Sentenza del 16/03/2017 n. 943 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - rimborso - somme indebitamente versate - ricorso - contribuente - soggetto passivo del rapporto - non è necessario - cessionario del bene ovvero committente del servizio - è legittimato - giurisdizione - spetta al Giudice tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la restituzione di somme asseritamente versate indebitamente a titolo di IVA e, in particolare, la giurisdizione competente e il diritto alla detrazione dell'imposta relativa a prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, esenti ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972. È stato chiarito che la giurisdizione tributaria sussiste anche quando l'azione non è proposta direttamente dal soggetto passivo del rapporto tributario, ma dal cessionario del bene o dal committente del servizio.
La decisione
La controversia è stata ricondotta alla giurisdizione del giudice tributario. Quanto alla detrazione, il sistema IVA consente ordinariamente di detrarre l'imposta assolta a monte per attività soggette all'IVA; per le operazioni esenti, invece, la detrazione è esclusa, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge. Le prestazioni sanitarie esenti non consentono quindi, di regola, la detrazione dell'IVA relativa a beni e servizi utilizzati per realizzarle, salvo specifiche deroghe normative.
Norme richiamate
Art. 10 del d.P.R. n. 633/1972
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, esenti dall'IVA
Le prestazioni sanitarie rientranti nella disposizione sono esenti dall'IVA; l'esenzione comporta, in linea generale, l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti utilizzati per tali prestazioni.
Art. 13, parte B, lett. d), della normativa IVA europea
il soggetto passivo che effettua operazioni esenti può detrarre l'IVA solo nei casi espressamente previsti
Il diritto alla detrazione costituisce la regola per le attività imponibili, mentre per le operazioni esenti opera soltanto in presenza di deroghe specifiche ed eccezionali.
Massime di principio
- Le controversie relative alla restituzione di IVA indebitamente versata appartengono alla giurisdizione tributaria anche se il ricorso è proposto dal cessionario o committente anziché dal soggetto passivo formalmente obbligato.
- L'esenzione IVA non equivale automaticamente a neutralità dell'imposta: chi effettua operazioni esenti, di regola, non può detrarre l'IVA sugli acquisti impiegati per tali operazioni.
- La detrazione dell'IVA relativa a operazioni esenti è possibile solo quando una disposizione normativa prevede espressamente una deroga.
- Per valutare il diritto al rimborso o alla detrazione occorre collegare l'IVA assolta a monte alla specifica attività svolta e verificare se tale attività sia imponibile, esente o coperta da una deroga legislativa.
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