Cassazione Civile, Ordinanza n. 17413/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso a seguito della riqualificazione, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, di una sequenza di atti societari: da un lato la costituzione di una società a socio unico mediante conferimento di ramo aziendale relativo a un impianto termoelettrico cogenerativo; dall'altro la successiva cessione della totalità della quota di partecipazione nella medesima società a un terzo soggetto. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto imponibile l'operazione complessiva come cessione indiretta di ramo d'azienda, accogliendo l'appello dell'Agenzia. Le società ricorrenti hanno impugnato tale sentenza; tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi esattoriali prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, con pagamento integrale del debito e conseguente rinuncia ai ricorsi. Hanno quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia ai ricorsi, intervenuta prima dell'adunanza camerale e notificata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, rilevando che la rinuncia costituiva adempimento conclusivo della definizione agevolata. Ha inoltre compensato integralmente le spese giudiziali, ritenendo che la previsione di rinuncia ai giudizi prevista dalla normativa sulla definizione agevolata operi come eccezione alla regola di cui all'art. 391 c.p.c. e comporti necessaria compensazione delle spese. È stato anche escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
è la norma utilizzata dall'Ufficio per riqualificare gli atti collegati in funzione del risultato economico complessivo dell'operazione
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi
la rinuncia ai giudizi pendenti costituisce adempimento richiesto per la definizione agevolata dei carichi esattoriali e comporta cessazione della materia del contendere
L. 1 dicembre 2016, n. 225
legge di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata dalla Corte
art. 390 c.p.c.
secondo comma; terzo comma
la rinuncia è rituale se proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalle parti e dai difensori e notificata alla controparte
art. 391 c.p.c.
la sentenza/ordinanza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa, ma la disciplina va coordinata con quella speciale sulla definizione agevolata
art. 391 c.p.c.
la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti; nel caso concreto non vi era espressa accettazione dell'Agenzia
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte della disciplina del contributo unificato aggravato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta prima dell'adunanza e notificata alle controparti, produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia.
- Quando la rinuncia al giudizio di legittimità è imposta o conseguente alla definizione agevolata dei carichi esattoriali, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La disciplina speciale della definizione agevolata, che richiede la rinuncia ai giudizi pendenti, deroga alla regola ordinaria sulle spese del giudizio di estinzione e comporta la compensazione delle spese tra le parti.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi in cui il giudizio di cassazione si concluda per cessazione della materia del contendere, e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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