Sentenza del 16/09/2019 n. 692 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Tasse automobilistiche. Stralcio cartelle esattoriali fino a 1000,00 euro (d.l. 119/2018)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Regione Marche ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona che aveva accolto il ricorso della contribuente contro una cartella relativa a tassa automobilistica per l'anno 2001, dell'importo complessivo di 930,60 euro, comprensivo di tributo, sanzioni, interessi e oneri di riscossione. Dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l. 119/2018, la Regione ha sostenuto che lo stralcio automatico non fosse applicabile alle tasse automobilistiche, ritenute tributi propri derivati regionali, e ha sollevato in subordine un'eccezione di incostituzionalità della norma.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che l'art. 4 del d.l. 119/2018 prevedesse lo stralcio automatico e generalizzato dei debiti affidati all'agente della riscossione, fino a 1.000 euro, senza distinguere in base alla natura del tributo o al soggetto creditore. L'eccezione di incostituzionalità è stata dichiarata manifestamente inammissibile, poiché la Regione avrebbe dovuto impugnare la legge in via principale davanti alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione. Conseguentemente, la cartella è stata annullata automaticamente per effetto di legge e il giudizio è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 4 del decreto-legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018
Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
La norma è stata interpretata come applicabile in modo automatico e generalizzato a tutti i carichi affidati all'agente della riscossione, inclusi quelli relativi a tasse automobilistiche regionali, senza necessità di un'attivazione del contribuente e senza distinguere in base alla natura del tributo o al soggetto creditore.
Art. 127, comma 2, della Costituzione
Le Regioni devono impugnare in via principale le leggi statali ritenute lesive delle proprie competenze entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Decorso tale termine, non possono eludere la decadenza proponendo la medesima questione in via incidentale nell'ambito di un giudizio ordinario.
Art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione
La disciplina della riscossione affidata a un ente statale rientra, almeno prima facie, nell'ambito del sistema tributario di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Art. 134 della Costituzione
Il Collegio ha indicato, in via prospettica, il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione come possibile strumento distinto dall'impugnazione in via principale, qualora un atto statale incida sulla sfera di competenza costituzionale regionale.
Art. 23 della legge n. 87/1953
Consente di sollevare una questione di legittimità costituzionale in via incidentale nel corso di un giudizio, ma tale strumento non può essere utilizzato dalla Regione per aggirare il termine decadenziale previsto per l'impugnazione in via principale.
Art. 39 della legge n. 87/1953
Può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.
La disposizione disciplina il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, indicato dal Collegio quale possibile rimedio per contestare un'invasione della competenza regionale derivante dall'applicazione generale dello stralcio.
Massime di principio
- Quando una norma di definizione o stralcio dei carichi affidati all'agente della riscossione è formulata in termini generali e non distingue tra tributi statali, regionali o locali, l'interprete non può introdurre autonomamente limitazioni non previste dal legislatore.
- Per verificare l'applicabilità dello stralcio occorre considerare principalmente l'importo complessivo del carico, il periodo di affidamento all'agente della riscossione e gli altri requisiti espressamente previsti dalla legge, non soltanto la natura del tributo o l'ente creditore.
- Lo stralcio automatico produce la cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi a oggetto esclusivamente un debito successivamente annullato per legge.
- Le Regioni che ritengono una legge statale lesiva delle proprie competenze devono utilizzare tempestivamente il ricorso in via principale entro il termine costituzionale di 60 giorni; la questione non può normalmente essere riproposta in via incidentale dopo la scadenza.
- Il contribuente può beneficiare dello stralcio anche senza presentare un'istanza, se la legge prevede espressamente l'annullamento automatico del carico e ricorrono tutti i presupposti temporali e quantitativi.
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