Circolare INAIL n. 8 dell'8 febbraio 2008
Comunicazione unica al registro delle imprese. Avvio sperimentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare annuncia l’avvio, dal 19 febbraio 2008, della sperimentazione in produzione della comunicazione unica per la nascita dell’impresa, che dal registro delle imprese consente l’invio telematico coordinato delle denunce a fini camerali, INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate. Per l’INAIL la sperimentazione riguarda solo le nuove iscrizioni di aziende e presuppone contestualmente l’iscrizione al registro imprese. La circolare illustra il flusso operativo, gli effetti della ricevuta, le modalità di lavorazione e monitoraggio delle pratiche, i limiti applicativi per alcune categorie e il periodo transitorio di sei mesi in cui resta possibile usare la normativa previgente.
Comunicazione unica al registro delle imprese: avvio della sperimentazione
Comunicazione unica al registro delle imprese: avvio della sperimentazione
La circolare INAIL n. 8 dell’8 febbraio 2008 disciplina l’avvio della sperimentazione della comunicazione unica per la nascita dell’impresa, prevista dalla legge n. 40/2007. L’obiettivo è rendere operativo, dal 19 febbraio 2008, un sistema telematico integrato che consenta di presentare in un unico flusso gli adempimenti verso registro delle imprese, INAIL, INPS e Agenzia delle Entrate.
Quadro normativo e decorrenza
La circolare richiama come base normativa l’art. 9 della legge n. 40/2007, il D.M. 2 novembre 2007 di approvazione del modello di comunicazione unica e le altre disposizioni collegate. Pur in assenza del decreto sulle regole tecniche, le Amministrazioni coinvolte hanno convenuto di avviare la sperimentazione in produzione dal 19 febbraio 2008, data dalla quale la disciplina è applicabile secondo quanto previsto dalla legge.
Finalità della comunicazione unica
La comunicazione unica costituisce il punto di accesso integrato per l’avvio dell’impresa e sostituisce una pluralità di adempimenti. Essa vale come assolvimento di tutti gli obblighi amministrativi per l’iscrizione al registro delle imprese e, quando ne ricorrano i presupposti, produce effetti anche in ambito previdenziale, assistenziale e fiscale, oltre che per il rilascio del codice fiscale e della partita IVA. La procedura coinvolge quindi Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, INAIL e INPS.
Flusso procedurale
L’interessato presenta la comunicazione unica all’ufficio del registro delle imprese della CCIAA competente per territorio, in via telematica o su supporto informatico. L’ufficio rilascia immediatamente la ricevuta, che costituisce titolo per l’avvio dell’attività imprenditoriale ove sussistano i presupposti di legge, e trasmette la comunicazione alle Amministrazioni competenti. Queste restituiscono telematicamente il codice fiscale e la partita IVA e, entro sette giorni, i dati definitivi delle posizioni registrate.
Profili INAIL: codice cliente, PAT e certificato di assicurazione
Per l’INAIL i dati definitivi corrispondono al numero di Codice Cliente e alle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT). La circolare chiarisce che, in caso di esito istruttorio negativo rispetto all’obbligo assicurativo o di impresa già assicurata, la sede INAIL competente provvede ad annullare il codice cliente e la PAT già emessi. Rimane invariato il termine di 30 giorni per l’emissione del certificato di assicurazione, comprensivo della classificazione delle lavorazioni secondo le Tariffe dei premi.
Modifiche e cessazione dell’attività
La procedura non si limita alla nascita dell’impresa, ma si applica anche a modifiche e cessazione dell’attività. Ai fini INAIL, la circolare specifica che rientrano in tali fattispecie le variazioni anagrafiche del cliente e delle PAT, le aperture e cessazioni di PAT relative a nuove sedi di lavoro e la cessazione del codice cliente. Restano escluse le variazioni del rischio assicurato riconducibili all’applicazione delle Tariffe dei premi.
Periodo transitorio e regole previgenti
È previsto un periodo transitorio di sei mesi, decorrente dal 19 febbraio 2008, durante il quale gli interessati possono ancora presentare le denunce secondo la normativa precedente. La circolare precisa inoltre che la nuova procedura non modifica la disciplina sostanziale di ciascuna Amministrazione e non altera i termini previsti dall’art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965 per le denunce di esercizio e per le altre denunce.
Intermediari e controlli
Restano immutati i requisiti richiesti agli intermediari che intendano svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, secondo la legge n. 12/1979. Il rispetto di tali requisiti sarà verificato dal sistema informatico camerale, sulla base delle autodichiarazioni e della firma digitale, nonché dalle sedi INAIL al momento della lavorazione della denuncia, verificando i dati del soggetto delegato e l’iscrizione all’albo professionale.
Modalità tecniche e strumenti operativi
Infocamere ha predisposto il software gratuito "ComUnica", che consente la compilazione offline delle denunce da trasmettere telematicamente. Per accedere al servizio è indicato il sito delle Camere di Commercio, dove sono disponibili informazioni e software. La comunicazione deve essere firmata digitalmente e deve contenere obbligatoriamente la PEC dell’impresa. La data di invio telematico coincide con la data di presentazione.
Gestione telematica delle ricevute
All’arrivo della comunicazione, il registro delle imprese invia alla PEC dell’impresa la ricevuta di protocollo e inoltra la denuncia alla PEC centralizzata predisposta da INAIL. Il sistema smista quindi la pratica alla sede competente e genera la ricevuta con il Codice Cliente e la PAT, utile per la vidimazione dei libri obbligatori.
Ambito della sperimentazione per INAIL
Per INAIL la sperimentazione, avviata dal 19 febbraio 2008, riguarda l’intero territorio nazionale ma esclusivamente le denunce di iscrizione di nuove aziende. La denuncia INAIL è ammessa solo se contestualmente viene richiesta anche l’iscrizione al registro delle imprese. Le nuove iscrizioni di soggetti con polizze speciali restano escluse dalla procedura sperimentale e continuano a essere trasmesse con i canali ordinari.
Istruzioni operative, monitoraggio e stato pratica
La circolare fornisce indicazioni operative per la lavorazione in GRA-WEB delle pratiche provenienti dal registro imprese e raccomanda di attribuire loro precedenza assoluta per intercettare eventuali malfunzionamenti. Vengono inoltre indicati gli strumenti per il monitoraggio delle pratiche tramite il "Cruscotto Denunce" e la consultazione attraverso il sistema documentale GRA. Per l’utente finale, ditta o intermediario, è disponibile un servizio online per verificare lo stato della pratica, accessibile anche agli utenti INAIL.
Punti principali
Avvio della sperimentazione e quadro normativo
La circolare dà attuazione alla legge n. 40/2007, art. 9, che ha introdotto la comunicazione unica per la nascita dell’impresa. Poiché il decreto sulle regole tecniche non era ancora emanato, le Amministrazioni coinvolte hanno concordato di avviare comunque la sperimentazione in produzione dal 19 febbraio 2008, data dalla quale la disciplina diventa applicabile ai sensi della legge.
Funzione della comunicazione unica e amministrazioni coinvolte
La comunicazione unica assolve tutti gli adempimenti amministrativi necessari per l’iscrizione al registro delle imprese e, se ricorrono i presupposti di legge, produce effetti anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per il rilascio di codice fiscale e partita IVA. Sono coinvolte Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, INAIL e INPS.
Flusso operativo della procedura
L’interessato presenta la comunicazione unica all’ufficio del registro delle imprese della CCIAA competente per territorio, per via telematica o su supporto informatico. L’ufficio rilascia contestualmente la ricevuta, che consente l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale ove sussistano i presupposti di legge, e trasmette la comunicazione alle Amministrazioni competenti. Queste comunicano telematicamente il codice fiscale e la partita IVA e, entro sette giorni, i dati definitivi delle posizioni registrate.
Effetti per INAIL: codice cliente, PAT e certificato di assicurazione
Per l’INAIL i dati definitivi comprendono il numero di Codice Cliente e le Posizioni Assicurative Territoriali (PAT), oggi rilasciati in fase di protocollazione della denuncia di esercizio ai fini della vidimazione dei libri regolamentari. Se in istruttoria l’impresa risulta già assicurata o non soggetta all’obbligo assicurativo, la sede INAIL competente comunica l’annullamento del codice cliente e della PAT già emessi. Resta invariato il termine massimo di 30 giorni per l’emissione del certificato di assicurazione, comprensivo della classificazione delle lavorazioni.
Estensione a modifiche e cessazione, con limiti applicativi
La procedura si applica anche alle modifiche e alla cessazione dell’attività d’impresa. Ai fini INAIL, per modifiche e cessazione si intendono le variazioni anagrafiche di cliente e PAT, le aperture e cessazioni di PAT relative a nuove sedi di lavoro e la cessazione del codice cliente, ma non le variazioni del rischio assicurato connesse all’applicazione delle Tariffe dei premi.
Periodo transitorio e permanenza della disciplina previgente
La legge prevede un periodo transitorio di sei mesi decorrenti dal 19 febbraio 2008, durante il quale gli interessati possono continuare a presentare alle Amministrazioni competenti le denunce secondo la normativa previgente. La nuova procedura non modifica la normativa sostanziale di ciascuna Amministrazione e non incide sui termini dell’art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965 per le denunce di esercizio e le altre denunce.
Requisiti degli intermediari e controlli
Restano fermi i requisiti che gli intermediari devono possedere per svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi della legge n. 12/1979. Il controllo è affidato al sistema camerale, tramite autodichiarazioni e firma digitale, e alle sedi INAIL in sede di lavorazione, verificando anche i dati del soggetto delegato e l’iscrizione all’albo professionale.
Modalità tecniche di presentazione
Infocamere mette a disposizione il software gratuito "ComUnica" per compilare offline le denunce da inviare telematicamente. La comunicazione deve essere firmata digitalmente e richiede obbligatoriamente l’indicazione del domicilio PEC dell’impresa. La data di invio telematico equivale alla data di presentazione.
Gestione telematica e ricevute
Alla ricezione della comunicazione, il registro delle imprese invia alla PEC dell’impresa la ricevuta di protocollo e trasmette la denuncia alla PEC centralizzata INAIL. Il sistema smista quindi la pratica alla sede INAIL competente e invia all’utente e al registro delle imprese la ricevuta contenente il numero di Codice Cliente e di PAT, necessaria per la vidimazione dei libri obbligatori.
Ambito della sperimentazione INAIL
Dal 19 febbraio 2008 la sperimentazione riguarda l’intero territorio nazionale, ma solo per le denunce di iscrizione di nuove aziende. La denuncia INAIL è possibile soltanto se contestualmente viene richiesta anche l’iscrizione al registro delle imprese. Per il momento restano escluse le nuove iscrizioni di soggetti con polizze speciali, che continuano a utilizzare i canali ordinari.
Istruzioni operative, monitoraggio e consultazione stato pratica
Le denunce provenienti dal registro imprese devono essere trattate con precedenza assoluta per individuare eventuali malfunzionamenti. La circolare indica le modalità di ricerca e lavorazione in GRA-WEB, il monitoraggio tramite l’applicativo "Cruscotto Denunce" e la consultazione sul sistema documentale GRA. Per l’utente finale è disponibile un servizio online di consultazione dello stato della pratica, accessibile anche agli utenti INAIL.
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