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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30156/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha quindi escluso la maturazione della prescrizione, perché il calcolo prospettato dalla difesa era errato in quanto non considerava 612 giorni di sospensione del termine nel primo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte di appello aveva confermato la condanna per violenza/resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali aggravate. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. In particolare sosteneva che, nel calcolo del termine massimo prescrizionale, la Corte territoriale non avrebbe correttamente considerato il tempo di sospensione del corso della prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, rilevando che il ricorrente non aveva tenuto conto di 612 giorni di sospensione disposti nel giudizio di primo grado e richiamati nella sentenza impugnata; di conseguenza, avendo riguardo alla data di consumazione dei fatti (5 luglio 2017), il termine massimo di prescrizione non risultava ancora decorso.

Norme richiamate

  • artt. 337, 582-585 c.p.

    richiamati come base della condanna già pronunciata nei gradi di merito; la Corte non entra nel merito della loro configurazione, ma ne prende atto ai fini del giudizio sulla prescrizione.

  • art. 576, comma 5-bis, c.p.

    richiamato nel capo di imputazione/sentenza impugnata quale norma aggravatrice o di collegamento della fattispecie lesiva; non oggetto di specifica interpretazione autonoma.

  • art. 173 c.p.

    la norma non è espressamente indicata nel testo, ma la Corte applica il criterio del termine massimo di prescrizione e della necessità di computare le sospensioni del corso prescrizionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla prescrizione è manifestamente infondata quando il ricorrente omette di considerare periodi di sospensione del corso della prescrizione risultanti dagli atti o richiamati nella sentenza impugnata.
  • Ai fini del computo della prescrizione, il termine va determinato considerando non solo la data di consumazione del reato, ma anche le eventuali sospensioni disposte nel corso del processo, che prolungano il termine massimo.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere accolta se, ricostruito correttamente il calcolo del termine, la prescrizione non risulta ancora maturata.
  • Un ricorso che deduce violazione di legge in materia di prescrizione, ma non si confronta con i dati temporali decisivi indicati dalla decisione impugnata, può essere dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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