Corte di giustizia, Sentenza C-63/24
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2025. — K.L. contro Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esclusione dallo status di rifugiato – Cause – Commissione di un reato grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglienza prima di essere ammesso come rifugiato – Rilevanza del fatto che la pena è stata espiata. — Causa C-63/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una questione di asilo relativa alla clausola di esclusione dallo status di rifugiato per chi abbia commesso un reato grave di diritto comune fuori dal paese di accoglienza. Stabilisce che l’avvenuta espiazione della pena deve essere considerata nell’esame individuale, ma non neutralizza automaticamente la causa di esclusione. La decisione conferma che la valutazione resta concreta e complessiva, senza automatismi, e distinta dalla questione del rimpatrio.
Esclusione dallo status di rifugiato per reato grave di diritto comune: rilevanza dell’avvenuta espiazione della pena
La questione giuridica
Se l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, letto alla luce dell’articolo 18 della Carta, osti a che, nella valutazione dell’esclusione dallo status di rifugiato per aver commesso un reato grave di diritto comune, le autorità nazionali debbano tenere conto del fatto che il richiedente abbia già scontato la pena inflitta per quel reato, e se tale circostanza possa incidere sull’applicazione della clausola di esclusione.
Principio di diritto
L’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, interpretato alla luce dell’articolo 18 della Carta, deve essere inteso nel senso che, nel valutare se gli atti commessi da un richiedente protezione internazionale rientrino nella causa di esclusione per reato grave di diritto comune, le autorità e, se del caso, i giudici nazionali devono prendere in considerazione il fatto che il richiedente abbia già scontato la pena inflitta per quei fatti; tuttavia tale circostanza non impedisce, di per sé, l’applicazione della causa di esclusione, poiché resta solo uno degli elementi da esaminare nell’apprezzamento complessivo del caso concreto.
Norme richiamate
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 1, sezione F, lettera b)
- Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 33
Esclusione dallo status di rifugiato e rilievo dell’espiazione della pena
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) in materia di protezione internazionale. La Corte è chiamata a chiarire se, ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, l’avvenuta espiazione della pena inflitta per un reato grave di diritto comune debba essere presa in considerazione nell’esame della causa di esclusione dallo status di rifugiato.
Fatti e procedimento principale
K.L., cittadino di un paese terzo, aveva presentato domanda di asilo in Lituania dopo essere entrato irregolarmente nel Paese. Il dipartimento della migrazione aveva ritenuto che egli potesse in astratto soddisfare i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato, poiché aveva denunciato il rischio di persecuzione nel paese d’origine per le sue opinioni politiche; tuttavia aveva respinto la domanda invocando la clausola di esclusione, ritenendo che K.L. avesse commesso un reato grave di diritto comune prima dell’ingresso in Lituania. Il giudice del rinvio rileva che K.L. sostiene di aver già scontato la pena per quel reato e contesta quindi l’applicazione della clausola di esclusione. Il dipartimento, invece, aveva ritenuto irrilevante, o comunque non decisiva, tale circostanza.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiede in sostanza se, nella valutazione della causa di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, le autorità competenti debbano tenere conto:
- della pena già scontata;
- di un’eventuale grazia o amnistia;
- o di altre circostanze analoghe. La Corte precisa preliminarmente che, nel caso concreto, non è necessario pronunciarsi su grazia o amnistia, perché dagli atti risulta solo l’avvenuta espiazione della pena.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, che esclude dallo status di rifugiato chi abbia commesso fuori dal paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato;
- l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto di asilo nel rispetto della Convenzione di Ginevra;
- l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE, sul rispetto del principio di non-refoulement;
- l’articolo 1, sezione F, lettera b), della Convenzione di Ginevra del 1951, di contenuto analogo alla norma della direttiva;
- l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, richiamato nel contesto del non-refoulement.
Ragionamento della Corte
La Corte ricostruisce la clausola di esclusione come norma da interpretare autonomamente e in modo uniforme nell’Unione. Osserva che la nozione di "reato grave" non è definita dalla direttiva e va interpretata secondo il significato abituale, il contesto e gli obiettivi della disciplina.
Sotto il profilo letterale, la causa di esclusione si riferisce a condotte passate, ma l’aggettivo "grave" lascia spazio a una valutazione che può essere influenzata dal decorso del tempo e dall’evoluzione della situazione individuale. Sotto il profilo contestuale, la Corte attribuisce rilievo ai lavori e ai documenti dell’UNHCR, cui riconosce particolare pertinenza: il Manuale UNHCR del 2019 indica espressamente che l’espiazione della pena, così come la grazia o l’amnistia, deve essere presa in considerazione.
Quanto alla finalità della norma, la Corte ricorda che le cause di esclusione mirano a preservare la credibilità del sistema di asilo ed escludere persone indegne della protezione, oltre a evitare che lo status di rifugiato sia usato per sottrarsi alla responsabilità penale. Tuttavia, la persona che ha già espiato la pena non cerca più di sfuggire alla responsabilità penale per quel fatto; inoltre, una condotta gravemente illecita commessa in passato non rende necessariamente l’interessato indegno della protezione in modo perpetuo, senza tener conto di possibili elementi di riabilitazione.
La Corte ribadisce che l’esclusione non può essere automatica: richiede una valutazione individuale e completa di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il tipo di atto, la pena comminata e inflitta, il tempo trascorso, il comportamento successivo e l’eventuale rimorso. In tale cornice, l’avvenuta espiazione della pena è un elemento che deve essere necessariamente preso in considerazione, ma non è di per sé sufficiente a escludere l’applicazione della clausola di esclusione.
La Corte precisa inoltre che l’esclusione dallo status di rifugiato è distinta dalla questione del rimpatrio: il fatto di negare lo status non implica una pronuncia sulla possibilità di rinvio nel paese d’origine.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, letto alla luce dell’articolo 18 della Carta, deve essere interpretato nel senso che le autorità e i giudici nazionali devono tener conto del fatto che il richiedente abbia scontato la pena per gli atti commessi; tuttavia tale circostanza non impedisce, di per sé, l’esclusione dallo status di rifugiato ai sensi della disposizione.
Principio affermato
Nella valutazione della causa di esclusione per reato grave di diritto comune, l’espiazione della pena è un elemento obbligatorio del giudizio individuale, ma non determina automaticamente l’insussistenza della causa di esclusione; occorre sempre un apprezzamento complessivo delle circostanze del caso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 apr 2025Tribunale, Sentenza T-499/20
- Sentenza · 30 apr 2025Tribunale, Sentenza T-679/20
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-313/23
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-386/23
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-536/23
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-554/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →