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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2446

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2446 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco europeo degli indici di riferimento critici inserendo il LIBOR, in ragione della sua centralità per numerosi contratti e strumenti finanziari e del significativo volume di esposizioni ad esso collegate. La modifica si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/1011, che disciplina i benchmark finanziari e prevede poteri rafforzati per gli indici qualificati come critici. L'atto entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'elenco degli indici di riferimento critici dei mercati finanziari aggiungendo il LIBOR all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368.

Ambito di applicazione

Si applica nell'Unione europea, in quanto atto di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Riguarda gli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, con effetti per amministratori, utilizzatori di benchmark in strumenti e contratti finanziari e fondi di investimento. La sua efficacia è collegata, ai fini dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, al fatto che l'amministratore dell'indice di riferimento critico sia ubicato all'interno dell'Unione; nel caso del LIBOR, l'amministratore indicato è ICE Benchmark Administration (IBA), con sede a Londra, Regno Unito.

Modifica dell'elenco degli indici di riferimento critici: inserimento del LIBOR

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2446 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368, che contiene l'elenco degli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. La modifica risponde alla necessità di tenere aggiornato l'elenco degli indici considerati "critici", in ragione del loro impatto sul funzionamento dei mercati, sull'integrità finanziaria e sull'economia reale.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2016/1011 disciplina gli indici usati come benchmark negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari e per misurare la performance dei fondi di investimento, prevedendo requisiti rafforzati per gli indici critici. Il sistema si fonda sull'idea che, quando un benchmark ha un utilizzo molto esteso, eventuali problemi di rappresentatività, manipolazione o discontinuità possono produrre effetti sistemici; per questo l'articolo 20, paragrafo 1, consente l'individuazione formale degli indici critici e l'applicazione di poteri ulteriori alle autorità competenti.

Presupposti della qualificazione come indice critico

Nei considerando si precisa che un indice è considerato critico, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, quando è utilizzato direttamente o indirettamente in una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento per un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, calcolato sulle diverse scadenze o termini dell'indice, se applicabile. La ratio è prevenire rischi per utenti, mercati e sistema economico europeo quando l'esposizione a un benchmark è particolarmente elevata.

Ragioni specifiche dell'inserimento del LIBOR

Il LIBOR (London Interbank Offered Rate) è descritto come il tasso d'interesse lettera applicato ai prestiti interbancari non garantiti in cinque valute, con sette scadenze da overnight a dodici mesi. È indicato come uno dei riferimenti più importanti a livello mondiale per la determinazione di interessi variabili su una vasta gamma di operazioni: swap su tassi di interesse, prestiti agli studenti, mutui ipotecari e finanziamenti alle imprese.

Il regolamento richiama inoltre dati di mercato forniti dalla FCA, secondo cui nell'ottobre 2016 erano collegati al LIBOR circa 156 800 miliardi di USD in derivati OTC. Viene evidenziato anche che il legame con il LIBOR è significativo nei derivati negoziati in borsa e nei mercati obbligazionari e del debito delle imprese, con rilievo per il rischio sistemico e per l'economia reale. Su questa base, l'elenco degli indici critici deve essere aggiornato includendo il LIBOR.

Contenuto normativo dell'intervento

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 con l'allegato del nuovo regolamento. Nell'allegato risultano inseriti:

  • Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®), amministrato da European Money Markets Institute (EMMI), sede Bruxelles, Belgio;
  • Euro OverNight Index Average (EONIA®), amministrato da European Money Markets Institute (EMMI), sede Bruxelles, Belgio;
  • London Interbank Offered Rate (LIBOR), amministrato da ICE Benchmark Administration (IBA), sede Londra, Regno Unito.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievi pratici per operatori e professionisti

Per gli operatori dei mercati finanziari e per i professionisti che assistono imprese, intermediari, fondi e controparti contrattuali, l'effetto principale è l'inclusione del LIBOR tra i benchmark critici dell'Unione. Ciò conferma l'intensità della vigilanza regolamentare su tale indice e la possibilità che, in applicazione del regolamento (UE) 2016/1011, siano attivati strumenti ulteriori a tutela della continuità e dell'integrità del benchmark.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco degli indici critici

L'articolo 1 sostituisce l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 con quello del presente regolamento, includendo tra gli indici di riferimento critici il London Interbank Offered Rate (LIBOR), oltre a EURIBOR ed EONIA.

Base normativa e criterio di criticità

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. Il considerando 4 ricorda che un indice è considerato critico se è utilizzato direttamente o indirettamente in strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento per un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutte le scadenze o termini dell'indice, ove applicabile.

Rilevanza economica del LIBOR

Nei considerando si evidenzia che il LIBOR è un tasso interbancario in cinque valute, con sette scadenze da overnight a dodici mesi, ed è ampiamente usato come tasso variabile in swap su tassi di interesse, prestiti studenteschi, mutui e finanziamenti alle imprese. Viene richiamata la stima della FCA di circa 156 800 miliardi di USD in derivati OTC collegati al LIBOR e la rilevanza dell'indice anche per derivati negoziati in borsa e mercati obbligazionari e del debito corporate.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariindici di riferimentostrumenti finanziarifondi di investimentoregolamentazione dei benchmark

Testo integrale

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