Sentenza del 12/01/2016 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Accertamento - Sottoscrizione - Funzionario - Eccezione di parte - Requisiti legittimità atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'eccezione di nullità fondata sulla sola assenza della qualifica dirigenziale del sottoscrittore è stata ritenuta infondata. L'atto di accertamento conserva la propria legittimità, salvo che il contribuente dimostri ulteriori specifici vizi relativi alla delega, alla competenza del sottoscrittore o alla sottoscrizione stessa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'atto fosse nullo perché sottoscritto da un funzionario non in possesso della qualifica dirigenziale. La sentenza ha ritenuto che tale eccezione non sia sufficiente, poiché la validità della sottoscrizione non dipende necessariamente dal fatto che il capo dell'ufficio delegante o il funzionario delegato siano dirigenti. Occorre invece verificare l'esistenza dei requisiti di legge per la delega e per la sottoscrizione dell'atto.
Norme richiamate
Norme sulla sottoscrizione e sulla delega degli atti di accertamento
La sottoscrizione dell'atto può essere validamente apposta da un funzionario delegato anche se privo di qualifica dirigenziale, purché la delega e la competenza risultino conformi alla legge.
Giurisprudenza concorde in materia di sottoscrizione degli atti tributari
Né il capo dell'ufficio delegante né il funzionario delegato devono necessariamente avere qualifica dirigenziale; la mera carenza di tale qualifica non determina, da sola, la nullità dell'atto.
Massime di principio
- La contestazione della validità di un atto tributario non può basarsi esclusivamente sul fatto che il firmatario non sia dirigente.
- È necessario distinguere tra assenza della qualifica dirigenziale e assenza assoluta di potere, competenza o delega: solo quest'ultima, se provata, può incidere sulla validità dell'atto.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe verificare la concreta esistenza, provenienza e portata della delega, nonché la competenza dell'ufficio e del funzionario sottoscrittore.
- La validità dell'atto va valutata sulla base dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla normativa applicabile, non su una presunzione automatica collegata al ruolo dirigenziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →