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Circolare

Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008

Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL illustra le novità introdotte dal D.M. 24 ottobre 2007 sul DURC, in vigore dal 31 dicembre 2007, con particolare riferimento all’ambito di applicazione, ai soggetti obbligati e abilitati, ai termini di rilascio e validità, ai requisiti di regolarità e alle cause ostative. Vengono inoltre chiariti gli effetti del DURC per l’accesso ai benefici normativi e contributivi, le ipotesi di scostamento non grave, le verifiche d’ufficio dell’Istituto e le istruzioni operative per l’autocertificazione e per la gestione delle irregolarità.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e nuova disciplina del D.M. 24 ottobre 2007

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e D.M. 24 ottobre 2007

La circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008 illustra l’applicazione della nuova disciplina del DURC introdotta dal D.M. 24 ottobre 2007, in vigore dal 31 dicembre 2007. L’obiettivo è chiarire gli effetti della riforma sui benefici normativi e contributivi, sugli appalti pubblici e privati edili, sui termini di rilascio e sulle modalità operative di verifica e regolarizzazione.

Quadro normativo di riferimento

La circolare si colloca nel solco dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, che condiziona la fruizione dei benefici normativi e contributivi al possesso del DURC. Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 disciplina le modalità di rilascio, i contenuti analitici del certificato e le ipotesi di irregolarità non ostative, mentre la circolare ministeriale n. 5 del 30 gennaio 2008 è richiamata quale fonte interpretativa principale.

Ambito di applicazione

Il DURC risulta richiesto per:

  • appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  • servizi e attività pubbliche svolti in convenzione o concessione;
  • lavori privati dell’edilizia soggetti a denuncia di inizio attività o permesso di costruire;
  • finanziamenti e sovvenzioni per investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
  • benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • attestazione SOA, iscrizione all’Albo Fornitori e ulteriori casi previsti da norme nazionali o regionali.

Soggetti obbligati e soggetti richiedenti

Nei casi indicati i datori di lavoro devono sempre essere in possesso del DURC. Negli appalti pubblici e nei lavori privati edili l’obbligo si estende anche ai lavoratori autonomi. In tutti gli appalti sono tenuti al possesso del documento sia gli appaltatori sia i subappaltatori, per tutte le fasi dell’appalto e del subappalto.

La richiesta può essere effettuata esclusivamente per via telematica anche da stazioni appaltanti pubbliche o a rilevanza pubblica, da pubbliche amministrazioni che concedono benefici, da intermediari abilitati e dalle SOA. Se l’INAIL è il soggetto destinatario del DURC o l’ente che concede il beneficio, l’azienda è esonerata dalla richiesta, poiché l’Istituto verifica direttamente la regolarità, anche presso gli altri enti, senza emettere formalmente il certificato.

Soggetti abilitati al rilascio

Il DURC è rilasciato da INPS e INAIL sulla base delle rispettive competenze e verifiche. Per gli appalti pubblici di opere, i lavori privati in edilizia e le richieste provenienti da imprese edili, il rilascio è affidato, previa convenzione con INPS e INAIL, alle Casse Edili costituite da associazioni comparativamente più rappresentative. La circolare segnala inoltre la possibilità che, in futuro, il DURC sia rilasciato anche da altri istituti previdenziali o enti bilaterali convenzionati.

Termini di rilascio, sospensione e validità

Il termine massimo per il rilascio del DURC è di 30 giorni dalla richiesta, al netto di una sospensione massima di 15 giorni, attivabile una sola volta:

  • per esigenze istruttorie, quando manchino temporaneamente informazioni o occorra aggiornare gli atti;
  • per consentire la regolarizzazione della posizione contributiva, salvo i casi di partecipazione a gare d’appalto.

Il precedente termine di 10 giorni per la sospensione istruttoria nella procedura telematica viene quindi elevato a 15 giorni.

Quanto alla validità:

  • per i lavori privati in edilizia il DURC ha validità trimestrale;
  • per benefici normativi e contributivi e per finanziamenti/sovvenzioni comunitarie la validità è mensile;
  • per gli appalti pubblici la validità è legata al singolo appalto e alla specifica fase per la quale il certificato è richiesto;
  • per attestazione SOA e iscrizione all’Albo Fornitori, la validità si collega al motivo specifico della richiesta.

La circolare richiama espressamente che l’uso di un DURC non più corrispondente al vero equivale all’uso di atto falso e rileva penalmente.

Requisiti di regolarità contributiva

La regolarità contributiva è attestata quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

  • correntezza degli adempimenti mensili o periodici;
  • corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati come dovuti;
  • assenza di inadempienze in atto;
  • esistenza di una rateizzazione approvata dall’ente competente;
  • sospensioni dei pagamenti disposte da norme di legge;
  • istanza di compensazione con credito documentato.

Per l’INAIL, la regolarità richiede anche il corretto adempimento degli obblighi di denuncia previsti dal D.P.R. n. 1124/1965, comprese le denunce di modifica dell’estensione e della natura del rischio e di cessazione della lavorazione. Dal momento di inizio dell’esecuzione dell’appalto deve sussistere coerenza tra rischio assicurato e rischio proprio dell’appalto; la denuncia di variazione dell’attività deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi della modifica del rischio.

Invito alla regolarizzazione prima dell’irregolarità

Fuori dal caso della partecipazione a gare d’appalto, se la regolarità non sussiste, l’ente previdenziale deve invitare l’interessato a regolarizzare la posizione entro 15 giorni prima di attestare l’irregolarità o annullare un DURC già rilasciato. La circolare precisa che l’invito può essere effettuato senza particolari formalità, nell’ottica di definire rapidamente il procedimento. Viene inoltre ricordato che le aziende assicurate INAIL possono verificare in ogni momento la propria situazione debitoria o creditoria tramite gli archivi informatizzati dell’Istituto, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Scostamento non grave nelle gare d’appalto

Nel solo contesto della partecipazione a un appalto o della verifica di un’autocertificazione in fase di gara, la regolarità deve essere dichiarata anche in presenza di uno “scostamento non grave” tra somme dovute e somme versate. Lo scostamento è non grave quando, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione:

  • la differenza tra dovuto e versato è pari o inferiore al 5%; oppure
  • il debito è inferiore a 100 euro.

La circolare chiarisce che la regolarità va comunque riconosciuta se il debito è inferiore a 100 euro, anche quando lo scostamento superi il 5%. Per l’INAIL i criteri si applicano alla somma dei versamenti dovuti con scadenza nello stesso anno.

Se il DURC è rilasciato in presenza di scoperture non gravi, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve versare l’importo dovuto entro 30 giorni; in difetto, l’irregolarità verrà dichiarata nei DURC successivi nelle fasi ulteriori dell’appalto. In tutti gli altri casi di richiesta del DURC, anche una scopertura inferiore ai limiti indicati comporta irregolarità, con sospensione della pratica e invito a regolarizzare entro 15 giorni.

Cause non ostative alla regolarità contributiva

Non impediscono il rilascio del DURC:

  • crediti dell’Istituto già iscritti a ruolo con cartella sospesa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
  • crediti non ancora iscritti a ruolo oggetto di contenzioso amministrativo o giudiziario, fino ai rispettivi esiti definitivi;
  • aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.

La circolare richiama anche l’ipotesi del provvedimento esecutivo dell’Autorità giudiziaria che consenta l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio.

Cause ostative per i benefici normativi e contributivi

Per la sola fruizione di benefici normativi e contributivi, la violazione da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, individuate nell’allegato A del D.M. 24 ottobre 2007, costituisce causa ostativa al rilascio del DURC se accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. La sostituzione successiva dell’autore dell’illecito non rileva ai fini dell’ostatività.

Benefici INAIL soggetti alla disciplina del DURC

Il Ministero ha precisato i criteri per individuare i benefici normativi e contributivi interessati. In linea generale, rientrano nella disciplina gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, perché costituiscono deroga all’ordinario regime contributivo.

Per l’INAIL, sono esclusi dal perimetro del DURC:

  • i benefici consistenti nella sospensione dei termini di versamento per calamità naturali;
  • il pagamento agevolato di quanto dovuto;
  • le riduzioni contributive previste per specifici territori o settori produttivi strutturali.

Rientrano invece nella disciplina:

  • gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro;
  • le agevolazioni per l’oscillazione in riduzione del tasso medio per prevenzione previste dalle modalità di applicazione delle tariffe;
  • le riduzioni contributive per le quali la regolarità contributiva è espressamente richiesta, come lo sconto per il settore edile.

Per gli incentivi per l’assunzione di disabili previsti da convenzioni tra INAIL e Regioni, la circolare ritiene non applicabili le disposizioni sul DURC, trattandosi di incentivi di esclusiva competenza regionale. Si ricorda inoltre che i benefici per l’assunzione di lavoratori in mobilità e fattispecie analoghe non si applicano ai premi INAIL.

Requisiti per fruire dei benefici e autocertificazione

Per ottenere le riduzioni, il datore di lavoro deve:

  • applicare integralmente la parte economica e normativa dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • rispettare tutti gli altri obblighi di legge;
  • non essere destinatario di provvedimenti definitivi per le violazioni dell’allegato A del decreto, oppure avere lasciato decorrere il periodo di interdizione previsto per ciascun illecito;
  • risultare regolare verso INAIL e INPS e, per il settore edile, anche verso le Casse Edili.

Per la verifica del requisito di regolarità, il datore di lavoro è esonerato dalla richiesta del DURC, poiché l’INAIL procede autonomamente alla verifica; per gli altri requisiti deve essere presentata apposita autocertificazione alla Sede INAIL competente.

Istruzioni operative e controlli dell’Istituto

Dal 1 gennaio 2008, per beneficiare degli sgravi elencati, i datori di lavoro devono presentare l’autocertificazione prevista dall’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto. L’obbligo vale anche per i benefici utilizzati in sede di regolazione del premio dovuto per il 2007 entro il termine di autoliquidazione 2007/2008.

Per l’anno in corso, considerati i tempi di emanazione della circolare ministeriale, l’INAIL avrebbe richiesto successivamente la dichiarazione ai datori di lavoro che non avessero già provveduto. L’Istituto effettua d’ufficio sia i controlli sulle autocertificazioni sia le verifiche della regolarità contributiva, ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa.

La verifica verso gli altri enti previdenziali può avvenire con cadenza differenziata; perciò l’INAIL procede prima alla verifica interna e poi a quella presso gli altri enti. In caso di irregolarità, le unità territoriali devono invitare l’interessato a regolarizzare entro 15 giorni prima di revocare il beneficio.

Fase transitoria e gestione pratica del DURC

In attesa degli adeguamenti della procedura DURC, le strutture INAIL che operano come stazioni appaltanti continuano a richiedere il DURC con le modalità vigenti, acquisendo il certificato agli atti dell’appalto. Le unità territoriali competenti al rilascio emettono il DURC con le modalità attuali, senza invio all’impresa.

La circolare precisa infine che, in caso di DURC rilasciato in presenza di scostamento non grave, non è necessario indicare tale circostanza sul certificato e non viene quindi apportata alcuna modifica all’applicativo informatico.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della circolare

La circolare si colloca nel quadro dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, che subordina i benefici normativi e contributivi al possesso del DURC. Il D.M. 24 ottobre 2007 disciplina modalità di rilascio, contenuti e ipotesi di irregolarità non ostative, mentre la circolare ministeriale n. 5/2008 fornisce chiarimenti interpretativi cui l’INAIL rinvia integralmente.

Ambito di applicazione del DURC

Il DURC è richiesto per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione, lavori privati edili soggetti a DIA o permesso di costruire, finanziamenti e sovvenzioni per investimenti previsti dalla disciplina comunitaria, benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, attestazione SOA, iscrizione all’Albo Fornitori e altri casi previsti da norme nazionali o regionali.

Soggetti obbligati e modalità di richiesta

Nei casi previsti, i datori di lavoro devono sempre possedere il DURC; negli appalti pubblici e nei lavori privati edili l’obbligo si estende anche ai lavoratori autonomi. Negli appalti, il DURC è richiesto anche da appaltatori e subappaltatori per tutte le fasi del rapporto. Le richieste possono essere presentate solo telematicamente da stazioni appaltanti, pubbliche amministrazioni, intermediari e SOA. Se l’INAIL è il soggetto destinatario del DURC o l’ente che ammette al beneficio, l’azienda è esonerata dalla richiesta e l’Istituto verifica direttamente la regolarità senza emettere il certificato.

Soggetti abilitati al rilascio

Il DURC è rilasciato da INPS e INAIL sulla base della rispettiva normativa. Per appalti pubblici di opere, lavori privati edili e richieste di imprese edili, il rilascio spetta alle Casse Edili in convenzione con INPS e INAIL. La circolare segnala la possibilità, in futuro, di estensione del rilascio ad altri enti previdenziali o enti bilaterali tramite convenzioni approvate dal Ministero del Lavoro.

Termini di emissione, sospensione e validità

Il DURC deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta, al netto di una sospensione massima di 15 giorni attivabile una sola volta per esigenze istruttorie o per regolarizzazione, ma non nei casi di gara d’appalto. Per i lavori privati edili la validità è trimestrale; per benefici normativi e contributivi e per finanziamenti/sovvenzioni comunitarie è mensile; negli appalti pubblici la validità è riferita allo specifico appalto e alla fase per cui è richiesto; per SOA e Albo Fornitori vale il motivo specifico della richiesta.

Requisiti di regolarità contributiva

La regolarità richiede correntezza degli adempimenti periodici, corrispondenza tra dovuto e versato, assenza di inadempienze in atto, eventuali rateizzazioni autorizzate, sospensioni legali dei pagamenti e istanze di compensazione documentate. Per l’INAIL è necessario anche il corretto adempimento degli obblighi di denuncia assicurativa, incluse le variazioni di rischio e cessazioni, con corrispondenza tra rischio assicurato e rischio dell’appalto e denuncia di variazione entro 30 giorni.

Invito alla regolarizzazione prima dell’irregolarità

Salvo il caso di partecipazione a gare d’appalto, se mancano i requisiti di regolarità l’ente previdenziale deve invitare l’interessato a regolarizzare entro 15 giorni prima di attestare l’irregolarità o annullare un DURC già rilasciato. La circolare precisa che l’invito non richiede forme particolari e che i debiti contributivi restano regolarizzabili con sanzioni civili.

Scostamento non grave nelle gare d’appalto

Nelle gare d’appalto e nella verifica dell’autocertificazione in fase di gara, la regolarità va dichiarata anche in presenza di uno scostamento non grave tra somme dovute e versate. Lo scostamento è non grave se, per ciascun periodo di paga o contribuzione, la differenza è pari o inferiore al 5% oppure, comunque, il debito è inferiore a 100 euro. Per l’INAIL i criteri si applicano alla somma dei versamenti dovuti con scadenza nello stesso anno.

Cause non ostative e casi particolari

Non impediscono il rilascio del DURC i crediti già iscritti a ruolo con cartella sospesa per ricorso, i crediti non ancora iscritti a ruolo oggetto di contenzioso amministrativo o giudiziario, e gli aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato. In presenza di scostamento non grave, se il DURC è rilasciato, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve comunque versare quanto dovuto entro 30 giorni; in caso contrario l’irregolarità sarà dichiarata nei successivi DURC.

Cause ostative per i benefici normativi e contributivi

Per la sola fruizione di benefici normativi e contributivi, le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del D.M. 24 ottobre 2007, se accertate con provvedimenti definitivi, costituiscono causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi previsti. La circolare chiarisce che tali cause ostative rilevano esclusivamente in relazione ai benefici, non in generale per ogni uso del DURC.

Benefici INAIL interessati e benefici esclusi

Sono soggetti alla disciplina del DURC gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, le agevolazioni per l’oscillazione in riduzione del tasso medio per prevenzione e altre riduzioni per le quali la regolarità è espressamente richiesta, come lo sconto per il settore edile. Sono invece esclusi, per l’INAIL, i benefici legati a calamità naturali, pagamenti agevolati, riduzioni territoriali o settoriali strutturali e gli incentivi regionali per l’assunzione di disabili. È richiamato inoltre che i benefici per assunzioni di lavoratori in mobilità e fattispecie analoghe non si applicano ai premi INAIL.

Requisiti per accedere ai benefici e autocertificazione

Per usufruire delle riduzioni, il datore di lavoro deve applicare integralmente la parte economica e normativa dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, rispettare gli altri obblighi di legge, non essere destinatario di provvedimenti definitivi per le violazioni dell’allegato A e risultare regolare verso INAIL, INPS e, per l’edilizia, anche verso le Casse Edili. Per la verifica della regolarità l’Istituto procede d’ufficio; per gli altri requisiti il datore di lavoro deve presentare autocertificazione alla Sede INAIL competente.

Istruzioni operative e controlli

Dal 1 gennaio 2008, per i benefici contributivi indicati nell’allegato, i datori di lavoro devono presentare l’autocertificazione prevista dall’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007, usando il modulo INAIL. L’obbligo vale anche per la regolazione del premio 2007 entro il termine di autoliquidazione 2007/2008. Per l’anno in corso l’INAIL avrebbe richiesto successivamente le dichiarazioni mancanti. L’Istituto effettua controlli d’ufficio sulle autocertificazioni e sulla regolarità contributiva, prima verso i propri archivi e poi verso gli altri enti.

Gestione delle irregolarità e fase transitoria

In caso di irregolarità, prima della revoca del beneficio le unità territoriali devono invitare l’interessato a regolarizzare entro 15 giorni. Nelle more degli adeguamenti procedurali, le strutture INAIL che operano come stazioni appaltanti continuano a richiedere il DURC con le modalità in uso, mentre le strutture competenti al rilascio emettono il certificato con le modalità attuali ma senza invio all’impresa. La circolare precisa infine che, per i DURC rilasciati in presenza di scostamento non grave, non è necessario riportare tale circostanza sul certificato.

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