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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29154/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per reati in materia di stupefacenti. Il ricorso, proposto a mezzo difensore, era affidato a un unico motivo: vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendo la difesa che la Corte territoriale avesse indebitamente negato il beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse adeguata, coerente con le risultanze processuali e priva di vizi logici, quindi insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, non è censurabile in cassazione come vizio di motivazione.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla legge, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

  • Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01

    La motivazione che sorregge il diniego delle attenuanti generiche, se immune da vizi logici, è insindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia reso una motivazione congrua, логica e aderente alle emergenze processuali.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare, in modo meramente assertivo, la valutazione discrezionale del giudice di merito sul punto delle attenuanti generiche è inammissibile se non prospetta reali vizi di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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