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Ordinanza

Ordinanza n. 453/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso dalla Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia delle Entrate notificato in data 4.3.2026 di revoca dell’iscrizione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità.

Giustizia amministrativa202600157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca dell’iscrizione del professionista dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità, notificata il 4 marzo 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca dell’iscrizione dall’elenco previsto per i professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità in materia di assistenza fiscale, adottata in ragione di esposizioni debitorie verso l’Erario quantificate dall’Amministrazione in € 18.762,76. Ha contestato sia l’ammontare del debito sia la sua idoneità a integrare le «violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria» richieste dall’art. 8, comma 1, lett. c), del d.m. 164/1999. In particolare, ha dedotto che alcuni carichi non sarebbero definitivi o sarebbero prescritti, che altri sarebbero interessati da procedure di definizione agevolata o da impegni vincolanti di pagamento e che alcune pretese sarebbero viziate per notificazioni non andate a buon fine. La sospensione del provvedimento era già stata disposta in sede monocratica e confermata in sede cautelare.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso né deciso nel merito le censure. Ha ritenuto necessario acquisire elementi istruttori per chiarire la consistenza e la natura dell’esposizione debitoria e ordinato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, ciascuna per quanto di competenza, di depositare entro 40 giorni una relazione dettagliata che risponda alle singole censure, comprese quelle relative alle notificazioni, e indichi: le imposte asseritamente non pagate; gli importi definitivamente accertati e la documentazione giustificativa; gli importi interessati da definizioni agevolate concluse o in corso, o da impegni vincolanti di pagamento, con i relativi documenti. Ha fissato la trattazione all’udienza pubblica del 26 gennaio 2027. La precedente misura cautelare di sospensione risulta confermata dall’ordinanza cautelare n. 55/2026; la presente ordinanza non contiene una nuova decisione cautelare.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. c), d.m. 164/1999

    che legittima la revoca dell’iscrizione

    La disposizione individua il presupposto della revoca nelle violazioni gravi e ripetute, per natura ed entità, della normativa contributiva e tributaria; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione, rinviando l’accertamento dei fatti rilevanti all’istruttoria.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre istruttoria, ordinando all’Agenzia delle Entrate Riscossione e all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, nei limiti delle rispettive competenze, di produrre una dettagliata relazione in cui venga presa posizione sulle singole censure formulate dal ricorrente negli scritti difensivi agli atti del presente giudizio (ricorso e memorie, tra cui le osservazioni dd 10.2.2026), anche in merito ad asserite notificazioni non andate a buon fine, precisando

    Il TAR dispone l’acquisizione di una relazione documentata dalle amministrazioni resistenti per chiarire i fatti controversi rilevanti ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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