Sentenza del 08/07/2016 n. 13996 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova sostenendo che le prestazioni pensionistiche integrative erogate dal Fondo CAP, confluito nell'INPS, non dovessero essere tassate sulla base imponibile ridotta dell'87,50%. Secondo l'Agenzia, tale agevolazione avrebbe potuto applicarsi soltanto ai fondi rientranti nel regime della previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. n. 124 del 1993 e sottoposti ai requisiti previsti dalla normativa, inclusa la vigilanza COVIP. La Corte ha invece riconosciuto la natura complementare del trattamento, ma ha ritenuto che, per le prestazioni erogate dal 1 gennaio 2001, la disciplina applicabile imponesse di tassare l'intero importo, al netto soltanto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, e non il semplice 87,50% dell'importo lordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente anche per gli importi maturati dal 2003 al 2006. Per gli anni dal 1997 al 2002 era già stata riconosciuta la decadenza dal diritto al rimborso, senza contestazione sul punto. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 7-bis e 13, comma 8
La normativa disciplina la previdenza complementare e i fondi pensione preesistenti. La Corte ha ritenuto rilevante la natura effettivamente complementare del trattamento, ma ha applicato la disciplina fiscale successiva prevista per le prestazioni erogate dopo il 31 dicembre 2000.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis
Individua le prestazioni pensionistiche complementari o integrative soggette alla disciplina fiscale specifica.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7-bis, introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8
Le prestazioni periodiche costituiscono reddito per l'87,5% dell'ammontare corrisposto.
La disposizione prevedeva originariamente la tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari su una base imponibile pari all'87,5% dell'importo lordo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, lett. d), introdotto dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 4
Con effetto dal 1 gennaio 1998, le prestazioni richiamate dall'art. 47, comma 1, lett. h-bis, non sono più disciplinate dall'art. 48, ma continuano a concorrere alla formazione del reddito nella misura dell'87,5% dell'importo lordo.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f), e art. 19, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 13
Con effetto dal 1 gennaio 2001, le prestazioni pensionistiche devono essere considerate al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta. Pertanto, non si applica più automaticamente la tassazione sul solo 87,5% dell'importo lordo: è tassabile l'intero importo, esclusa la quota già tassata.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per determinare il regime fiscale di una prestazione pensionistica integrativa occorre individuare la natura del fondo e, soprattutto, la normativa vigente al momento dell'erogazione.
- La qualificazione del trattamento come previdenza complementare non comporta automaticamente l'applicazione permanente della base imponibile ridotta all'87,5%: le modifiche legislative successive possono sostituire tale criterio con quello dell'imposizione sull'importo non già tassato.
- Per le prestazioni erogate dal 1 gennaio 2001, il criterio generale affermato dalla sentenza è la tassazione dell'intero importo, con esclusione della sola parte corrispondente a redditi già assoggettati a imposta.
- Le somme richieste a rimborso devono essere valutate anche sotto il profilo dei termini di decadenza: la decorrenza e il rispetto del termine possono impedire il rimborso anche se la pretesa fiscale fosse astrattamente fondata.
- In presenza di un trattamento erogato dall'INPS insieme alla pensione obbligatoria, occorre distinguere i diversi titoli giuridici: l'erogazione unitaria non elimina la natura integrativa della quota proveniente dal fondo complementare.
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