Circolare INAIL n. 5 del 23 gennaio 2008
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale, settore agricolo e medici radiologi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL disciplina la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2007, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale, agricolo e per i medici radiologi esposti a raggi X o sostanze radioattive. Indica i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione, i criteri di riliquidazione delle prestazioni in corso, gli importi aggiornati di assegno una tantum, assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili, nonché gli indirizzi operativi per le Unità territoriali e per le azioni di surroga e regresso. Vengono inoltre fissati gli adempimenti per la comunicazione delle riliquidazioni e per l’aggiornamento dei dati anagrafici dei reddituari.
Rivalutazione annuale delle prestazioni INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2007
Rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 2007
La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con effetto dal 1° luglio 2007, per il settore industriale, il settore agricolo e i medici radiologi esposti a raggi X o sostanze radioattive. Il provvedimento indica i nuovi parametri retributivi per la prima liquidazione, i criteri per la riliquidazione delle prestazioni già in corso e gli adempimenti operativi affidati alle strutture territoriali.
Quadro normativo e finalità
La rivalutazione è adottata in attuazione dei decreti ministeriali del 13 luglio 2007 richiamati in premessa, nel quadro del D.P.R. n. 1124/1965 e delle ulteriori disposizioni normative citate. La circolare precisa che, a seguito dell’approvazione della rivalutazione, vengono distintamente illustrati:
- i riferimenti retributivi per la prima liquidazione delle prestazioni;
- le modalità di riliquidazione delle prestazioni in corso;
- gli indirizzi operativi per le Unità territoriali.
Prima liquidazione delle prestazioni
Rendite per inabilità permanente
Per la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, la circolare fissa i seguenti valori:
- Settore industriale: retribuzione media giornaliera pari a euro 62,28; retribuzione annua minima euro 13.078,80 e massima euro 24.289,20.
- Settore agricolo: retribuzione convenzionale annua pari a euro 19.738,62.
- per i lavoratori subordinati a tempo determinato, si applica la retribuzione annua convenzionale;
- per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, si applica la retribuzione effettiva nei limiti del settore industriale;
- per i lavoratori autonomi, si applica la retribuzione annua convenzionale di euro 13.078,80.
- Medici radiologi: retribuzione convenzionale annua pari a euro 52.157,57.
Assegno una tantum in caso di morte
Per i settori industriale e agricolo, l’assegno una tantum per i superstiti è stabilito in euro 1.725,45.
Per i medici radiologi, l’importo è parametrato alla retribuzione convenzionale di euro 52.157,57 nelle seguenti misure:
- un terzo, se sopravvive il coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto, se sopravvive il solo coniuge o i soli figli aventi i requisiti;
- un sesto, negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Per il settore agricolo, i riferimenti retributivi per l’indennità giornaliera sono i seguenti:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo di euro 36,86;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato e lavoratori autonomi: retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 41,43.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
La riliquidazione delle prestazioni in corso è stata effettuata dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni secondo criteri specifici.
Settore industriale
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono i seguenti:
- per l’anno 2005 e precedenti: 1,0200;
- per l’anno 2006 e per il primo semestre 2007: 1,0000.
Settore agricolo
La riliquidazione segue criteri differenziati in base alla categoria del lavoratore e alla decorrenza della rendita:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: su retribuzione annua convenzionale di euro 19.738,62;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti dal 1° gennaio 1982: su retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale (euro 13.078,80 / euro 24.289,20);
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite anteriori al 1° gennaio 1982: su retribuzione annua convenzionale di euro 19.738,62;
- lavoratori autonomi con rendite anteriori al 1° giugno 1993: su retribuzione annua convenzionale di euro 19.738,62;
- lavoratori autonomi con rendite dal 1° giugno 1993: su retribuzione minimale del settore industriale di euro 13.078,80.
Integrazione della rendita
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2007 non definiti entro la data della rivalutazione, fissata al 16 novembre 2007, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato considerando l’importo del rateo di rendita rivalutato.
Prestazioni particolari per rettifica per errore
Con effetto dall’anno 2006, è prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari, identificate dai codici 7-8-9, cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.
Assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite dei settori industriale e agricolo ed è pari a euro 430,63.
Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite e assumono i seguenti importi:
- inabilità dal 50% al 59%: euro 241,68 nel settore industriale, euro 302,70 nel settore agricolo;
- inabilità dal 60% al 69%: euro 339,06 nel settore industriale, euro 422,39 nel settore agricolo;
- inabilità dall’80% all’89%: euro 629,48 nel settore industriale, euro 725,12 nel settore agricolo;
- inabilità dal 90% al 100%: euro 969,77 nel settore industriale, euro 1.027,85 nel settore agricolo;
- inabilità 100% con assistenza personale continuativa: euro 1.400,98 nel settore industriale, euro 1.458,48 nel settore agricolo.
Indirizzi operativi per le Unità territoriali
Le Unità territoriali devono curare le riliquidazioni delle seguenti posizioni:
- rendite ancora escluse dalla gestione meccanizzata;
- speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, da adeguare al 1° luglio 2007;
- prestazioni segnalate dai tabulati annuali della Direzione centrale, incluse le liquidazioni particolari (codici 2-3), le rendite cessate dopo il 1° luglio 2007 e le rendite unificate.
Per le rendite unificate di competenza fino al 2006, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole. La circolare precisa inoltre che, in occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2007, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione sulla base delle retribuzioni già acquisite.
Comunicazione ai reddituari e aggiornamento anagrafico
La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati la comunicazione della riliquidazione con l’indicazione del conguaglio mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc.. Tali moduli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i dati aggiornati entro 15 giorni dalla ricezione dei moduli, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Le Sedi devono quindi procedere alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
Surroga e regresso
Per le azioni di surroga e regresso in corso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2007, al fine di consentire la formulazione tempestiva delle richieste di rimborso giudiziali e stragiudiziali.
Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2007. Se lo stato del procedimento lo consente, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già presentate.
Punti principali
Oggetto e base normativa della rivalutazione
La circolare recepisce i decreti ministeriali del 13 luglio 2007 e dispone la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° luglio 2007. Il provvedimento si fonda sul Testo Unico D.P.R. n. 1124/1965 e su successive norme richiamate in premessa, riguardando il settore industriale, quello agricolo e i medici radiologi colpiti da raggi X o sostanze radioattive.
Prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente
Per il settore industriale la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 62,28, con retribuzione annua minima di euro 13.078,80 e massima di euro 24.289,20. Per il settore agricolo la retribuzione convenzionale annua è pari a euro 19.738,62; per i lavoratori subordinati a tempo determinato si usa tale retribuzione convenzionale, per quelli a tempo indeterminato la retribuzione effettiva entro i limiti industriali, e per i lavoratori autonomi la retribuzione annua convenzionale di euro 13.078,80. Per i medici radiologi la retribuzione convenzionale annua è pari a euro 52.157,57.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industriale e agricolo l’assegno una tantum per i superstiti è stabilito in euro 1.725,45. Per i medici radiologi l’importo è rapportato alla retribuzione convenzionale di euro 52.157,57: un terzo se sopravvive il coniuge con figli aventi diritto, un quarto in caso di solo coniuge o soli figli aventi diritto, un sesto negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Per l’agricoltura la circolare indica i riferimenti retributivi per l’indennità giornaliera: per i lavoratori subordinati a tempo determinato si fa riferimento alla retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo di euro 36,86; per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e per i lavoratori autonomi si applica la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 41,43.
Riliquidazione delle rendite in corso
La riliquidazione delle prestazioni in corso è stata effettuata dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni secondo criteri distinti per settore. Nel settore industriale i coefficienti di rivalutazione sono pari a 1,0200 per l’anno 2005 e precedenti e a 1,0000 per l’anno 2006 e il primo semestre 2007. Nel settore agricolo la riliquidazione segue regole differenziate per lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, nonché per lavoratori autonomi, in relazione alla data di decorrenza della rendita.
Importi rivalutati di assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite industriali e agricole ed è pari a euro 430,63. Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati secondo le percentuali delle rendite e riportano importi differenziati per fascia di inabilità e per settore, con valori che vanno da euro 241,68 a euro 1.458,48.
Adempimenti delle Unità territoriali e comunicazioni agli interessati
Le Unità territoriali devono occuparsi delle rendite ancora escluse dalla gestione meccanizzata, degli assegni continuativi mensili ai superstiti e delle ulteriori prestazioni segnalate dai tabulati annuali, compresa la scelta della retribuzione più favorevole per le rendite unificate di competenza fino al 2006. La Direzione centrale ha inviato ai soggetti interessati la comunicazione di riliquidazione con il conguaglio tramite moduli 170/I mecc. e 171/I mecc.; in caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento, con successiva scansione e aggiornamento da parte delle Sedi.
Aggiornamento nei procedimenti di surroga e regresso
Ai fini delle azioni di surroga e regresso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2007. Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2007 e, ove possibile, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già formulate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 23 gen 2008Circolare INAIL n. 6 del 23 gennaio 2008
- Circolare · 10 gen 2008Circolare INAIL n. 2 del 10 gennaio 2008
- Circolare · 10 gen 2008Circolare INAIL n. 3 del 10 gennaio 2008
- Circolare · 10 gen 2008Circolare INAIL n. 4 del 10 gennaio 2008
- Circolare · 5 feb 2008Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008
- Circolare · 8 feb 2008Circolare INAIL n. 8 dell'8 febbraio 2008
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →