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Sentenza

Sentenza del 13/01/2015 n. 172 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO - Preavviso di fermo - Giurisdizione - Natura del credito sottostante non tributaria - Giurisdizione ordinaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo fondato su un credito di natura non tributaria deve essere proposta davanti al giudice ordinario. Il criterio decisivo per individuare la giurisdizione è quindi la natura sostanziale del credito posto alla base del fermo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’individuazione del giudice competente a decidere sull’opposizione a un preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La giurisdizione non dipende dalla forma del provvedimento, ma dalla natura del credito azionato: trattandosi di un credito non tributario, la controversia non rientra nella giurisdizione tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    preavviso di fermo amministrativo

    La norma disciplina il fermo amministrativo dei beni mobili registrati nell’ambito della riscossione coattiva. Tuttavia, la giurisdizione sulle opposizioni si determina in base alla natura del credito sottostante.

Massime di principio

  • Per individuare il giudice competente contro un preavviso di fermo amministrativo occorre esaminare la natura del credito posto a fondamento della riscossione, non soltanto il tipo di atto impugnato.
  • Se il credito è tributario, la controversia appartiene normalmente alla giurisdizione tributaria; se il credito è non tributario, l’opposizione deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
  • La forma amministrativa del fermo non attribuisce automaticamente la controversia al giudice tributario: il criterio determinante è il rapporto sostanziale da cui deriva il credito.
  • Prima di proporre ricorso è quindi necessario verificare l’origine del debito, l’ente creditore e la natura tributaria o non tributaria della pretesa.

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