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Sentenza

Sentenza del 24/02/2016 n. 3585 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, inizialmente, aveva impugnato una cartella esattoriale di Euro 350.911,61, notificata il 1° settembre 2007, sostenendo che la notifica fosse tardiva rispetto al termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, e che il credito relativo all’anno d’imposta 1992 fosse prescritto. Dopo la decisione sfavorevole della CTR, la Curatela ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la nullità della notifica dell’appello dell’Agenzia e, dall’altro, vizi di motivazione della sentenza in relazione all’iscrizione a ruolo di una parte del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo era privo del necessario quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis c.p.c.; il secondo mancava del prescritto momento di sintesi relativo al vizio motivazionale. La Corte ha inoltre rilevato ulteriori carenze di autosufficienza, tra cui la mancata adeguata prova delle contestazioni sulla notifica postale e sulla corrispondenza della somma iscritta a ruolo, nonché la formulazione congiunta di vizi motivazionali logicamente incompatibili. La Curatela è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17

    La Curatela aveva invocato il termine decadenziale per sostenere la tardività della notifica della cartella. L’Agenzia aveva sostenuto che, in presenza di procedura concorsuale, la norma dovesse essere coordinata con le disposizioni che consentono l’iscrizione a ruolo dopo l’ammissione definitiva al passivo. La Corte di cassazione non ha deciso nel merito tale questione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.

  • Codice civile, art. 2946

    La Curatela aveva eccepito la prescrizione ordinaria decennale del credito relativo all’anno 1992. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito dalla Corte di cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3

    La ricorrente aveva dedotto la violazione delle formalità relative alla notifica e al deposito del ricorso o dell’appello tributario. La censura è stata ritenuta inammissibile, tra l’altro per mancanza del quesito di diritto e per difetto di autosufficienza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    La CTR aveva ritenuto ammissibile la produzione documentale dell’Agenzia in appello, trattandosi di documentazione concernente una questione già discussa in primo grado. La sentenza di cassazione non ha censurato tale impostazione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le censure per violazione di legge, nullità processuale o vizio motivazionale devono essere formulate rispettando i requisiti specifici previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per le sentenze soggette alla disciplina transitoria applicabile, i motivi fondati sulla violazione di legge o su vizi processuali dovevano contenere uno specifico quesito di diritto; quelli relativi alla motivazione dovevano contenere un autonomo momento di sintesi. La loro omissione comportava l’inammissibilità del ricorso.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5

    La disposizione transitoria ha determinato l’applicazione dell’art. 366-bis c.p.c. al ricorso esaminato, poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata prima dell’abrogazione della norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente lamentare genericamente un errore del giudice di merito: ogni motivo deve rispettare i requisiti formali e contenutistici previsti dalla legge applicabile al procedimento.
  • Quando è richiesto un quesito di diritto, esso deve indicare i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice e quella che il ricorrente ritiene corretta; la sua mancanza può determinare l’inammissibilità senza esame del merito.
  • Le censure relative a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione devono individuare con chiarezza il fatto decisivo controverso e spiegare perché la motivazione sia inidonea; non è sufficiente ripetere le argomentazioni già svolte.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi contesta notifiche, documenti o risultanze processuali deve indicare puntualmente gli atti rilevanti e il loro contenuto, mettendoli in condizione di essere verificati dalla Corte.
  • Vizi motivazionali diversi e logicamente incompatibili non dovrebbero essere dedotti cumulativamente senza una precisa distinzione, perché ciò può rendere la censura inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità impedisce normalmente alla Corte di cassazione di esaminare le questioni sostanziali, come decadenza, prescrizione o validità della cartella, anche se potenzialmente fondate.
  • In materia tributaria e concorsuale, i termini per l’iscrizione a ruolo e la notifica degli atti devono essere valutati coordinando la disciplina tributaria con le norme proprie della procedura concorsuale; la concreta soluzione dipende dalla data di ammissione al passivo e dagli atti documentati nel processo.

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