Cassazione Civile, Ordinanza n. 18111/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza concluse con processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava a un socio di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione riferito a un determinato anno d’imposta. Il contribuente impugnava l’atto deducendo, in sintesi, l’inesistenza o invalidità dell’avviso presupposto notificato alla società, la mancata allegazione all’avviso notificato al socio della documentazione richiamata, l’assenza di prova dei maggiori utili societari e vizi della notificazione e della motivazione. In cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per mancata notifica dell’appello al difensore domiciliatario effettivamente eletto; 2) violazione delle norme sull’accertamento e contestazione della validità della notifica dell’avviso alla società, anche perché eseguita a mani di un ex legale rappresentante; 3) nullità per ultrapetizione e omessa pronuncia, oltre che per erronea valutazione delle prove; 4) violazione delle norme sul contenuto e sulla motivazione dell’avviso di accertamento per mancata allegazione degli atti richiamati e per compressione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il contribuente non aveva allegato la rituale comunicazione della variazione del domicilio ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 546/1992. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui pretendeva di far discendere l’invalidità dell’accertamento al socio da un’eventuale irregolarità della notifica alla società, rilevando che un vizio solo procedurale dell’atto presupposto non determina, di per sé, l’invalidità derivata dell’avviso al socio; per il resto ha ritenuto la censura infondata. Ha rigettato il terzo motivo perché la CTR aveva correttamente considerato devoluta in appello la questione della mancata allegazione e perché, essendo il contribuente rimasto contumace in appello, non poteva lamentare l’omessa pronuncia su questioni non ritualmente riproposte. Ha infine ritenuto il quarto motivo in parte inammissibile e comunque infondato, osservando che il ricorrente non aveva dimostrato che gli atti richiamati per relationem non fossero stati riprodotti nel loro contenuto essenziale e non aveva trascritto adeguatamente la censura. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato per le censure di nullità processuale e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la fondatezza dei vizi dedotti.
art. 360 c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze formulate.
art. 17 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le variazioni del domicilio hanno effetto solo dal decimo giorno successivo alla comunicazione alla segreteria e alle parti costituite; in mancanza di tale comunicazione la notifica effettuata al domicilio risultante dagli atti non è invalida.
art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente in relazione all’accertamento del reddito di partecipazione e alla contestazione della base presuntiva; la Corte non ha accolto la censura.
art. 35 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dal ricorrente con riferimento all’accertamento; la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile.
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta ultrapetizione; la Corte ha escluso che la CTR avesse pronunciato su domanda non proposta.
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione della documentazione; la censura non è stata accolta.
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato vizi decisivi.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per il difetto di motivazione dell’avviso; la Corte ha rilevato che gli atti richiamati per relationem devono essere riprodotti nel contenuto essenziale, ma il ricorrente non ha dimostrato la violazione nel caso concreto.
art. 42 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di motivazione dell’atto impositivo; la censura è stata respinta.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la variazione del domicilio eletto produce effetti solo se comunicata nelle forme previste dall’art. 17 del d.lgs. 546/1992; in difetto, la notificazione eseguita al domicilio risultante dagli atti non è nulla per il solo fatto che la parte sostenga di aver nominato un nuovo difensore.
- L’eventuale invalidità della notifica dell’avviso di accertamento alla società non comporta automaticamente l’invalidità derivata dell’avviso notificato al socio, quando il vizio dell’atto presupposto abbia natura meramente procedurale e non incida con giudicato sostanziale sulla pretesa fiscale.
- In tema di società a ristretta base partecipativa, l’accertamento di maggiori ricavi o utili societari costituisce il presupposto dell’accertamento del reddito di partecipazione del socio; tuttavia, la censura del socio contro l’atto a lui notificato deve misurarsi con la concreta efficacia del vizio dedotto sull’atto presupposto.
- La doglianza di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede che la questione sia stata ritualmente devoluta al giudice di appello; se la parte è rimasta contumace e non ha riproposto le relative difese, non può lamentare la mancata decisione su questioni non introdotte o non coltivate.
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è sufficiente se gli atti richiamati sono riprodotti nel loro contenuto essenziale; chi deduce il vizio deve indicare in modo specifico in che cosa la motivazione sarebbe carente e dimostrare la lesione concreta del diritto di difesa.
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