Sentenza del 27/07/2022 n. 23543 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli avvisi di accertamento contestavano a M. redditi di partecipazione (Irpef), Iva e Irap per gli anni 2005-2007, ritenendo distribuiti agli amministratori/soci di fatto utili extracontabili della cooperativa (anche sulla base di indagini bancarie e di circostanze quali vendita a prezzo sottostimato di un veicolo, pagamenti di debiti sociali con fondi personali, uso di mezzi sociali per fini personali, e la sostanziale gestione da parte dei coniugi M.-B.). L'Agenzia impugnò in Cassazione la decisione della CTR che aveva escluso l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e aveva ritenuto sufficiente, per alcuni prelievi, l'indicazione del beneficiario; il contribuente M. proponeva ricorso incidentale con censure su utilizzabilità e autorizzazione delle indagini bancarie, motivazione degli atti, applicazione dell'IVA (presenza di operazioni esenti) e mancata motivazione degli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale di M.A.. La Corte ha ritenuto erroneo il ragionamento della CTR che aveva escluso la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nonostante elementi (cooperativa di fatto controllata dai coniugi, indizi di ristorni/retrocessezze di utili) idonei a fondare l'accertamento, e ha affermato che, nelle cooperative, la modalità tipica di retrocessione del risultato economico (ristorni, accantonamenti) non esclude a priori l'operatività della presunzione e che grava sul contribuente l'onere di provare la mancata distribuzione o la reintegrazione/accantonamento degli utili. Sul piano procedurale, la Corte ha confermato la utilizzabilità delle risultanze delle indagini bancarie anche quando l'autorizzazione era rilasciata in relazione alla società e non al singolo, quando vi siano presunzioni semplici che le rendano riconducibili all'impresa; ha inoltre stabilito che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione qualora consenta al contribuente di conoscere 'an' e 'quantum'. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente all'accoglimento del ricorso principale e ha rinviato alla CTR della Marche, in diversa composizione, per nuovo esame e decisione anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917, art. 47 (TUIR)
La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili anche nel caso di cooperative a gestione familiare/ristretta: la presenza di indizi concreti di controllo/uso dei beni e dei flussi da parte di pochi soci giustifica l'imputazione dei redditi al socio di fatto, salvo che il contribuente provi la mancata effettiva distribuzione (accantonamento o reinvestimento).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Le risultanze delle indagini finanziarie possono essere utilizzate dall'Ufficio anche se l'autorizzazione era rilasciata rispetto alla società, quando sussistono presunzioni che colleghino i conti al soggetto indagato; l'assenza di specifica autorizzazione personale non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei dati in sede tributaria.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 20, 36-bis, 51 (Iva)
Se il contribuente non fornisce elementi idonei a distinguere le prestazioni imponibili da quelle esenti, l'Amministrazione può applicare l'aliquota ritenuta prevalente (20%) sui compensi accertati sulla base delle indagini; la Ct. di merito è titolata a valutare la prevalenza delle operazioni imponibili quando la documentazione è carente o generica.
L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12 (Statuto del contribuente)
L'avviso di accertamento è valido se fornisce al contribuente gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum) così da permettere l'esercizio della difesa; la motivazione dell'atto impositivo non richiede che l'Amministrazione espliciti nel dettaglio la valutazione di tutte le osservazioni del contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Riferito in relazione alle garanzie processuali e alle eccezioni di nullità dell'avviso; la Corte ha ritenuto che la motivazione degli avvisi, come formulata, fosse sufficiente a consentire il contraddittorio.
Codice civile, art. 2545‑quater e art. 2729
Sottolineata la specificità delle cooperative (accantonamenti, ristorni, limiti alla distribuzione degli utili) e richiamata la natura delle presunzioni (art. 2729 c.c.): le indagini e le presunzioni semplici possono giustificare l'attribuzione di redditi se non adeguatamente confutate dal contribuente.
Massime di principio
- La presunzione di attribuzione di utili extracontabili ai soci può operare anche nelle cooperative quando risultano elementi concreti di controllo e uso personale di risorse sociali: la forma cooperativa non esclude automaticamente la presunzione.
- Una volta dedotte circostanze fattuali che indicano una ristretta compagine di controllo e l'uso dei flussi/beni sociali da parte di pochi soggetti, l'onere della prova sposta sul contribuente che deve dimostrare la mancata distribuzione (accantonamento o reinvestimento) per escludere l'imputazione reddituale.
- Le risultanze delle indagini bancarie sono utilizzabili in sede tributaria anche se l'autorizzazione è riferita alla società, quando emergono presunzioni che colleghino i conti al singolo; la mancanza formale di autorizzazione non comporta automaticamente inutilizzabilità delle informazioni ai fini fiscali.
- In materia di IVA, in assenza di documentazione probatoria da parte del contribuente, l'Amministrazione può applicare l'aliquota che ritiene prevalente; al contribuente compete dimostrare la prevalenza di operazioni esenti.
- L'avviso di accertamento è conforme ai requisiti di motivazione se mette il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum); la valutazione di merito sui fatti e sulle giustificazioni documentali resta rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo su questioni di diritto o gravi vizi motivazionali.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure che chiedono una nuova valutazione del fatto o che si risolvono in sindacato sul merito delle prove sono, in larga parte, inammissibili: il rimedio è limitato ai vizi di diritto o agli omessi accertamenti di fatti storici decisivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 lug 2022Sentenza del 27/07/2022 n. 3486 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 27 lug 2022Sentenza del 27/07/2022 n. 3488 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 27 lug 2022Sentenza del 27/07/2022 n. 3489 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 27 lug 2022Sentenza del 27/07/2022 n. 3494 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 27 lug 2022Sentenza del 27/07/2022 n. 23526 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 lug 2022Sentenza del 27/07/2022 n. 23536 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →