Ordinanza n. 283/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’annullamento: - a) dell’ordinanza di demolizione prot. n. 05/2021 del 12 gennaio 2021 emessa dal Responsabile dell'U.T.C. - V Settore del Comune di Forio; - b) del “Rapporto Tecnico” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Forio del 24 settembre 2020, richiamato per relationem nell'ordinanza, impugnata sub a); - c) della “Documentazione agli atti di ufficio quali stralcio catastale e stralcio SID”, parimenti richiamati nell’ordinanza n. 5/2021; nonché: - d) della connessa e conseguente ordinanza dirigenziale n. 537/2021 prot. 2021. 0036279 del 22 gennaio 2021 dell’U.O.D. Genio Civile Napoli Presidio di Protezione Civile – Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile – Giunta Regionale della Campania, notificata alla ricorrente in data 18 febbraio 2021, con la quale le veniva ordinata la sospensione dei lavori per pretese violazioni della normativa antisismica; - e) della ivi richiamata segnalazione prot. n. 29870 del 5 ottobre 2020 della Polizia Municipale - Ufficio Vigilanza Edilizia del Comune di Forio, protocollata dalla regione Campania con il n. 485657 del 16 ottobre 2020; - f) della ivi richiamata Relazione/Informativa n. 253 del 30 settembre 2020 della Polizia Municipale; - g) in ogni caso, di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, richiamato negli atti impugnati e/o non conosciuto, ad essi preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche endoprocedimentale e/o istruttorio. nonché in ogni caso, ex art. 116 c.p.a.: g) avverso e per l’annullamento del silenzio serbato dal Comune di Forio a fronte della Istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 241/90, consegnata dalla ricorrente a mani all’Amministrazione Comunale in data 18 febbraio 2021 prot. 6041 (doc. 22), con la quale veniva richiesto di prendere integrale visione e di estrarre copia di tutta la documentazione richiamata nell’ordinanza di demolizione n. 05/2021 del 12 gennaio 2021 ed in particolare di: Rapporto Tecnico redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale del 24 settembre 2020; Comunicazione inizio lavori presentata da -OMISSIS- prot. 4503 del 27 febbraio 1996, corredata da Relazione Tecnica Asseverata, documentazione fotografica, grafici ed atto notorio; CILA presentata da -OMISSIS- prot. 6219 del 1 marzo 2018 corredata da documentazione di rito; “Documentazione agli atti di ufficio quali stralcio catastale e stralcio SID”, ed in ogni caso di tutta la relativa documentazione amministrativa, tecnica ed epistolare, formata e/o comunque detenuta dall’Amministrazione medesima, presupposta, connessa e conseguenziale, inerente il citato provvedimento, con conseguente declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a tale indispensabile documentazione, con ordine all’Amm.ne resistente di esibirla nel termine che sarà assegnato dal Collegio ex art. 116 c.p.a.; con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, all’esito dell’esame della documentazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ordinanza regionale di sospensione dei lavori per violazioni della normativa antisismica e relativi atti presupposti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione del Comune di Forio, gli atti tecnici e di polizia municipale posti a fondamento della stessa, nonché l’ordinanza del Genio Civile regionale di sospensione dei lavori. Ha dedotto, tra l’altro, violazione dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 e dell’art. 21-octies l. 241/1990, erroneità e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e difetto di legittimazione passiva. In particolare, ha contestato che una porzione dell’immobile insistesse su area demaniale marittima per circa sei metri quadrati, sostenendo che tale risultato derivasse da un’erronea rappresentazione dei confini; ha inoltre negato che il terrazzino lato mare fosse di sua proprietà. Ha contestato anche la qualificazione come abusive delle opere consistenti nell’abbassamento del piano di calpestio interno e nel livellamento del solaio di copertura, richiamando la Comunicazione di inizio lavori del 1996, la CILA in sanatoria del 2018 e il progetto relativo alla sostituzione del solaio trasmesso al Genio Civile nel 1996. Era stata inoltre proposta, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda contro il silenzio del Comune sull’istanza di accesso agli atti del 18 febbraio 2021, successivamente rinunciata dopo la trasmissione della documentazione da parte dell’amministrazione. La ricorrente aveva chiesto una verificazione tecnica sul corretto posizionamento dell’immobile, sull’eventuale sconfinamento demaniale e sulla corrispondenza tra le opere eseguite e quelle risultanti dai titoli e dagli atti edilizi.
La decisione
Il Collegio dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la domanda ex art. 116 c.p.a., poiché il Comune ha trasmesso in corso di giudizio la documentazione richiesta e la ricorrente ha rinunciato a tale segmento della controversia. Le relative spese sono compensate tra la ricorrente e il Comune. Quanto al merito dell’impugnazione edilizia e dell’ordinanza regionale, il Tribunale non decide definitivamente, ritenendo indispensabile la verificazione già disposta nelle precedenti ordinanze, perché la ricostruzione tecnica della ricorrente risulta inconciliabile con quella posta a base dell’ordinanza di demolizione. Il Collegio prende atto della rinuncia del verificatore precedentemente nominato e ordina al Dirigente dell’Ufficio Tecnico-SUE del Comune di Napoli di svolgere personalmente l’incarico oppure di delegare altro funzionario tecnico del proprio ufficio, comunicando la scelta entro sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il verificatore o il delegato dovrà accertare il corretto posizionamento e la misurazione del manufatto, l’eventuale sconfinamento in area demaniale e la sua entità, nonché la consistenza delle opere eseguite, le altezze dell’edificio e la quota del piano di calpestio, verificando la congruenza tra stato dei luoghi e documentazione edilizia del 1996 e del 2018. Sono confermati i termini e le modalità della verificazione, con deposito della relazione finale entro il 29 ottobre 2026 e rinvio dell’ulteriore trattazione all’udienza del 17 dicembre 2026. Il Tribunale precisa che l’espletamento dell’incarico costituisce un dovere derivante da un ordine giurisdizionale e non una mera facoltà, salvo legittimo e documentato impedimento.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina la domanda di accesso proposta nel corso del giudizio; nel caso concreto il relativo segmento è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse dopo l’ostensione della documentazione.
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado... Anche in assenza delle formalità ... il giudice può desumere ... la sopravvenuta carenza d'interesse
Consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti; la trasmissione degli atti e la rinuncia della ricorrente hanno giustificato l’improcedibilità della domanda di accesso.
art. 66 c.p.a.
Costituisce la base normativa per disporre la verificazione in contraddittorio, individuare il verificatore, formulare i quesiti e disciplinare le modalità di espletamento dell’incarico.
art. 71 d.P.R. 115/2002
a pena di decadenza: trascorsi cento giorni ... per gli onorari e le spese ...; trascorsi duecento giorni dalla trasferta
Richiamato per precisare i termini per la presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Invocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell’ordinanza di demolizione; la decisione definitiva sulla relativa applicazione è rinviata all’esito della verificazione.
art. 3 l. 241/1990
Invocato in relazione al dedotto difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione; la questione resta impregiudicata in attesa degli accertamenti tecnici.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità dell’azione amministrativa, senza decisione definitiva nella presente ordinanza.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi dell’ordinanza impugnata; il Collegio non definisce ancora la fondatezza della censura.
Massime di principio
- Quando le risultanze tecniche prodotte dalle parti sono tra loro inconciliabili e la soluzione della controversia dipende da accertamenti oggettivi sullo stato dei luoghi, sulla delimitazione delle proprietà e sulla corrispondenza tra opere eseguite e titoli edilizi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione in contraddittorio ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima di decidere nel merito.
- L’incarico di verificazione conferito con provvedimento giurisdizionale costituisce un dovere per il soggetto o l’ufficio nominato e non una mera facoltà; la sostituzione o la rinuncia sono ammissibili soltanto in presenza di un legittimo e documentato impedimento.
- La trasmissione, nel corso del giudizio, dei documenti richiesti con un’istanza di accesso e la conseguente rinuncia dell’istante fanno venir meno l’interesse alla decisione della domanda ex art. 116 c.p.a., determinandone l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La domanda di accesso proposta incidentalmente nel giudizio principale ha natura decisoria quanto alla situazione giuridica di accesso, pur presentando una connessione qualificata con la controversia principale; essa può essere definita con la sentenza che conclude il giudizio, ma può divenire improcedibile se l’amministrazione ostende gli atti e l’istante rinuncia alla domanda.
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