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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06591/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una procedura prefallimentare iniziata su istanza dell'allora concessionario della riscossione, che aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di una società. Dopo una lunga sequenza di giudizi di reclamo, cassazioni e rinvii, la Corte d'appello, in sede di secondo rinvio, ha accolto il reclamo e revocato il fallimento, ma ha liquidato le spese di lite in favore della società in importi ritenuti da quest'ultima inferiori ai minimi tabellari. Il ricorso per cassazione non attacca il merito della revoca del fallimento, bensì soltanto la regolazione delle spese: con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. e dei parametri forensi per avere liquidato compensi sotto i minimi; con il secondo si denuncia un contrasto tra motivazione e dispositivo nella parte relativa alla misura della liquidazione; con il terzo si invoca la disparità di trattamento rispetto alle precedenti liquidazioni operate quando l'istante era stata provvisoriamente vittoriosa. La società sostiene inoltre che il giudizio prefallimentare non abbia come valore il credito dell'istante, ma debba essere trattato come causa di valore indeterminabile.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei limiti della censura sulle spese. Ritiene fondato il rilievo della violazione dei minimi tabellari, chiarendo però che il valore del procedimento prefallimentare e dei relativi giudizi di reclamo e cassazione è indeterminabile, perché oggetto del processo è l'accertamento dei presupposti del fallimento e non il credito dell'istante. Esclude invece rilievo al raffronto con le precedenti liquidazioni e, applicando i parametri vigenti, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese e decide nel merito, rideterminando i compensi dovuti per tutti i gradi e ponendo le spese a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Viene quindi disposto l'aumento della liquidazione complessiva in favore della società anche per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese, rispetto alla quale è denunciata la violazione per avere liquidato compensi inferiori ai minimi tabellari

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione dei minimi tabellari è trattata come vizio di violazione di legge censurabile in cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    usato per affermare il principio di diritto sulla natura di valore indeterminabile dei procedimenti per dichiarazione di fallimento e dei relativi giudizi di impugnazione

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta accertata la violazione e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito la liquidazione delle spese

  • art. 5 legge fall.

    "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni"

    richiamato per chiarire che il giudizio prefallimentare ha ad oggetto lo stato di insolvenza dell'imprenditore, non l'accertamento del credito dell'istante

  • art. 15 legge fall.

    indicato come oggetto del procedimento per la dichiarazione di fallimento ai fini della qualificazione del valore della causa

  • art. 15, comma 9, legge fall.

    "Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila"

    il limite dei trentamila euro riguarda la complessiva esposizione debitoria dell'imprenditore, non il credito del singolo istante

  • art. 7 legge fall.

    richiamato per evidenziare che il procedimento può essere iniziato anche dal pubblico ministero, il che esclude che il valore dipenda necessariamente da un credito vantato da una parte

  • art. 38 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

    richiamato in via comparativa come disposizione oggi vigente che consente l'attivazione del procedimento anche da parte del pubblico ministero

  • d.m. Giustizia n. 55/2014

    parametro per la liquidazione dei compensi forensi, da interpretare in coerenza con il suo testo e con le tabelle allegate; si applica nel testo vigente ratione temporis

  • d.m. 8.3.2018, n. 37

    modifica applicabile ratione temporis al d.m. n. 55/2014

  • d.m. n. 147/2022

    non applicabile al caso deciso dalla Corte d'appello, ma richiamato come modifica successiva rilevante per i giudizi successivi

  • art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014

    "Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a € 26.000 e non superiore a € 260.000, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a € 520.000"

    regola usata per trattare il valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi, con eventuale collocazione nei tre scaglioni previsti

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    richiamato per il calcolo dei compensi secondo le riduzioni consentite nei giudizi di impugnazione

  • art. 4, comma 10-sexies, d.m. n. 55/2014

    richiamato come chiarimento, introdotto successivamente, sulla tabella applicabile ai giudizi davanti alla corte d'appello

  • art. 3 Cost.

    richiamato solo nel terzo motivo come parametro di uguaglianza, ma ritenuto privo di effettivo contenuto decisorio

  • art. 24 Cost.

    richiamato solo nel terzo motivo come parametro di parità di trattamento e difesa, ma ritenuto non decisivo

Massime di principio

  • Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, nel reclamo avverso la decisione e nel successivo giudizio di cassazione, il valore della controversia è indeterminabile, perché l'oggetto del giudizio è l'accertamento dei presupposti dell'insolvenza e non la quantificazione del credito dell'istante.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, è irrilevante l'ammontare del credito vantato dal creditore che ha presentato l'istanza di fallimento, così come è irrilevante il passivo complessivo della procedura; conta soltanto la natura indeterminabile dell'oggetto del processo.
  • La tabella specificamente dedicata ai procedimenti per dichiarazione di fallimento va letta in coerenza con il regolamento sui parametri forensi e non può essere utilizzata per attribuire al giudizio un valore corrispondente al credito azionato.
  • La violazione dei minimi tabellari nella liquidazione delle spese integra una violazione di legge censurabile in cassazione; il giudice deve motivare il criterio di liquidazione e rispettare i minimi previsti dalla disciplina vigente ratione temporis.
  • Nel giudizio di impugnazione, la liquidazione delle spese deve essere effettuata secondo i parametri e le tabelle propri del grado di giudizio effettivamente celebrato, non duplicando o trasponendo automaticamente quelli previsti per il giudizio di primo grado.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione limitatamente alla statuizione sulle spese e provvedere direttamente alla loro nuova liquidazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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