Cassazione Penale, Sentenza n. 21841/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre reati (furto e rapina) commessi il 22/07/2020, il 21/09/2020 e il 19/02/2021, sostenendo omogeneità e prossimità spazio-temporale, analogia delle modalità esecutive (impossessamenti con destrezza o violenza) e un identico movente consistente nel procurarsi mezzi per il sostentamento. Ha censurato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non abbia adeguatamente considerato la programmazione unitaria in forma generica e che non potesse attribuire rilievo all'omissione di valutazione della continuazione nel giudizio di cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva escluso la continuazione, richiamando la rilevante diversità delle modalità esecutive, la natura estemporanea e occasionale delle condotte, la presenza di diversi complici e gli intervalli temporali tra gli episodi. La Corte ha precisato che il movente unitario (procurarsi mezzi di sostentamento) non è sufficiente a dimostrare la continuazione salvo che il proposito criminoso sia caratterizzato da specificità e concretezza; la continuazione richiede la prova di una programmazione originaria, almeno nelle linee generali. Ha inoltre osservato che l'ordinanza era errata nel ritenere che il giudice di cognizione avesse implicitamente escluso la continuazione tra due furti, perché quella questione non era stata effettivamente valutata nel merito dal giudice della cognizione; tale errore però non incide sull'esito del ricorso, che è comunque infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione) e che la presenza isolata di alcuni indici non basta se i reati risultano frutto di determinazione estemporanea.
Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013
Affermato che l'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso è connotato da specificità e concretezza; il movente generico (es. procurarsi il sostentamento) non prova la programmazione unitaria.
Sez. 1, n. 18343 del 03/06/2020
Principio secondo cui la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza e la continuazione può essere riconosciuta anche in fase esecutiva; il silenzio delle parti in sede di cognizione non equivale a giudicato negativo.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario programmato sin dal primo reato, almeno nelle linee generali; la mera somiglianza del movente non è sufficiente.
- Elementi utili per riconoscere la continuazione: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia delle modalità esecutive, sistematicità o abitudini delinquenziali e prova che i reati successivi fossero programmati al momento del primo.
- Condotte estemporanee, opportunistiche, con modalità diverse, con intervalli temporali rilevanti o con complici diversi sono indizi contrari al riconoscimento della continuazione.
- L'assenza di una valutazione della continuazione nel giudizio di cognizione non impedisce al giudice dell'esecuzione di esaminarla; d'altro canto, il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la decisione.
- Il movente generale (es. procurarsi denaro per il sostentamento) può supportare la continuazione solo se il proposito criminoso è caratterizzato da specificità e concretezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21836/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2025 del 10/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →