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Sentenza

Sentenza n. 1896/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 73/2025 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 5 febbraio 2025 e notificata il 6 febbraio successivo 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito, passata in giudicato di accertamento e del diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023; 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente con la relativa conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;

Giustizia amministrativa202601026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso per intervenuta soddisfazione delle pretese, senza pronunciarsi nel merito sulla domanda di ottemperanza. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite e ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

TAR Piemonte, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 73/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 73/2025 del Tribunale di Cuneo, notificata al Ministero il 6 febbraio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nella misura di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e aveva condannato il Ministero ad accreditare € 1.500,00 sulla Carta, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato, il 7 agosto 2026, rinuncia al ricorso, dichiarando intervenuta la soddisfazione delle proprie pretese e chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza; la sentenza non ne espone un’interpretazione ulteriore, limitandosi a dare atto della rinuncia.

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015

    La disposizione è indicata come fonte della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, il cui beneficio era stato riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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