Circolare INAIL n. 2 del 10 gennaio 2008
Cessazione dell'obbligo della denuncia nominativa degli assicurati all'INAIL (DNA) e comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l'impiego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'avvio, dall'11 gennaio 2008, del nuovo sistema telematico di comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro verso i servizi competenti, previsto dalla legge finanziaria 2007 e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007. In conseguenza della "pluriefficacia" delle comunicazioni di assunzione e cessazione, dal 1 marzo 2008 viene meno l'obbligo di inviare all'INAIL la DNA per i lavoratori assunti o cessati, con conseguente disapplicazione della sanzione amministrativa. La circolare disciplina anche il periodo transitorio 11 gennaio-29 febbraio 2008, il particolare regime per i datori di lavoro domestico e la deroga per la Provincia Autonoma di Bolzano fino al 30 novembre 2008.
Cessazione dell'obbligo di denuncia nominativa degli assicurati (DNA) all'INAIL e nuove comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l'impiego
Cessazione della DNA all'INAIL e comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l'impiego
La circolare INAIL n. 2 del 10 gennaio 2008 interviene sul nuovo sistema delle comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, chiarendo gli effetti della disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007. Il documento precisa in particolare quando cessa l'obbligo di denuncia nominativa degli assicurati (DNA) all'INAIL e quali siano le regole operative per datori di lavoro e agenzie di somministrazione.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama una serie di fonti normative che costituiscono il presupposto della nuova disciplina, tra cui:
- il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 9-bis;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 14, comma 2;
- il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, articoli 6 e 7;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articoli 17 e 19;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1180-1185;
- il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n. 176, art. 2, comma 4;
- il decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
Viene inoltre richiamata la precedente circolare INAIL n. 2 del 16 gennaio 2007 sulla DNA e sugli adempimenti connessi all’instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro.
Avvio del sistema telematico di comunicazione
La circolare evidenzia che, in base al decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, dall'11 gennaio 2008 è operativo il sistema di trasmissione telematica ai servizi competenti delle comunicazioni relative a:
- assunzione;
- cessazione;
- trasformazione;
- proroga dei rapporti di lavoro.
Il Ministero del Lavoro aveva già emanato una nota circolare esplicativa, cui l'INAIL rinvia integralmente, e aveva predisposto un sito dedicato per informazioni normative, operative e istruzioni di compilazione dei moduli.
Soggetti obbligati e modalità di trasmissione
I datori di lavoro pubblici e privati, nonché le agenzie di somministrazione, devono effettuare le comunicazioni obbligatorie mediante i moduli allegati al decreto interministeriale, che sostituiscono ogni modello precedentemente utilizzato. I moduli indicati sono quelli denominati:
- "Unificato-Lav";
- "Unificato-Somm";
- "Unificato-VARDatori";
- "Unificato Urg".
La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. Per i datori di lavoro domestico è ammessa anche una modalità diversa di trasmissione, purché consenta di documentare la data certa dell’invio.
Per le agenzie di somministrazione, la circolare segnala che resta fermo l’attuale regime degli obblighi di comunicazione relativi ai lavoratori somministrati, in attesa di possibili misure di semplificazione.
Cessazione dell'obbligo della DNA all'INAIL
Il punto centrale della circolare è la cessazione dell’obbligo di inviare all’INAIL la denuncia nominativa degli assicurati (DNA). Le comunicazioni di assunzione e di cessazione inviate ai servizi competenti per territorio sono infatti valide anche ai fini dell’adempimento verso l’INAIL relativo ai codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati.
Dal 1 marzo 2008, poiché i moduli devono essere trasmessi obbligatoriamente per via telematica, cessa definitivamente l'obbligo di presentare la DNA all'INAIL. Conseguentemente, non è più applicabile la sanzione amministrativa prevista per l’omissione.
La circolare spiega che la nuova disciplina si fonda sulla cosiddetta "pluriefficacia" delle comunicazioni: un unico invio soddisfa più obblighi informativi, con trasferimento automatico dei dati dal Ministero del Lavoro all’INAIL per le comunicazioni relative all’instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro.
Regime transitorio dal 11 gennaio al 29 febbraio 2008
La circolare disciplina anche il periodo transitorio compreso tra l'11 gennaio e il 29 febbraio 2008. In tale fase i datori di lavoro possono utilizzare sia i moduli cartacei sia la trasmissione telematica.
Se il datore di lavoro sceglie i moduli cartacei, deve continuare a trasmettere la DNA all'INAIL con le modalità già in uso e con gli strumenti informatici messi a disposizione dall’Istituto. In questa fase, la pluriefficacia opera solo per le comunicazioni inviate tramite il sistema informatico CO.
Regole speciali per datori di lavoro domestico e Provincia Autonoma di Bolzano
Per i datori di lavoro domestico la circolare prevede un regime più favorevole: l’obbligo di DNA all’INAIL cessa già dall’11 gennaio 2008, senza attendere la fine del periodo transitorio.
Per esigenze di bilinguismo, i datori di lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano possono continuare a utilizzare i moduli cartacei fino al 30 novembre 2008. Di conseguenza, per tale ambito territoriale l’obbligo di trasmissione esclusivamente tramite strumenti informatici decorre dal 1 dicembre 2008.
Effetti pratici della nuova disciplina
La circolare sottolinea che la nuova disciplina ha un chiaro effetto semplificatorio per i datori di lavoro, poiché elimina un adempimento aggiuntivo verso l’INAIL senza compromettere l’interesse dell’Istituto a ricevere tempestivamente i dati dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro. Il sistema si fonda sulla circolazione automatica delle informazioni tra amministrazioni e sulla progressiva sostituzione delle vecchie modalità cartacee con il canale telematico obbligatorio.
Punti principali
Avvio del nuovo sistema di comunicazioni obbligatorie
Dal 30 ottobre 2007 è stato emanato il decreto interministeriale attuativo del sistema di comunicazioni obbligatorie previsto dalla legge finanziaria 2007. Dall'11 gennaio 2008 è operativo il sistema di trasmissione telematica ai servizi competenti delle comunicazioni relative ad assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro.
Modalità di invio ai Servizi per l'impiego
I datori di lavoro pubblici e privati e le agenzie di somministrazione devono utilizzare i moduli allegati al decreto, che sostituiscono ogni altro modello precedente, e trasmetterli esclusivamente tramite i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. Per i datori di lavoro domestico è ammessa anche una trasmissione con modalità diverse, purché idonee a dimostrare la data certa.
Cessazione dell'obbligo di DNA all'INAIL
Le comunicazioni di assunzione e cessazione inviate ai servizi competenti valgono anche per l'assolvimento dell'obbligo di comunicare all'INAIL i codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati. Dal 1 marzo 2008 cessa quindi l'obbligo di presentare la DNA all'INAIL e non si applica più la relativa sanzione amministrativa.
Pluriefficacia e trasferimento automatico dei dati
La circolare richiama il principio di "pluriefficacia" delle comunicazioni, previsto dalla legge finanziaria 2007 e dal decreto attuativo, in base al quale il Ministero del Lavoro trasferisce automaticamente all'INAIL i dati relativi all'instaurazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro. Ciò consente di semplificare gli adempimenti senza ridurre la tempestività della conoscenza dei dati anagrafici dei lavoratori assicurati.
Regime transitorio dal 11 gennaio al 29 febbraio 2008
Nel periodo transitorio le comunicazioni possono essere effettuate sia con i moduli cartacei sia con modalità telematica. Se il datore di lavoro usa i moduli cartacei, deve continuare a trasmettere la DNA all'INAIL con le consuete modalità. La pluriefficacia opera solo per le comunicazioni inviate tramite il sistema informatico CO.
Regole particolari per lavoro domestico e Provincia di Bolzano
Per i datori di lavoro domestico la cessazione dell'obbligo di DNA all'INAIL decorre già dall'11 gennaio 2008, anche durante il periodo transitorio. Per esigenze di bilinguismo, i datori di lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano possono usare i moduli cartacei fino al 30 novembre 2008; l'obbligo di utilizzo esclusivo degli strumenti informatici decorre dal 1 dicembre 2008.
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