Sentenza del 29/12/2016 n. 27303 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata negli anni 1998-2003, sostenendo l'assenza di un'autonoma organizzazione. La C.T.R. aveva accolto la richiesta, ritenendo irrilevanti la presenza di un dipendente e le quote di ammortamento, in quanto l'attività era esercitata personalmente e i beni risultavano proporzionati. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo: violazione delle norme sull'IRAP per avere la C.T.R. escluso automaticamente la rilevanza dell'impiego di un dipendente; insufficiente motivazione sulla disponibilità di uno studio professionale; insufficiente motivazione sulla valutazione complessiva dell'organizzazione produttiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato gli altri due. Ha affermato che l'impiego non occasionale di lavoro altrui può integrare il requisito dell'autonoma organizzazione, salvo che il collaboratore svolga soltanto mansioni di segreteria o meramente esecutive. Poiché la C.T.R. aveva escluso in modo assoluto la rilevanza dell'unico dipendente senza accertarne le mansioni, la sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Non è stato quindi definitivamente stabilito il diritto al rimborso, che dovrà essere rivalutato dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3
Il requisito dell'autonoma organizzazione costituisce il presupposto dell'IRAP per le attività autonomamente organizzate.
L'IRAP non è dovuta dal professionista che esercita personalmente l'attività senza un'autonoma organizzazione. L'organizzazione ricorre, tra l'altro, quando il contribuente impiega lavoro altrui non occasionale oltre la soglia di un collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive, oppure utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio di motivazione.
La Corte ha ritenuto fondata la censura di violazione di legge, mentre ha respinto le censure motivazionali perché generiche e non idonee a dimostrare la decisività degli elementi asseritamente trascurati.
Principio delle Sezioni Unite, Cass. n. 9451 del 10 maggio 2016
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
La presenza di un solo dipendente non è automaticamente irrilevante né automaticamente decisiva: occorre verificare concretamente le mansioni svolte. Nell'istanza di rimborso, il contribuente deve dimostrare l'assenza del presupposto impositivo, inclusa la natura meramente esecutiva o segretariale dell'attività del collaboratore.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso dell'IRAP, il professionista deve provare concretamente l'assenza di un'autonoma organizzazione; non è sufficiente affermare che l'attività è svolta personalmente.
- La presenza di un unico dipendente deve essere valutata in base alle mansioni effettivamente svolte: se sono meramente esecutive o di segreteria può non sussistere autonoma organizzazione; se sono più qualificate o incidono sull'organizzazione dell'attività, il requisito può ricorrere.
- La disponibilità di uno studio professionale, considerata da sola e senza indicazioni sulla natura, sul titolo di disponibilità e sulla sua effettiva riferibilità al professionista, non dimostra automaticamente l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
- Beni strumentali e ammortamenti devono essere valutati rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio individuale dell'attività: la loro mera esistenza non è sufficiente, ma un'eccedenza significativa può rilevare ai fini IRAP.
- Il giudice di merito deve esaminare complessivamente dipendenti, beni, locali e modalità concrete di esercizio dell'attività, motivando specificamente la conclusione sull'autonoma organizzazione.
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