Sentenza del 28/07/2015 n. 3482 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Contratto di assicurazione - Coassicurazione - Esenzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l'esenzione IVA. L'attività della delegataria non è stata considerata estranea o autonoma rispetto al contratto assicurativo, ma funzionale all'adempimento di un'obbligazione comune e svolta in qualità di coobbligata. La prestazione è stata quindi ricondotta unitariamente all'attività assicurativa esente, in modo analogo alla gestione di una cosa comune.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA delle prestazioni rese nell'ambito di un contratto di coassicurazione. Si discute se l'attività svolta dalla compagnia delegataria, che opera anche per conto delle altre imprese coassicuratrici nella gestione del contratto e nella riscossione o versamento del premio, costituisca una prestazione autonoma imponibile oppure rientri nell'esenzione prevista per le operazioni assicurative dall'art. 10 del d.P.R. 633/1972. La sentenza valorizza l'esistenza di un debito unico e di una pluralità di responsabilità derivanti dalla coassicurazione, ritenendo unico anche l'oggetto della prestazione resa dai soggetti coinvolti.
Norme richiamate
Art. 10 del d.P.R. 633/1972
Le prestazioni riconducibili all'attività assicurativa, comprese quelle svolte nell'ambito della coassicurazione secondo una gestione unitaria del rapporto, beneficiano dell'esenzione IVA. La prestazione della delegataria, essendo funzionale all'adempimento del contratto e non autonoma rispetto ad esso, rientra nell'ambito dell'esenzione.
Massime di principio
- Nella coassicurazione, la presenza di più imprese non implica automaticamente l'esistenza di più prestazioni autonome ai fini IVA: occorre verificare se l'attività costituisca parte integrante dell'unico rapporto assicurativo.
- La prestazione della compagnia delegataria può mantenere natura assicurativa ed essere esente quando è svolta in nome o nell'interesse comune delle coassicuratrici e riguarda l'adempimento unitario del contratto.
- Per stabilire il regime IVA occorre privilegiare la sostanza economica e la funzione concreta dell'attività, anziché la sola separazione formale tra i soggetti coinvolti o la qualificazione dell'attività come gestione o coordinamento.
- L'esenzione non si estende automaticamente a ogni servizio amministrativo o intercompany: se la prestazione è separabile, autonoma e priva di un collegamento diretto con l'esecuzione del contratto assicurativo, può essere soggetta a IVA.
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