Cassazione Penale, Sentenza n. 25463/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e congrua la motivazione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione come meramente esplorativa, atteso che mancavano elementi certi sul contenuto, sull autenticità e sulla provenienza dei files e non era possibile apprezzarne la rilevanza ai fini della revisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione ex art. 630 lett. c) cod. proc. pen. avente ad oggetto la presunta scoperta di nuova prova rappresentata da 24 files audio contenuti in un supporto (dischetto o pennetta USB) ritenuti dalla difesa idonei a dimostrare l'infondatezza delle accuse mosse da Montalbano Salvatore. La difesa non ha però precisato in modo certo il contenuto delle registrazioni, l esatta provenienza del supporto e ha formulato affermazioni generiche e imprecise (es. probabilmente registrate, riferimento a supporti diversi nella denuncia e nei depositi).
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen. (lett. c))
La norma che disciplina la revisione per nuove prove richiede che le prove nuove siano concretamente individuate e tali da giustificare la revisione; in mancanza di specificità e di elementi sull autenticità e rilevanza la richiesta può essere dichiarata inammissibile come meramente esplorativa.
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024 (Rigano)
Consolidato orientamento secondo cui la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione fondata su prove nuove palesemente inidonee a inficiare l accertamento dei fatti è immune da censure se motivata adeguatamente e priva di vizi logici.
Massime di principio
- Una istanza di revisione basata su presunte nuove prove deve indicare in modo preciso il contenuto delle prove e fornire gli elementi materiali (es. il supporto originale, trascrizioni, copia autenticata) necessari per verificarne l autenticità e la provenienza.
- Allegazioni generiche o imprecise, formule come probabilmente o riferimenti non coerenti al tipo di supporto possono rendere la richiesta meramente esplorativa e quindi inammissibile.
- Deve essere dimostrato il nesso di rilevanza tra la nuova prova e i fatti decisivi della condanna; se la prova non appare idonea a mettere in discussione gli accertamenti già compiuti il giudice può respingere la revisione.
- Errori nella indicazione del fascicolo da cui provengono atti o supporti devono essere chiariti e sanati con documentazione certa sulla catena di custodia; l acquisizione di atti sbagliati senza chiarimenti può indebolire la richiesta.
- La decisione del giudice del merito fondata su motivazione logica e coerente non è facilmente censurabile in cassazione; pertanto è essenziale predisporre la richiesta in modo completo e documentato fin dall inizio.
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