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Sentenza

Sentenza del 21/07/2017 n. 36049 - Corte di Cassazione

Violazioni e sanzioni- sanzione penale-distruzione od occultamento di documenti contabili-interesse tutelato diverso dalla trasparenza fiscale - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la responsabilità per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Sosteneva che le fatture rinvenute presso la ditta utilizzatrice non fossero state integralmente riconosciute, che egli non fosse in grado di redigerle al computer e che, trattandosi di fatture per operazioni inesistenti, la loro occultazione non impedisse la ricostruzione del risultato economico. Contestava inoltre la possibilità di concorso tra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 e quello di occultamento o distruzione delle scritture contabili ex art. 10, la data di consumazione del reato e la misura della pena applicata dopo la riforma del 2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ha stabilito che il reato di cui all'art. 10 tutela la trasparenza fiscale e ricorre quando la distruzione o l'occultamento rende difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, anche se riguarda fatture per operazioni inesistenti. È sufficiente che tali documenti siano utili a ricostruire la movimentazione fiscale dell'emittente e dell'utilizzatore. La Corte ha inoltre affermato che i reati di cui agli artt. 8 e 10 possono concorrere, poiché hanno condotte ed elementi oggettivi differenti. Ha ritenuto corretta anche la pena, compatibile con i limiti previgenti e adeguatamente motivata in rapporto al danno erariale e ai precedenti dell'imputato. V.G. è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10

    Occultamento o distruzione di documenti contabili

    Il reato tutela la trasparenza fiscale e si configura quando la condotta impedisce o rende difficoltosa la ricostruzione delle operazioni. L'esclusione opera solo se il risultato economico può essere accertato sulla base di altra documentazione già conservata dall'imprenditore, senza ricorrere ad ulteriori elementi di prova.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    Il reato è distinto da quello previsto dall'art. 10. Le due fattispecie possono concorrere quando, oltre all'emissione di fatture inesistenti, siano occultati o distrutti documenti contabili.

  • Codice penale, art. 15

    La legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale

    Non sussiste un rapporto di specialità tra gli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, poiché le rispettive condotte sono diverse; pertanto il reato di occultamento o distruzione non assorbe quello di emissione di fatture inesistenti.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi se questi non sono gravi, precisi e concordanti

    La censura probatoria è stata respinta perché la decisione di merito era fondata su una motivazione adeguata e non contraddittoria, inclusi i riscontri informatici e i rapporti tra le imprese coinvolte.

  • Codice penale, art. 2

    Successione di leggi penali

    La Corte ha ritenuto non applicata retroattivamente la disciplina più severa introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015, poiché la pena rientrava nei limiti edittali della normativa previgente.

  • Codice penale, art. 133

    Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

    La pena è stata ritenuta adeguatamente determinata considerando la gravità del danno arrecato all'Erario e la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'occultamento o la distruzione della contabilità è penalmente rilevante quando ostacola concretamente la ricostruzione delle operazioni fiscali; non è necessario che renda impossibile ogni accertamento.
  • La disponibilità di documenti presso terzi o di elementi reperibili solo tramite verifiche esterne non esclude normalmente il reato: l'esclusione opera soltanto quando altra documentazione già conservata dall'imprenditore consente autonomamente di ricostruire il risultato economico.
  • Anche le fatture relative a operazioni inesistenti possono avere valore probatorio e fiscale, perché contribuiscono a ricostruire i flussi e la movimentazione fiscale sia dell'emittente sia dell'utilizzatore.
  • L'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'occultamento o la distruzione della contabilità sono reati autonomi e possono essere contestati cumulativamente quando risultano entrambe le condotte.
  • Nel valutare la responsabilità possono assumere rilievo documenti informatici rinvenuti presso la ditta utilizzatrice, collegamenti tra le imprese e altri riscontri, anche se l'imputato non riconosce tutte le fatture.
  • Una contestazione in Cassazione deve indicare specificamente errori giuridici o vizi motivazionali decisivi; motivi generici o meramente rivalutativi delle prove possono determinare l'inammissibilità del ricorso.

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