Cassazione Civile, Ordinanza n. 06286/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente impugnava davanti alla Corte di cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto gli appelli dell'agente della riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado che aveva annullato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria fondata su una cartella relativa a IVA, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2009. La contribuente sosteneva, con due motivi, che la CTR avesse erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella e della comunicazione di iscrizione ipotecaria: deduceva la violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e l'erronea valutazione della relata, affermando che l'indirizzo fosse sbagliato, il consegnatario non fosse legittimato a ricevere gli atti e mancasse l'avviso prescritto. Inoltre lamentava l'omessa pronuncia della CTR su altri motivi di appello/riproduzione difensiva, tra cui il difetto di motivazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 7 l. 212/2000 e la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva trascritto né prodotto la relata di notifica né indicato dove reperirla. Il secondo motivo, riqualificato come doglianza per omessa pronuncia, è stato ritenuto infondato: molte delle questioni dedotte erano assorbite, inammissibili o precluse, mentre il residuo profilo relativo alla motivazione dell'atto di iscrizione ipotecaria è stato considerato manifestamente infondato perché la ricorrente non aveva indicato un concreto vizio motivazionale né un pregiudizio al diritto di difesa, essendo la cartella sottostante chiaramente identificata e conforme al modello previsto per la riscossione. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria e condannato la ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato come norma che disciplina la cartella di pagamento quale atto della riscossione, predisposta secondo l'apposito modello e idonea a consentire al contribuente di conoscere la pretesa
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale norma sulla notificazione degli atti della riscossione
art. 145 c.p.c.
richiamato in relazione alla notificazione a persona giuridica presso la sede sociale
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non ritenuto decisivo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ne afferma l'applicazione rigorosa: il ricorso deve contenere la trascrizione o specifica indicazione dei documenti e della relata di notifica su cui si fonda la censura
art. 112 c.p.c.
richiamato per qualificare correttamente la doglianza come omessa pronuncia su un motivo di appello
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
utilizzato per la qualificazione dei motivi di ricorso; l'omessa pronuncia è ricondotta al n. 4, non ai nn. 3 o 5
art. 111 Cost.
invocato per giustificare, in chiave di economia processuale e ragionevole durata del processo, la decisione nel merito senza rinvio quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti
art. 384 c.p.c.
interpretato in modo costituzionalmente orientato per consentire alla Cassazione di decidere nel merito in caso di omessa pronuncia su questioni di diritto
art. 7 l. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di motivazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, ma la censura è stata ritenuta infondata
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si censura la validità della notificazione di un atto, il ricorrente deve trascrivere integralmente la relata o comunque riportarne il contenuto essenziale e indicare specificamente dove il documento è stato prodotto, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La doglianza di omessa pronuncia va qualificata in base al suo contenuto sostanziale: se riguarda il mancato esame di un'eccezione o domanda autonoma, il vizio è quello dell'art. 112 c.p.c. e va ricondotto all'art. 360, n. 4, c.p.c., non ai vizi di motivazione o violazione di legge.
- In presenza di omessa pronuncia su una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio, in funzione di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- La censura di difetto di motivazione di un atto della riscossione non è accoglibile se il contribuente non indica in concreto quale sia il vizio motivazionale e come esso abbia inciso sul diritto di difesa, specie quando la cartella presupposta sia chiaramente identificata e conforme al modello legale.
- Le questioni precluse dalla mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto, o assorbite dal rigetto della censura principale sulla notificazione, non possono essere utilmente riproposte per ottenere l'annullamento dell'atto successivo.
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