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Legge

L.R. Calabria 30/2018

Disposizioni in materia di ordinamento e di organizzazione amministrativa regionale.

Normativa regionaleL.R. Calabria 30/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 30/2018 disciplina gli incarichi conferiti dalla Regione ai titolari di cariche elettive, richiamando il divieto/restrizione previsto dall’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010, con alcune eccezioni per specifiche leggi regionali sul Consiglio e sulle strutture speciali. Prevede inoltre la neutralità finanziaria e l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Incarichi regionali ai titolari di cariche elettive e neutralità finanziaria

Incarichi regionali ai titolari di cariche elettive

La legge regionale della Calabria n. 30 del 2018 interviene in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, con una disciplina puntuale sugli incarichi conferiti dalla Regione a soggetti che rivestono cariche elettive. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito della Regione Calabria.

Ambito di applicazione e disciplina richiamata

Per gli incarichi conferiti dalla Regione ai titolari di cariche elettive si applica la regola prevista dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativo a misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica. La legge regionale recepisce quindi quel regime per gli incarichi regionali, senza introdurre una disciplina autonoma di dettaglio.

Eccezioni previste

L’applicazione della regola richiamata non opera per gli incarichi previsti da:

  • legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, concernente la dirigenza e l’ordinamento degli uffici del Consiglio regionale;
  • legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, relativa al riordino e al funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: la sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Non sono previsti ulteriori termini transitori o limiti temporali di applicazione nella disciplina fornita.

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