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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13769 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso di 1.014.983,65 euro di IVA versata in Italia nel 2004 per l'acquisto di quantitativi di alluminio da Mitsubishi Corporation UK. L'Amministrazione aveva negato il rimborso richiesto ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, art. 38-ter, ritenendo non sussistente la condizione di reciprocità tra Italia e Svizzera. La società contestava, tra l'altro, il mutamento della motivazione del diniego, la rilevabilità d'ufficio dell'assenza di reciprocità, la prova della normativa svizzera e l'interpretazione dell'Accordo italo-svizzero del 18 luglio 1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità di tutti i motivi. La sentenza ha rilevato che, essendo applicabile ratione temporis l'art. 366-bis c.p.c., i motivi fondati sugli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. avrebbero dovuto contenere specifici quesiti di diritto, mentre il motivo relativo all'insufficiente motivazione avrebbe dovuto includere un autonomo momento di sintesi. Tali elementi mancavano del tutto, per cui la Corte non ha esaminato nel merito le contestazioni sulla reciprocità. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-ter

    Disciplina il rimborso dell'IVA a soggetti non residenti; nel caso esaminato, il rimborso era subordinato anche alla sussistenza delle condizioni di reciprocità previste nei rapporti con lo Stato estero.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 8

    Riguarda il regime IVA applicato alle successive cessioni dell'alluminio ai cessionari italiani, che avevano assolto l'imposta secondo il meccanismo previsto dalla norma.

  • Accordo di reciprocità tra Italia e Svizzera del 18 luglio 1997

    Prevede il quadro pattizio per i rimborsi IVA tra operatori economici italiani e svizzeri, ma la Corte territoriale aveva ritenuto necessario verificare in concreto la reciprocità alla luce della normativa svizzera applicabile.

  • Ordinanza svizzera relativa alla Legge federale concernente l'IVA del 29 marzo 2000 (OLIVA)

    Sono aventi diritto al rimborso i soggetti che non forniscono beni e, salvo eccezioni, non eseguono prestazioni di servizi sul territorio svizzero.

    La CTR aveva interpretato la disposizione nel senso che un soggetto italiano che avesse effettuato una fornitura di beni o una prestazione in Svizzera, nelle medesime condizioni, non avrebbe avuto diritto al rimborso; da ciò aveva escluso la reciprocità.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le sentenze soggette al regime transitorio applicabile nel periodo considerato, imponeva, a pena di inammissibilità, quesiti di diritto per i motivi fondati sugli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché un autonomo momento di sintesi per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere che in appello non potesse essere introdotta una nuova eccezione relativa alla mancanza di reciprocità; la questione non è stata però esaminata nel merito, data l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione al divieto di ultrapetizione e al presunto mutamento della causa del diniego; anche tale censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità formale dei motivi.

  • Art. 2697 c.c.

    La ricorrente lo aveva richiamato per sostenere che l'Amministrazione dovesse provare la normativa straniera e l'assenza di reciprocità; la Corte non ha deciso tale profilo sostanziale.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione soggetti a una disciplina che richiede quesiti di diritto o momenti di sintesi, la loro omissione può comportare l'inammissibilità dell'intero ricorso senza esame delle questioni di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo autonomo e immediatamente comprensibile il fatto controverso, la regola applicata dal giudice e quella che si assume corretta; non è sufficiente che tali elementi siano ricavabili indirettamente dalla narrazione del motivo.
  • Per i rimborsi IVA a soggetti non residenti, la presenza di un accordo internazionale non esclude necessariamente la verifica concreta delle condizioni di reciprocità previste dalle rispettive normative nazionali.
  • Quando il diniego amministrativo e il giudizio riguardano requisiti di legge per il rimborso, la questione della loro sussistenza può assumere rilievo centrale; tuttavia, nel processo tributario è essenziale contestare tempestivamente eventuali nuove eccezioni e indicare con precisione gli atti e le prove rilevanti.
  • La soccombenza processuale comporta normalmente la condanna alle spese, anche quando la decisione non affronta nel merito tutte le questioni sostanziali.

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