Sentenza n. 16221/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento della determina dirigenziale di differimento della sua istanza di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha differito l'accesso alla documentazione relativa a una segnalazione su possibili irregolarità dell'immobile e agli accertamenti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, comproprietaria di un immobile a Roma, aveva chiesto documenti relativi a un esposto anonimo inviato alla Polizia di Roma Capitale, alle comunicazioni tecniche e ai contatti e atti istruttori conseguenti, dichiarando di voler individuare l'autore dell'esposto e presentare querela. Dopo il tentativo non riuscito di accesso all'appartamento da parte dell'autorità, Roma Capitale aveva differito l'accesso con determinazione notificata il 5 giugno 2026. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 12 e 14 e dell'allegato B della D.A.C. n. 6/2019, per erronea applicazione della disciplina regolamentare e carattere asseritamente automatico e immotivato del differimento; violazione degli artt. 22, 24 e 25 e dell'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 9, comma 2, d.P.R. 184/2006, per carenza di motivazione, travisamento, illogicità e sviamento; prevalenza dell'accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost.; sproporzione e irragionevole durata del differimento, tale da equivalere a un diniego; violazione degli artt. 2, commi 2 e 6, l. 241/1990 e 27, commi 1 e 3, d.P.R. 380/2001; difetto d'istruttoria e motivazione fuorviante; violazione dei doveri di buona fede e della disciplina sull'esclusione dall'accesso, sostenendo che il differimento tutelasse l'autore inesistente o penalmente responsabile di un esposto apocrifo. Roma Capitale ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato la ricorrente a rifondere le spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. Ha precisato che la controversia riguarda soltanto l'istanza di accesso presentata e il relativo differimento. L'esposto era già stato depositato in giudizio, sicché la ricorrente poteva già valutare la presentazione della querela; per gli altri documenti, invece, il differimento era giustificato dall'attività ispettiva, di verifica e controllo ancora in corso e dall'informativa trasmessa alla Procura della Repubblica di Roma il 8 luglio 2026, con richiesta di ulteriori accertamenti. Ha quindi escluso difetto di motivazione, travisamento e sviamento: le ragioni del differimento erano comprensibili e corrispondevano alle ipotesi previste dal regolamento comunale. Ha respinto anche la censura sulla durata, poiché il differimento fino alla definizione del procedimento e comunque per un anno, prorogabile con specifici provvedimenti finché permangano le esigenze di tutela, era conforme all'art. 12 della D.A.C. n. 6/2019. Ha ritenuto effettuato un adeguato bilanciamento, dato che l'amministrazione aveva differito l'accesso alla documentazione residua ma prodotto l'email contenente l'esposto. Non ha esaminato le richieste documentali ulteriori formulate soltanto negli scritti difensivi, non comprese nell'istanza originaria: il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34 c.p.a.
Norme richiamate
art. 12, commi 1 e 3, D.A.C. n. 6/2019
nel caso di specie sussistono i presupposti del differimento, avendo l’Amministrazione compiutamente illustrato che, a seguito dei fatti narrati, è stata intrapresa un’attività di controllo ed è stata fornita, altresì, informativa alla Procura della Repubblica di Roma, la cui attività è ancora in corso;
Il differimento è legittimo quando l'amministrazione abbia avviato un'attività ispettiva, di verifica o controllo e sussistano le condizioni previste dal regolamento; la sua durata massima è di un anno, prorogabile con specifici provvedimenti finché permangono le esigenze di tutela.
Allegato B alla D.A.C. n. 6/2019
orbene, nel caso di specie sussistono i presupposti del differimento, avendo l’Amministrazione compiutamente illustrato che, a seguito dei fatti narrati, è stata intrapresa un’attività di controllo ed è stata fornita, altresì, informativa alla Procura della Repubblica di Roma, la cui attività è ancora in corso;
È differibile l'accesso agli esposti e agli atti del procedimento conseguente quando l'amministrazione abbia avviato un'attività ispettiva, di verifica o controllo; se gli atti sono oggetto di informativa all'autorità giudiziaria, il differimento opera fino alle determinazioni di quest'ultima o finché gli atti restano secretati.
artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990
l’esposto/segnalazione de quo risulta, tuttavia, già in atti (v. all. 2 doc. Roma Capitale) sicché nulla osta a che la ricorrente possa esercitare, all’attualità, il suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, presentando, ove ritenga, querela e/o agendo con tutte le iniziative difensive più opportune laddove reputi di essere vittima di un fatto di reato;
Nel caso concreto la finalità difensiva non rendeva necessario consentire subito l'accesso all'intera documentazione richiesta: l'esposto, già prodotto in giudizio, era sufficiente a permettere alla ricorrente di valutare la presentazione della querela, mentre l'accesso agli atti istruttori residui poteva essere differito.
art. 34 c.p.a.
il Collegio non può pronunciarsi con riferimento ad ulteriori richieste di prendere visione di successivi documenti, formulate solo negli scritti difensivi e non mediante istanza di accesso, poiché in nessun caso il Giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34 c.p.a.;
Il giudice non può decidere su richieste di accesso a documenti ulteriori che non siano state previamente sottoposte all'amministrazione e sulle quali essa non abbia ancora esercitato il proprio potere.
Massime di principio
- L'accesso documentale a esposti e agli atti dell'attività istruttoria che ne consegue può essere differito quando l'amministrazione abbia avviato accertamenti ispettivi, di verifica o di controllo e ricorrano le condizioni stabilite dalla disciplina applicabile; l'informativa all'autorità giudiziaria può giustificare il differimento fino alle determinazioni di quest'ultima o finché permanga la segretazione degli atti.
- La finalità difensiva dell'accesso non comporta automaticamente il diritto di ottenere immediatamente ogni documento richiesto: occorre valutare in concreto la documentazione già disponibile e bilanciare le esigenze difensive con quelle di temporanea salvaguardia dell'attività istruttoria.
- Il differimento dell'accesso deve rispettare la durata prevista dalla disciplina applicabile; nel regime regolamentare esaminato la durata massima è di un anno, prorogabile con specifici provvedimenti finché permangono le esigenze di tutela.
- Il giudice dell'accesso decide nei limiti dell'istanza presentata all'amministrazione e non può pronunciarsi su documenti ulteriori richiesti per la prima volta nel giudizio, poiché su di essi l'amministrazione non ha ancora esercitato il proprio potere.
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