Cassazione Civile, Sentenza n. 38722/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 che avevano rideterminato perdite e attribuito maggiori ricavi in relazione alla partecipazione al 90% nella Stameat Veneta Tende S.r.l.; il ricorrente contestava gli accertamenti sostenendo di aver rimpatriato somme tramite la procedura dello scudo fiscale (per complessivi Euro 691.770,00) e che tale rimpatrio, essendo superiore agli importi accertati, avrebbe dovuto precludere gli accertamenti nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Rovere Franco confermando la decisione della Commissione tributaria regionale. La Corte ha stabilito il principio secondo cui l'effetto preclusivo dello scudo fiscale non si esaurisce in una corrispondenza meramente quantitativa tra somme rimpatriate e imponibili accertati: occorre dimostrare una concreta correlazione oggettiva (compatibilità/derivazione, cronologica e quantitativa) tra le somme o i beni rimpatriati e il reddito contestato; l'onere della prova grava sul contribuente. Poiché il ricorrente non ha dimostrato l'astratta riconducibilità dei capitali rimpatriati ai redditi contestati, il ricorso è stato rigettato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito; è previsto altresì il pagamento del contributo unificato e del cosiddetto doppio contributo.
Norme richiamate
decreto-legge n. 78 del 2009, art. 13bis (conv. in legge n. ...)
Disciplina la procedura di emersione/rimpatrio delle attività detenute all'estero mediante dichiarazione riservata e il versamento di un'imposta straordinaria; consente l'accesso allo scudo fiscale ma non definisce in termini automatici l'effetto preclusivo senza ulteriore verifica del collegamento con gli imponibili contestati
decreto-legge n. 350 del 2001, art. 14, comma 1, lett. a)
Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13: a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio
Stabilisce l'effetto preclusivo dello scudo fiscale nei confronti del dichiarante limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme/attività rimpatriate; la Corte interpreta tale limitazione come oggettiva ma non meramente quantitativa, richiedendo prova della correlazione tra somme rimpatriate e imponibile contestato
d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 5, 115, 116
Art. 116 disciplina il regime di trasparenza per società di persone o società che optano per trasparenza: il reddito imputato per trasparenza al socio costituisce reddito del socio; tuttavia, anche se l'accertamento riguarda redditi imputati per trasparenza, il beneficiario dello scudo deve comunque dimostrare la riconducibilità delle somme rimpatriate ai redditi contestati
decreto-legge n. 167 del 1990, artt. 12-13 (norme sul monitoraggio valutario e relative violazioni)
Riferimento normativo richiamato dalla disciplina dello scudo fiscale in ordine alle attività detenute all'estero e agli obblighi di monitoraggio valutario; la procedura di regolarizzazione riguarda anche le violazioni di tali disposizioni
Giurisprudenza: Cass. sez. V, 30.12.2019, n. 34577 (richiamata)
Principio interpretativo consolidato secondo cui la mera corrispondenza quantitativa tra somme rimpatriate e imponibili accertati non basta a far operare l'effetto preclusivo; il contribuente deve dimostrare l'astratta riconducibilità delle somme al reddito contestato
Massime di principio
- Lo scudo fiscale preclude l'accertamento solo nei limiti degli imponibili effettivamente rappresentati dalle somme o dagli altri beni rimpatriati, ma non in modo automatico per semplice confronto numerico.
- L'onere di provare l'astratta riconducibilità dei capitali rimpatriati ai redditi contestati grava sul contribuente: serve una correlazione oggettiva, almeno di compatibilità, cronologica e quantitativa.
- Se il contribuente ha più fonti potenziali di reddito o partecipazioni, la prova deve essere più precisa e documentale (tracciabilità dei flussi, documenti bancari, collegamenti temporali e contabili) per dimostrare che i capitali rimpatriati provengono dalle somme occultate.
- La procedura di rimpatrio non costituisce un'amnistia generale: costituisce un'agevolazione eccezionale la cui operatività rispetto a specifici accertamenti va verificata caso per caso.
- Quando il reddito deriva da regime di trasparenza societaria, esso è reddito del socio e puoò essere oggetto di accertamento nei confronti del socio, ma il beneficio dello scudo resta subordinato alla prova del collegamento tra somme rimpatriate e reddito imputato.
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