ratione temporis all'atto di appello proposto il 29/09/2023: è richiesta la dichiarazione/eletto domicilio o il richiamo specifico a precedente dichiarazione collocata nel fascicolo per rendere l'appello ammissibile
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
il rito abbreviato equivale a presenza ai fini processuali
Il ricorso al rito abbreviato richiesto tramite procuratore speciale produce una presenza ex lege dell'imputato; ciò comporta l'applicabilità delle norme sull'imputato presente (es. art. 581, comma 1-ter) per i requisiti di ammissibilità dell'appello
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
norma di riferimento per l'imputato assente
Per l'imputato assente richiede, nella formulazione ratione temporis applicabile, il mandato ad impugnare e la dichiarazione/eletto domicilio; nel caso in esame, anche applicandola non sarebbe stata rispettata la forma richiesta
art. 616, cod. proc. pen.
disciplina della condanna per inammissibilità del ricorso
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
giurisprudenza citata
Sez.2 n.13714/08.03.2024; Sez.3 n.43835/12.10.2023; Sez. U n.42792/31.10.2001; Sez.1 n.25935/16.04.2024; Corte Costit. n.186/13.06.2000
La giurisprudenza conferma che il rito abbreviato determina presenza ex lege, che la Corte di legittimità può esaminare la documentazione per vizio di forma processuale, e che la latitanza non annulla automaticamente la possibilità di adempiere agli obblighi difensivi; la Corte Costituzionale è richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella condanna alle spese
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato con rito abbreviato è considerato presente ai fini processuali: l'appello richiede la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; la sola indicazione di residenza non è sufficiente
- Se si fa riferimento a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, l'atto di impugnazione deve richiamarla espressamente e indicarne la collocazione nel fascicolo per consentire l'immediata individuazione del luogo per le notificazioni
- La dichiarazione di latitanza successiva al giudizio di primo grado non cancella lo status di presente già acquisito nel procedimento: non esime dal rispetto dei requisiti formali per l'impugnazione
- Qualora l'imputato sia assente (non presente ex lege), la disciplina per l'imputato assente richiede comunque mandato e dichiarazione/electione di domicilio; l'assenza formale di tali requisiti comporta l'inammissibilità dell'appello
- Per evitare l'inammissibilità: il difensore deve allegare o richiamare esplicitamente la dichiarazione/electione di domicilio (con indicazione precisa della collocazione nel fascicolo) o allegare il documento stesso, e verificare la normativa vigente ratione temporis al momento del deposito dell'impugnazione
- La mancata osservanza dei requisiti di formazione dell'atto di appello può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende
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