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Sentenza

Sentenza del 07/01/2019 n. 37 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accise - rimborso - istanza - dies a quo - dichiarazione annuale - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio contestava alla società il mancato versamento delle rate mensili di acconto dell'accisa sul gas naturale relative ai mesi da aprile a luglio 2010, ritenendo che il credito maturato con la dichiarazione annuale relativa al 2007 fosse utilizzabile solo entro il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995. Secondo l'Amministrazione, tale termine decorreva dal 31 marzo 2008, data di presentazione della dichiarazione annuale, e scadeva il 31 marzo 2010; di conseguenza, parte del credito non avrebbe più potuto essere compensata con i successivi acconti e avrebbe dovuto essere richiesta a rimborso. La società sosteneva invece che ogni dichiarazione annuale producesse un nuovo saldo creditorio, consentendo di continuare a utilizzare il credito mediante detrazione dai versamenti successivi.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Ufficio e ha confermato l'annullamento dell'avviso di pagamento e dell'atto di contestazione sanzionatorio. Ha ritenuto che il sistema speciale previsto per l'accisa sul gas naturale consenta di recuperare i crediti mediante scomputo dai successivi acconti e che il termine biennale per chiedere il rimborso decorra dalla presentazione della dichiarazione annuale più recente, non dalla prima dichiarazione nella quale il credito era stato evidenziato. Il credito residuo si rinnova, infatti, come nuovo saldo in occasione delle successive dichiarazioni annuali. La decadenza opera solo quando non sia più possibile effettuare compensazioni, ossia alla cessazione del rapporto o all'ultima dichiarazione, e da tale momento decorre il termine biennale per l'istanza di rimborso. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    termine biennale di decadenza previsto per la richiesta di rimborso

    Il termine biennale per il rimborso dell'accisa decorre, nel particolare sistema del gas naturale, dalla dichiarazione annuale rilevante e, quando il credito continua a essere compensato con acconti successivi, dall'ultima dichiarazione o dal momento in cui la compensazione non è più possibile.

  • Art. 26, comma 13, d.lgs. n. 504/1995

    le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto

    La norma consente al soggetto che versa acconti mensili superiori all'imposta effettivamente dovuta di recuperare l'eccedenza mediante detrazione dai successivi versamenti, secondo il meccanismo di liquidazione annuale.

  • Art. 53, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno; la riproposizione delle questioni già dedotte può essere sufficiente, purché consenta di individuare le censure rivolte alla sentenza impugnata.

  • Cass. civ. n. 9283 del 17 aprile 2013

    La Corte ha affermato che, per le accise liquidate mediante acconti e dichiarazione annuale, il credito residuo si cumula con quello dell'anno successivo e costituisce un nuovo credito, con conseguente decorrenza rinnovata del termine per il rimborso.

Massime di principio

  • Quando un tributo è pagato tramite acconti periodici calcolati su consumi o dati presuntivi e viene poi liquidato con una dichiarazione annuale, l'eccedenza può normalmente essere recuperata mediante compensazione con i successivi acconti, se la normativa speciale lo prevede.
  • La presentazione di successive dichiarazioni annuali, con determinazione di un nuovo saldo, può far decorrere nuovamente il termine per il rimborso del credito residuo; il termine non necessariamente decorre dalla prima dichiarazione in cui l'eccedenza è emersa.
  • La decadenza dal rimborso tende a operare quando il credito non è più utilizzabile mediante compensazione, ad esempio perché il rapporto tributario è cessato o non esistono più versamenti futuri da scomputare.
  • È comunque opportuno documentare ogni dichiarazione annuale, il credito iniziale, le compensazioni effettuate e il saldo residuo, poiché la decorrenza del termine dipende dalla ricostruzione cronologica del rapporto e dalla disciplina speciale applicabile.
  • L'orientamento deve essere verificato rispetto alla normativa vigente e alla giurisprudenza del caso concreto, soprattutto quando il credito deriva da un pagamento errato, da un'aliquota applicata erroneamente o da una fattispecie diversa dal normale meccanismo degli acconti e del conguaglio.

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