Ordinanza n. 1075/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani oggetto di domanda di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani il 3 aprile 2019. Il TAR ha rilevato preliminarmente l'irregolare instaurazione del contraddittorio: la notificazione via PEC era stata effettuata all'Avvocatura dello Stato, non competente a patrocinare la Regione Calabria, e a un indirizzo PEC della Regione non risultante dal pubblico elenco previsto dalla legge, quindi non valido per le notificazioni degli atti processuali. Il giudice ha tuttavia ritenuto assorbente la questione di competenza territoriale.
La decisione
Il TAR Calabria ha dichiarato il proprio difetto di competenza in favore del TAR Puglia. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza di un provvedimento del giudice ordinario deve essere proposta davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento; poiché il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale di Trani, la competenza appartiene al TAR Puglia. Il TAR Puglia dovrà eventualmente esaminare anche gli effetti dell'irregolare notificazione del ricorso introduttivo. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione dell'amministrazione intimata.
Norme richiamate
art. 16, co. 2, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in camera di consiglio.
art. 113, co. 2, c.p.a.
«il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza»
Attribuisce la competenza territoriale per l'ottemperanza di provvedimenti del giudice ordinario al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.
art. 16, co. 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 179
Individua il pubblico elenco rilevante per la validità delle notificazioni telematiche degli atti processuali.
art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 179
Prevede che gli indirizzi non risultanti dal pubblico elenco non siano validi per le notificazioni degli atti processuali.
Massime di principio
- Per l'ottemperanza di un provvedimento emesso dal giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
- La notificazione telematica di un ricorso processuale a un indirizzo PEC non risultante dal pubblico elenco previsto dalla legge non è valida per la notificazione degli atti processuali.
- Quando è rilevata in via assorbente l'incompetenza territoriale, spetta al giudice amministrativo dichiarato competente valutare anche gli effetti dell'eventuale irregolare notificazione del ricorso introduttivo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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