Sentenza del 10/12/2018 n. 483 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Udienza - Istanza differimento - Ragioni - Assenza - Rigetto - Sopravvenienze attive - Bilancio - Fatture da ricevere - Accertamento induttivo - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2011, una sopravvenienza attiva non dichiarata di 15.000 euro. L'importo derivava da una posta iscritta nel bilancio 2009 come "fatture da ricevere", riferita ad acquisti effettuati nel 2007. La contribuente sosteneva che i costi fossero effettivi, inerenti all'attività d'impresa e correttamente imputati secondo scelte contabili legittime; contestava inoltre l'assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo e affermava che non fosse provato il venir meno del debito nel 2011. L'Agenzia riteneva invece che la società non avesse dimostrato l'esistenza di contratti ancora in essere o di altre ragioni idonee a giustificare il costo annotato nel 2009 e che la posta costituisse un componente positivo non dichiarato.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello e confermato la precedente sentenza sfavorevole alla società. È stata ritenuta legittima la ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva di 15.000 euro, poiché la contribuente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare l'esistenza, nel 2009, di obbligazioni o contratti ancora efficaci capaci di giustificare la voce "fatture da ricevere" relativa ad acquisti del 2007. Il giudice ha affermato che la contabilizzazione non è sufficiente: il contribuente deve provare importo, inerenza, certezza, determinabilità e competenza del costo. È stata inoltre rigettata l'istanza di differimento dell'udienza, non essendo state indicate le ragioni concrete che impedivano di delegare un sostituto. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro.
Norme richiamate
Legge delega n. 825 del 1971, art. 3, punto 5
Richiamata quale fonte del principio di competenza economica, in base al quale i componenti positivi e negativi devono essere imputati all'esercizio cui si riferiscono secondo criteri oggettivi e non in base alla libera scelta del contribuente.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109
La norma impone l'imputazione temporale dei componenti di reddito all'esercizio di competenza, quando la loro esistenza sia certa o la determinabilità oggettiva del relativo ammontare sia raggiunta. Tali regole sono state considerate tassative e inderogabili, salvo specifiche eccezioni.
D.M. n. 55 del 2014
Richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio secondo i parametri forensi applicabili.
D.M. n. 37 del 2018
Richiamato insieme al D.M. n. 55 del 2014 per determinare l'importo delle spese processuali.
Cassazione, sentenza n. 4773 del 2012
La richiesta di differimento dell'udienza per assenza del difensore può essere respinta se non sono indicate le ragioni concrete che rendono impossibile delegare un sostituto, soprattutto in un processo tributario prevalentemente cartolare e di natura impugnatoria.
Massime di principio
- La semplice iscrizione di un costo in contabilità non dimostra, da sola, la sua deducibilità: il contribuente deve conservare e produrre documenti che provino l'effettività, l'inerenza, l'importo, la certezza e la competenza temporale del costo.
- Le poste contabili relative a "fatture da ricevere" devono essere supportate da contratti, ordini, prestazioni documentate o altri elementi oggettivi che dimostrino l'esistenza dell'obbligazione nell'esercizio di imputazione.
- Il principio di competenza impedisce di imputare liberamente componenti positivi o negativi a un esercizio diverso da quello previsto dalla legge; la fatturazione o il pagamento non sono, di regola, decisivi quanto la maturazione della prestazione.
- Una posta negativa non più giustificata o riferita a un'obbligazione venuta meno può generare una sopravvenienza attiva imponibile, quale categoria residuale dei componenti positivi di reddito.
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi all'imprenditore nelle scelte economiche lecite, ma può verificare la concreta funzionalità del costo rispetto all'attività d'impresa e richiedere prova documentale quando la posta appare anomala o generica.
- Nel processo tributario, una richiesta di rinvio dell'udienza deve indicare specifiche e concrete ragioni di impedimento; la mera assenza del difensore non è normalmente sufficiente se è possibile delegare un sostituto.
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