Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/03/2017 n. 943 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - rimborso - somme indebitamente versate - ricorso - contribuente - soggetto passivo del rapporto - non è necessario - cessionario del bene ovvero committente del servizio - è legittimato - giurisdizione - spetta al Giudice tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la restituzione di somme asseritamente versate indebitamente a titolo di IVA e, in particolare, la giurisdizione competente e il diritto alla detrazione dell'imposta relativa a prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, esenti ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972. È stato chiarito che la giurisdizione tributaria sussiste anche quando l'azione non è proposta direttamente dal soggetto passivo del rapporto tributario, ma dal cessionario del bene o dal committente del servizio.

La decisione

La controversia è stata ricondotta alla giurisdizione del giudice tributario. Quanto alla detrazione, il sistema IVA consente ordinariamente di detrarre l'imposta assolta a monte per attività soggette all'IVA; per le operazioni esenti, invece, la detrazione è esclusa, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge. Le prestazioni sanitarie esenti non consentono quindi, di regola, la detrazione dell'IVA relativa a beni e servizi utilizzati per realizzarle, salvo specifiche deroghe normative.

Norme richiamate

  • Art. 10 del d.P.R. n. 633/1972

    prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, esenti dall'IVA

    Le prestazioni sanitarie rientranti nella disposizione sono esenti dall'IVA; l'esenzione comporta, in linea generale, l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti utilizzati per tali prestazioni.

  • Art. 13, parte B, lett. d), della normativa IVA europea

    il soggetto passivo che effettua operazioni esenti può detrarre l'IVA solo nei casi espressamente previsti

    Il diritto alla detrazione costituisce la regola per le attività imponibili, mentre per le operazioni esenti opera soltanto in presenza di deroghe specifiche ed eccezionali.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla restituzione di IVA indebitamente versata appartengono alla giurisdizione tributaria anche se il ricorso è proposto dal cessionario o committente anziché dal soggetto passivo formalmente obbligato.
  • L'esenzione IVA non equivale automaticamente a neutralità dell'imposta: chi effettua operazioni esenti, di regola, non può detrarre l'IVA sugli acquisti impiegati per tali operazioni.
  • La detrazione dell'IVA relativa a operazioni esenti è possibile solo quando una disposizione normativa prevede espressamente una deroga.
  • Per valutare il diritto al rimborso o alla detrazione occorre collegare l'IVA assolta a monte alla specifica attività svolta e verificare se tale attività sia imponibile, esente o coperta da una deroga legislativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.