Cassazione Penale, Sentenza n. 16060/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (anche presso terzi) dei saldi attivi di 5 conti correnti intestati alla TREND SERVICE s.r.l., dove risultavano depositati euro 621.197,73. Il ricorrente contestava l'assenza di legami societari e finanziari tra la società e l'indagato Zhang Yinshun, sostenendo che la società non era di proprietà né era gestita di fatto dall'indagato, non aveva rapporti commerciali né transazioni finanziarie con lui e che la società era operativa dal 2022 con finanziamento bancario. Inoltre, emerge proceduralmente che l'istanza di riesame era stata sottoscritta dal difensore senza la procura speciale richiesta dall'art. 100 cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di procura speciale del difensore che aveva sottoscritto l'istanza di riesame; il vizio è preclusivo e non sanabile, riverberandosi sull'impugnazione in Cassazione. Per effetto di tale declaratoria il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento
Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in qualsiasi stato e grado del procedimento; applicabile anche al riesame reale.
art. 100 cod. proc. pen.
Richiede la procura speciale per il difensore del terzo interessato in relazione ad atti specifici come l'istanza di riesame del sequestro; la mancanza della procura speciale è vizio preclusivo.
art. 182, comma 2, cod. proc. civ.
Norma richiamata per evidenziare che la possibilità di regolarizzare la rappresentanza (prevista in ambito civile) non trova applicazione nel procedimento penale riguardo alla procura speciale del terzo interessato.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della declaratoria d'inammissibilità, fra cui la condanna alle spese processuali; usato per giustificare la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che la causa d'inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente può giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie; giustifica la comminazione della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per le istanze di riesame relative a sequestri preventivi (compresi quelli presso terzi) presentate da terzi interessati il difensore deve essere munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p.; la mancanza è vizio preclusivo non sanabile.
- Il vizio di rappresentanza grave può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione anche in Cassazione.
- Le norme di regolarizzazione della rappresentanza previste per il processo civile (es. art. 182 c.p.c.) non si applicano, in genere, alle impugnazioni penali che richiedono procura speciale per i terzi interessati.
- In procedimenti cautelari reali è fondamentale allegare e depositare tempestivamente sia i documenti probatori (per dimostrare l'assenza di legami economici/gestionali con l'indagato) sia le formalità processuali (procure, nomine) per evitare inammissibilità formali.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare non solo le spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende quando la colpa del ricorrente nella causa d'inammissibilità è evidente.
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