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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27303 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata negli anni 1998-2003, sostenendo l'assenza di un'autonoma organizzazione. La C.T.R. aveva accolto la richiesta, ritenendo irrilevanti la presenza di un dipendente e le quote di ammortamento, in quanto l'attività era esercitata personalmente e i beni risultavano proporzionati. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo: violazione delle norme sull'IRAP per avere la C.T.R. escluso automaticamente la rilevanza dell'impiego di un dipendente; insufficiente motivazione sulla disponibilità di uno studio professionale; insufficiente motivazione sulla valutazione complessiva dell'organizzazione produttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato gli altri due. Ha affermato che l'impiego non occasionale di lavoro altrui può integrare il requisito dell'autonoma organizzazione, salvo che il collaboratore svolga soltanto mansioni di segreteria o meramente esecutive. Poiché la C.T.R. aveva escluso in modo assoluto la rilevanza dell'unico dipendente senza accertarne le mansioni, la sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Non è stato quindi definitivamente stabilito il diritto al rimborso, che dovrà essere rivalutato dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3

    Il requisito dell'autonoma organizzazione costituisce il presupposto dell'IRAP per le attività autonomamente organizzate.

    L'IRAP non è dovuta dal professionista che esercita personalmente l'attività senza un'autonoma organizzazione. L'organizzazione ricorre, tra l'altro, quando il contribuente impiega lavoro altrui non occasionale oltre la soglia di un collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive, oppure utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio di motivazione.

    La Corte ha ritenuto fondata la censura di violazione di legge, mentre ha respinto le censure motivazionali perché generiche e non idonee a dimostrare la decisività degli elementi asseritamente trascurati.

  • Principio delle Sezioni Unite, Cass. n. 9451 del 10 maggio 2016

    Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

    La presenza di un solo dipendente non è automaticamente irrilevante né automaticamente decisiva: occorre verificare concretamente le mansioni svolte. Nell'istanza di rimborso, il contribuente deve dimostrare l'assenza del presupposto impositivo, inclusa la natura meramente esecutiva o segretariale dell'attività del collaboratore.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso dell'IRAP, il professionista deve provare concretamente l'assenza di un'autonoma organizzazione; non è sufficiente affermare che l'attività è svolta personalmente.
  • La presenza di un unico dipendente deve essere valutata in base alle mansioni effettivamente svolte: se sono meramente esecutive o di segreteria può non sussistere autonoma organizzazione; se sono più qualificate o incidono sull'organizzazione dell'attività, il requisito può ricorrere.
  • La disponibilità di uno studio professionale, considerata da sola e senza indicazioni sulla natura, sul titolo di disponibilità e sulla sua effettiva riferibilità al professionista, non dimostra automaticamente l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
  • Beni strumentali e ammortamenti devono essere valutati rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio individuale dell'attività: la loro mera esistenza non è sufficiente, ma un'eccedenza significativa può rilevare ai fini IRAP.
  • Il giudice di merito deve esaminare complessivamente dipendenti, beni, locali e modalità concrete di esercizio dell'attività, motivando specificamente la conclusione sull'autonoma organizzazione.

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