Sentenza n. 5647/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, n. 971 del 9 settembre 2024 (non notificata), con la quale è stato respinto il ricorso, proposto in primo grado e integrato da motivi aggiunti, per l'annullamento del permesso di costruire n. 100/2021 del 3 agosto 2021, rilasciato dal Comune di Monopoli ai sigg. Angelini Angela, Biasi Luigi, Dibello Patrizia e Dibello Silvia e successivamente volturato alla società Silpat s.r.l. e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, tra cui, in particolare, il provvedimento prot. n. 80939/2023 del 7 novembre 2023, avente ad oggetto «Pratica edilizia n. SCIA-312-2023, prot. n. 65110, istanza del 21/09/2023, per nuova edificazione edificio residenziale pluripiano alla via Luigi Einaudi angolo via Luigi Pirandello. 1^ variante permesso di costruire n. 100/2021 pratica n. PDC-22-2029», e la «Proposta di parere del responsabile del procedimento» datata 6 novembre 2023, nonché dell'art. 92 del regolamento edilizio comunali di Monopoli, approvato con delibera del consiglio comunale n. 15 del 29 aprile 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale pluripiano, successivamente volturato alla società controinteressata, nonché atti connessi e disposizione transitoria del regolamento edilizio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia-Bari che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato il ricorso contro il permesso di costruire e gli atti connessi. Con il primo motivo ha contestato la declaratoria di inammissibilità, deducendo di avere un interesse concreto all'annullamento in ragione della vicinanza dell'intervento alla propria abitazione e dei pregiudizi prospettati: riduzione della visuale panoramica, incremento del carico urbanistico e del traffico veicolare e deprezzamento dell'immobile. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto nel merito. In particolare, ha sostenuto che il permesso avrebbe dovuto essere valutato alla luce del nuovo regolamento edilizio comunale del 2021, il cui art. 30 impone una distanza minima di cinque metri dal ciglio stradale, distanza pacificamente non rispettata dall'edificio. Ha contestato l'applicazione del precedente regolamento edilizio sulla base dell'art. 92 del nuovo REC, ritenendo tale disposizione non richiamata nell'istanza di permesso di costruire e contrastante con il principio tempus regit actum e con l'art. 12 d.P.R. 380/2001. Ha inoltre sostenuto che la disciplina transitoria violasse la normativa regionale di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo, in particolare le l.r. Puglia n. 11/2017 e n. 46/2017 e la d.G.R. n. 2250/2017, poiché avrebbe consentito l'ultrattività del precedente regolamento oltre il termine del 31 dicembre 2017. Il Comune e la società controinteressata hanno riproposto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità già sollevate in primo grado, riguardanti la tardività dell'impugnazione, la tardiva allegazione del pregiudizio e l'assenza di utilità concreta dell'annullamento.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla legittimità sostanziale del titolo edilizio e, ritenendolo infondato, ha assorbito il motivo concernente l'interesse ad agire e tutte le eccezioni preliminari riproposte dagli appellati. Ha ritenuto irrilevante che il richiedente non avesse indicato nella pratica edilizia il quadro normativo applicabile: le norme vigenti devono essere applicate dall'amministrazione indipendentemente dal fatto che siano state richiamate dall'istante. L'art. 92 del REC del 2021, secondo cui i procedimenti edilizi presentati prima della sua approvazione sono conclusi sulla base della disciplina vigente alla data di presentazione dell'istanza, costituisce una disposizione regolamentare vigente al momento del rilascio del permesso e non viola il principio tempus regit actum. Tale principio impone la conformità del provvedimento alla normativa vigente al momento della sua adozione, ma consente che la normativa vigente contenga disposizioni transitorie le quali mantengano applicabile, per procedimenti già avviati, la disciplina sostanziale previgente. Non sussiste quindi un generale divieto di introdurre regimi transitori o di applicare norme pregresse, salvo il contrasto con specifiche disposizioni di rango superiore. Il Collegio ha escluso anche la violazione della disciplina regionale sul regolamento edilizio tipo. La normativa regionale impedisce ai nuovi regolamenti comunali di contenere disposizioni contrastanti con il RET e sostituisce le disposizioni difformi dei regolamenti previgenti, ma l'appellante non ha individuato una specifica incompatibilità tra la disciplina comunale sulle distanze e il RET. Inoltre, il RET non contiene una definizione uniforme o una disposizione relativa a una distanza inderogabile tra edifici e ciglio stradale. Le disposizioni regionali sull'ultrattività dei precedenti regolamenti rilevano, pertanto, soltanto per le previsioni in contrasto con il RET, non per gli aspetti non disciplinati da quest'ultimo. Il permesso di costruire è stato quindi ritenuto legittimo in applicazione del precedente regolamento, che consentiva deroghe alle distanze per evitare l'alterazione negativa degli allineamenti stradali. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti appellate.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
La disposizione esprime, con riferimento al permesso di costruire, il principio tempus regit actum: il titolo deve essere conforme alla disciplina vigente al momento della sua adozione. Tale disciplina vigente può tuttavia contenere norme transitorie che rendano applicabile, ai procedimenti già avviati, la normativa sostanziale previgente.
art. 92 del regolamento edilizio comunale di Monopoli del 2021
I procedimenti edilizi presentati prima dell'approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
La disposizione transitoria costituisce la base giuridica vigente al momento del rilascio del titolo per applicare la disciplina regolamentare previgente alle istanze già presentate; non è stata disapplicata perché non contrastante con il principio tempus regit actum né con la disciplina regionale richiamata.
art. 30 del regolamento edilizio comunale di Monopoli del 2021
Le nuove costruzioni e gli ampliamenti devono rispettare una distanza di 5 metri dal ciglio stradale.
La prescrizione non è stata applicata al caso concreto perché l'art. 92 del medesimo regolamento rendeva applicabile il precedente regolamento edilizio alle istanze presentate prima dell'approvazione del nuovo REC.
voce 3.3.7.1 del previgente regolamento edilizio comunale di Monopoli
La disposizione consentiva di derogare alla disciplina sulle distanze quando il suo rispetto avrebbe alterato negativamente gli allineamenti stradali, con conseguenze estetiche, di traffico, ambientali e urbanistiche.
art. 3 l.r. Puglia n. 11/2017, come modificato dalla l.r. Puglia n. 46/2017
Le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, ivi compresi gli strumenti urbanistici esecutivi adottati entro la data del 31 dicembre 2017 e gli atti di pianificazione consensuale comunque denominati in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31 dicembre 2017.
La disciplina regionale impone l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo; l'eventuale limite all'ultrattività dei regolamenti previgenti opera, secondo la decisione, soltanto con riferimento alle previsioni incompatibili con definizioni o disposizioni del RET.
d.G.R. Puglia n. 2250 del 21 dicembre 2017
Le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia ... trovano diretta applicazione nei Comuni, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili ...; i Comuni ... devono adeguare i propri regolamenti edilizi comunali allo Schema di regolamento edilizio tipo ...
La disciplina di adeguamento impedisce il mantenimento o l'introduzione di disposizioni comunali incompatibili con il RET, ma non incide sugli aspetti disciplinari non regolati dal RET; nel caso concreto non è stata individuata alcuna incompatibilità in materia di distanza dal ciglio stradale.
art. 101, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato dagli appellati per la riproposizione in appello delle eccezioni preliminari sollevate in primo grado e assorbite dal TAR; tali eccezioni sono rimaste assorbite dal rigetto nel merito.
Massime di principio
- Il principio tempus regit actum richiede che il provvedimento amministrativo sia conforme alla disciplina vigente al momento della sua adozione, ma non impedisce che tale disciplina vigente contenga una norma transitoria che renda applicabile, ai procedimenti già avviati, la normativa sostanziale previgente.
- Una norma regolamentare transitoria che mantiene applicabile il regime edilizio vigente alla data di presentazione dell'istanza non costituisce, per ciò solo, una violazione dell'art. 12, comma 1, d.P.R. 380/2001: la norma transitoria è essa stessa parte della disciplina vigente al momento del rilascio del permesso di costruire.
- Le disposizioni normative applicabili devono essere considerate dall'amministrazione anche se il richiedente non le abbia indicate nella pratica edilizia; la mancata autoprospettazione del quadro normativo da parte dell'istante non impedisce all'amministrazione di applicare la disciplina vigente pertinente.
- La disciplina regionale di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo prevale sulle disposizioni comunali incompatibili con il RET, ma non impedisce ai comuni di disciplinare, mediante norme transitorie, aspetti non regolati dal RET, salvo specifico contrasto con disposizioni di rango superiore.
- L'illegittimità di una norma comunale per contrasto con il regolamento edilizio tipo deve essere dimostrata mediante l'individuazione della specifica disposizione del RET incompatibile e della concreta rilevanza di tale incompatibilità nella controversia.
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