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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05379/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli in varie parti. Le censure principali riguardano: 1) rifiuto di rinnovazione istruttoria in appello e mancata acquisizione di documenti ritenuti essenziali per la difesa; 2) carenza di prova in relazione al principio della condanna "oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.1 c.p.p.), con specifiche obiezioni sulla configurabilità del reato presupposto per autoriciclaggio e sulla natura fittizia di operazioni e assunzioni; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova nella ricostruzione del ruolo di ciascun imputato (ruoli di amministratore di fatto, intercettazioni, dichiarazioni testimoniali, elementi documentali); 4) errore di qualificazione giuridica (es.: truffa aggravata ex art. 640-bis vs art. 316-ter); 5) questioni relative a prescrizione e a riqualificazione di reati; 6) contestazioni in merito alla pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro e confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha, in massima parte, dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha confermato le condanne così come riformulate in secondo grado dalla Corte d'appello di Napoli per la maggior parte degli imputati (Tiso, De Franco, Mucci, Marro, Pastore, Fiscante nella sostanza delle responsabilità penali). Esiti salienti: 1) I ricorsi di Tiso, De Franco, Mucci, Marro, Pastore e della maggior parte delle doglianze sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati per mera rielaborazione alternativa dei fatti o per genericità; 2) Per Canu Maria Rosaria la Cassazione ha ritenuto che il capo n.235, relativo a condotte qualificabili come autoriciclaggio, non integrasse reato all'epoca dei fatti (operazioni anteriori alla punibilità dell'autoriciclaggio), determinando l'assoluzione per quel capo e la conseguente rideterminazione della pena definitiva in anni 4, mesi 7, giorni 10 di reclusione ed € 6.100 di multa; 3) In favore di Fiscante Sergio Antonio la Corte ha annullato la pronuncia in punto di confisca per carenza motivazionale del giudice di secondo grado e ha disposto la revisione/ulteriore valutazione della misura reale; 4) Il primo motivo di Marro relativo alla mancata notifica dell'avviso di deposito è stato ritenuto privo di interesse e non ha prodotto nullità, essendo il ricorso tempestivamente proposto dal difensore. Complessivamente la conferma delle condanne e il rigetto dei ricorsi difensivi prevalgono, con alcune correzioni limitate (es. Canu, confisca Fiscante).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)

    La Corte conferma che l'appartenenza all'associazione può desumersi da un stabile e duraturo coinvolgimento nelle attività del sodalizio, da ruoli direttivi o funzionali reiterati e da elementi di fatto concordanti; la valutazione della sussistenza degli elementi dell'associazione è rimessa al giudice di merito e il sindacato in Cassazione è limitato alla manifesta illogicità.

  • art. 533 c.1 c.p.p. (canone della prova "oltre ogni ragionevole dubbio")

    L'introduzione del canone non modifica il perimetro del sindacato della Cassazione: per ottenere l'annullamento per manifesta illogicità occorre una ricostruzione alternativa inconfutabile basata su elementi processuali, non una mera ipotesi alternativa.

  • art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria in appello)

    La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale; il giudice di merito verifica se l'istruttoria di primo grado sia incompleta e se non sia possibile decidere allo stato degli atti; tale valutazione è sostanzialmente insindacabile in Cassazione se correttamente motivata.

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La Corte riafferma che il reato di riciclaggio può integrarsi anche con operazioni che risultino tracciabili: il trasferimento o la sostituzione della titolarità delle somme provenienti da reato, qualora sia idoneo a rendere difficile l'individuazione della provenienza, integra il delitto.

  • art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per erogazioni pubbliche) e art. 316-ter cod. pen.

    La soglia tra art. 640-bis e art. 316-ter è determinata dalla presenza di artifici e raggiri: quando la condotta complessiva dimostra la precostituzione di condizioni fraudolente per ottenere l'erogazione pubblica, opera la fattispecie di truffa aggravata; l'art. 316-ter ha natura residuale.

  • art. 240 cod. pen. (confisca per reati tributari)

    La confisca deve essere motivata con riferimento al nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati contestati; il giudice d'appello deve dare conto puntuale delle ragioni che collegano i beni sequestrati alle condotte illecite, altrimenti la misura viene annullata.

  • art. 606 c.p.p. (motivazione e vizio della motivazione; lett. b) ed e))

    I motivi di cassazione per vizio di motivazione devono evidenziare specifici profili di illogicità o travisamento; mere letture alternative dei fatti o vaghe asserzioni non sono sufficienti.

  • art. 161 cod. pen. (interruzione della prescrizione) e riferimenti alla disciplina della sospensione ("legge Orlando")

    La valutazione della prescrizione richiede specificità procedimentale (date, termini, sospensioni, interruzioni); la giurisprudenza di legittimità chiarisce l'applicabilità delle sospensioni per i reati commessi nei periodi indicati, e motiva perché in molti casi la prescrizione non era maturata.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va chiesta con specificità e giustificata mostrando l'incompletezza dell'istruttoria di primo grado; la discrezionalità del giudice di merito su tale punto è difficile da superare in Cassazione.
  • In Cassazione non è consentito sostituire la valutazione dei fatti del giudice di merito con una diversa rilettura delle prove: serve dimostrare manifesta illogicità, travisamento decisivo o violazione di legge.
  • Per distinguere tra truffa aggravata (art. 640-bis) e indebita percezione o fattispecie residuali (art. 316-ter) si valuta il complesso delle condotte: la precostituzione di artifici e raggiri finalizzati all'erogazione indebita giustifica l'applicazione della truffa aggravata.
  • Il delitto di riciclaggio può integrarsi anche con operazioni formalmente tracciabili quando tali operazioni sono idonee a rendere più difficile l'identificazione della provenienza illecita; la mera tracciabilità non esclude la fattispecie.
  • Le impugnazioni generiche o che propongono solo letture alternative dei fatti senza elementi nuovi e specifici sono inammissibili o manifestamente infondate in sede di legittimità.
  • Le doglianze su prescrizione devono essere articolate con precisione (date dei reati, calcolo del termine, sospensioni e interruzioni): l'assenza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
  • La confisca richiede motivazione dettagliata sul nesso di pertinenzialità; l'assenza di specifiche valutazioni del giudice di merito sulla provenienza o sulla titolarità dei beni rende la misura annullabile e suscettibile di rinvio.

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