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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2035

Regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021

Normativa europea32018R2035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento precisa, per il triennio 2019-2021, come si applica l’obbligo di sbarco alle attività di pesca demersale nel Mare del Nord. Esso recepisce e dettaglia una serie di esenzioni fondate sulla sopravvivenza di alcune specie e su motivi de minimis, oltre a stabilire specifiche misure tecniche per lo Skagerrak e l’uso di determinati dispositivi di selettività. Molte deroghe sono condizionate alla trasmissione di dati scientifici da parte degli Stati membri interessati e alla valutazione del CSTEP entro termini precisi.

Modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021, con esenzioni basate sulla sopravvivenza, deroghe de minimis e misure tecniche specifiche.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale soggette a limiti di cattura svolte nelle acque dell’Unione del Mare del Nord, intese come divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4. Riguarda le navi e gli attrezzi di pesca indicati nel regolamento, con particolare riferimento a sogliola, scampo, passera di mare, razze, merlano, merluzzo bianco, molva, gamberetto boreale, gamberetto grigio, suro e sgombro. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Sono previste alcune esenzioni temporanee/provvisorie, in particolare per talune specie e attività fino al 31 dicembre 2019 e, per alcune esenzioni, fino al 31 dicembre 2021.

Modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord

Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione specifica, per il periodo 2019-2021, le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord per alcune attività di pesca demersale. Esso si colloca nel quadro della politica comune della pesca e del regolamento (UE) 2018/973, che ha istituito un piano pluriennale per gli stock demersali del Mare del Nord e ha conferito alla Commissione il potere di precisare i dettagli dell’obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri.

Contesto normativo e finalità

La finalità generale è quella di dare attuazione concreta all’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013, che mira alla progressiva eliminazione dei rigetti. Il regolamento prende atto delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati, delle valutazioni scientifiche dello CSTEP e dell’esigenza di conciliare l’applicazione dell’obbligo di sbarco con la raccolta di dati scientifici utili a migliorare la gestione delle catture indesiderate.

Ambito territoriale e soggettivo

L’obbligo di sbarco disciplinato dal regolamento si applica alle attività di pesca demersali soggette a limiti di cattura nelle acque dell’Unione del Mare del Nord, ossia nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. Le disposizioni riguardano quindi le navi che operano in tali zone e utilizzano gli attrezzi indicati per le singole esenzioni e deroghe.

Definizioni tecniche rilevanti

L’articolo 2 introduce definizioni operative per alcuni dispositivi di selettività, necessari per delimitare il perimetro applicativo di varie deroghe. Sono definiti il pannello Seltra, il dispositivo Netgrid, il pannello Flemish e il dispositivo SepNep, con indicazione delle rispettive caratteristiche di costruzione, dimensioni delle maglie, posizionamento nella rete e funzionalità di selezione o fuga dei pesci.

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 stabiliscono diverse esenzioni basate sull’elevata probabilità di sopravvivenza degli esemplari rigettati. Le esenzioni riguardano, tra le altre, le catture di scampo con nasse o con reti a strascico dotate di specifiche griglie o maglie; le catture di sogliola sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione in un tratto della divisione CIEM 4c e in condizioni molto specifiche di profondità, dimensione delle navi e durata del traino; le catture accessorie di tutte le specie soggette a limiti di cattura con nasse e cogolli; le catture di passera di mare con reti da imbrocco, sciabiche danesi e reti a strascico nei mesi invernali; nonché le catture di razze con qualunque attrezzo nel Mare del Nord.

Per le razze, l’esenzione generale si applica nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, ma la razza cuculo (Leucoraja naevus) è coperta solo fino al 31 dicembre 2019. In più casi il regolamento impone il rilascio immediato e, talvolta, sotto la superficie del mare; per lo scampo, il rilascio deve avvenire immediatamente e intero nella zona di cattura.

Esenzioni temporanee e obblighi di monitoraggio scientifico

Talune esenzioni sono concesse in via provvisoria per consentire la prosecuzione della pesca e la raccolta di dati scientifici supplementari. È il caso, in particolare, della passera di mare con sfogliare nella divisione CIEM 2a e sottozona CIEM 4, delle razze per le quali siano richiesti dati ulteriori, della razza cuculo, del merlano e merluzzo bianco catturati con reti a strascico nelle divisioni CIEM 4a e 4b, nonché delle deroghe de minimis per suro, sgombro e molva in alcune combinazioni di attrezzi e aree. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare ulteriori informazioni scientifiche entro il 31 maggio 2019 o, nei casi annuali, entro il 31 maggio di ogni anno; il CSTEP è chiamato a valutare tali elementi entro il 1° agosto 2019 o entro il 1° agosto di ciascun anno.

Esenzioni de minimis

L’articolo 9 elenca numerose deroghe de minimis, consentendo di rigettare in mare quantità limitate di catture sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione, quando risulti difficile migliorare ulteriormente la selettività o i costi siano sproporzionati. Le percentuali autorizzate variano a seconda della specie, dell’attrezzo e dell’area: ad esempio, sogliola fino al 3 % con tramagli e reti da imbrocco; sogliola fino al 6 % nel 2019 e 5 % successivamente con sfogliare munite di pannello Flemish; combinazioni di specie fino al 4 % o al 5 % in alcune attività di pesca con reti a strascico; merlano e merluzzo bianco fino al 6 % nel 2019 e al 5 % nel 2020-2021 in taluni comparti; molva fino al 3 %; passera di mare fino al 2 % o al 3 % in talune circostanze; suro e sgombro fino al 7 % nel 2019. Alcune di queste deroghe sono espressamente provvisorie fino al 31 dicembre 2019 e richiedono dati supplementari e riesame scientifico.

Misure tecniche per lo Skagerrak e uso di SepNep

L’articolo 10 introduce misure tecniche specifiche per lo Skagerrak, dove è vietato tenere a bordo o usare attrezzi trainati con maglie inferiori a 120 mm, salvo eccezioni tipizzate. Sono ammessi, tra l’altro, determinati traini con pannello Seltra o griglie di selezione, traini con maglie più piccole in caso di pesca di specie pelagiche o industriali, e attrezzi per il gamberello boreale con griglia specifica. Per tale pesca è inoltre disciplinato un dispositivo di trattenimento del pesce, soggetto a requisiti dimensionali e di larghezza. L’articolo 11 autorizza inoltre l’uso delle reti SepNep ai sensi del regolamento (UE) 2018/973.

Decorrenza, efficacia e riesame

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Il testo sottolinea che, in ragione dell’impatto diretto sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulle attività economiche delle imprese dell’Unione, alcune esenzioni richiedono un riesame nel terzo anno di applicazione, anche alla luce delle osservazioni dello CSTEP e delle esigenze di piena attuazione dell’obbligo di sbarco dal 1° gennaio 2019.

Disposizioni principali

Ambito territoriale e temporale dell’obbligo di sbarco

L’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersali soggette a limiti di cattura nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4) per il periodo 2019-2021.

Definizioni tecniche dei dispositivi di selettività

L’articolo 2 definisce i dispositivi "pannello Seltra", "dispositivo di selettività Netgrid", "pannello Flemish" e "SepNep", specificandone struttura, dimensioni minime di maglia, posizionamento e caratteristiche tecniche. Tali definizioni sono rilevanti per le esenzioni e per le misure tecniche previste nello Skagerrak.

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza

Sono previste esenzioni dall’obbligo di sbarco basate sulla sopravvivenza per scampo, sogliola, passera di mare, razze e catture accessorie di specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli. Alcune esenzioni sono limitate a specifiche combinazioni di attrezzi, maglie, aree CIEM, profondità, taglia delle navi e periodi stagionali; in più casi il rigetto deve avvenire immediatamente, e talvolta sotto la superficie del mare o nella zona di cattura.

Deroghe temporanee e obblighi di aggiornamento scientifico

Talune esenzioni sono applicabili solo in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019 o, per lo scampo con reti a strascico selettive, fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare ulteriori informazioni scientifiche entro il 31 maggio (o prima del 31 maggio 2019 nei casi provvisori), e il CSTEP deve valutarle entro il 1° agosto di ciascun anno o del 2019 per le deroghe temporanee.

Esenzioni de minimis

L’articolo 9 autorizza il rigetto in mare di quantitativi limitati di catture in deroga all’obbligo di sbarco, con percentuali variabili per specie, aree, attrezzi e anni. Le percentuali vanno dal 2 % al 7 % in base alla combinazione considerata; per alcune esenzioni il massimo è limitato al 2019 o a un singolo anno, mentre per altre vale per il triennio 2019-2021. Alcune esenzioni de minimis richiedono rapporti annuali o ulteriori dati scientifici e sono soggette a riesame.

Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak

Nello Skagerrak è vietato tenere a bordo e usare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi analoghi con maglie inferiori a 120 mm, salvo eccezioni per specifici attrezzi con pannello Seltra o griglie di selezione, per la pesca di specie pelagiche o industriali e per la pesca del gamberello boreale. È inoltre disciplinato un dispositivo di trattenimento del pesce per la pesca del gamberello boreale, con requisiti dimensionali e funzionali.

Autorizzazione dell’uso di SepNep

In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/973, è consentito l’uso di reti SepNep.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrolli e obbligo di sbarcomisure tecniche di selettività

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