Ordinanza del 01/06/2026 n. 17165 - Corte di Cassazione
Accertamento - Novità del motivo di gravame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha confermato che, ai fini della tassazione della plusvalenza infraquinquennale prevista dall’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, in assenza di una deroga tributaria rileva il trasferimento della proprietà secondo l’art. 1523 c.c., che nella vendita con riserva di proprietà coincide con il pagamento dell’ultima rata. Ha inoltre ritenuto nuovo e inammissibile il motivo d’appello sulla rideterminazione del prezzo d’acquisto. Ha invece accolto la censura sulla motivazione meramente apparente relativa alla disapplicazione delle sanzioni, cassando la sentenza con rinvio per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Plusvalenza immobiliare da vendita di terreno con riserva di proprietà: momento impositivo, novità dei motivi d’appello e motivazione sulle sanzioni.
Accertamento della plusvalenza da cessione di terreno
La controversia riguarda l’accertamento IRPEF per il 2009 emesso nei confronti di A.A. per l’omessa dichiarazione di una plusvalenza di 218.302 euro derivante dalla vendita di un fondo agricolo. La Corte di cassazione ha esaminato il momento rilevante per determinare il periodo quinquennale, l’ammissibilità di un motivo formulato in appello sulla quantificazione della plusvalenza e la sufficienza della motivazione della sentenza regionale in merito alle sanzioni.
Fatti e svolgimento del giudizio
L’Agenzia delle Entrate riteneva che il terreno, acquistato con patto di riservato dominio dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, fosse divenuto di proprietà del contribuente il 6 agosto 2007, con il pagamento dell’ultima rata. La cessione onerosa era stata stipulata il 28 maggio 2009, dunque entro cinque anni dal trasferimento, e l’Ufficio aveva applicato gli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
La CTP di Rovigo aveva respinto il ricorso del contribuente; la CTR del Veneto, con sentenza n. 85/19 del 18 febbraio 2019, aveva confermato la decisione. A.A. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Momento del trasferimento rilevante ai fini fiscali
Con il primo motivo il contribuente contestava l’applicazione degli artt. 1470 e 1523 c.c. e dell’art. 67 TUIR. Sosteneva che, per valutare l’eventuale intento speculativo ai fini della tassazione, dovesse assumere rilievo la data della stipula del contratto d’acquisto, e non quella del pagamento dell’ultima rata; la stipula, avvenuta il 6 agosto 1999, precedeva di oltre cinque anni la vendita del 2009.
La Corte ha respinto la censura, richiamando e confermando il principio già affermato con Cass. n. 23751/2015. In materia tributaria il momento rilevante va individuato in base alla disciplina applicabile alla singola fattispecie: alcune norme prevedono espressamente che, nella vendita con riserva di proprietà, il presupposto impositivo si colleghi alla stipula dell’atto, ma l’art. 67 TUIR non contiene una deroga di questo tipo. In assenza di una previsione speciale, rileva quindi l’effetto traslativo della proprietà secondo la disciplina civilistica, ai sensi dell’art. 1523 c.c.; nel caso concreto, il trasferimento si è prodotto con il pagamento dell’ultima rata, il 6 agosto 2007. Tale data costituisce il dies a quo per verificare la cessione infraquinquennale.
Tra le disposizioni tributarie richiamate come esempi di collegamento del presupposto alla stipula figurano l’art. 2, secondo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (IVA), l’art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 643/1972 (INVIM), l’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 (imposta di registro) e l’art. 109, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986 (reddito d’impresa ai fini IRES).
Motivo d’appello sulla rideterminazione della plusvalenza
Con il secondo motivo A.A. contestava la declaratoria d’inammissibilità, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, del motivo d’appello subordinato volto a rideterminare il valore d’acquisto del terreno. Chiedeva di assumere come riferimento il 6 agosto 2007, data del pagamento dell’ultima rata, oppure il 19 marzo 2009, data indicata come riscatto del bene, anziché il 6 agosto 1999, data della stipula dell’atto di vendita. A suo avviso, la richiesta di annullamento parziale dell’avviso era compresa nella domanda originaria di annullamento totale e costituiva una specificazione della contestazione già svolta sull’assenza di intento speculativo. Richiamava inoltre la capacità contributiva tutelata dall’art. 53 Cost.
La Cassazione ha ritenuto infondata la censura relativa all’art. 57. Nel ricorso introduttivo non era stata contestata la correttezza della quantificazione della plusvalenza effettuata dall’Ufficio, che aveva rivalutato monetariamente il prezzo d’acquisto. La richiesta di applicare in appello un parametro correttivo introduceva pertanto una diversa ragione d’impugnazione e nuovi temi d’indagine, non riconducibili all’originaria causa petendi. La Corte ha ribadito che sono inammissibili, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, i motivi formulati per la prima volta in appello fondati su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado (Cass. n. 3579/2025; Cass. n. 32528/2022).
È stata dichiarata inammissibile anche l’ulteriore censura di violazione di legge concernente l’intento speculativo e la capacità contributiva. Poiché la novità del motivo costituiva una ragione autonoma e assorbente, l’eventuale accoglimento delle doglianze ulteriori non avrebbe potuto determinare la cassazione della pronuncia. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di plurime rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione, l’infondatezza della censura contro una di esse comporta la sopravvenuta carenza d’interesse rispetto alle altre (Cass. n. 4809/2017, n. 26460/2018, n. 13002/2022 e n. 5102/2024).
Motivazione sulle sanzioni e nullità della sentenza
Con il terzo motivo il contribuente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., lamentando la mancanza o apparenza della motivazione sulle doglianze relative alla disciplina fiscale, alla capacità contributiva e alla disapplicazione delle sanzioni.
La censura è stata accolta limitatamente alle sanzioni. La CTR aveva respinto la richiesta di disapplicazione affermando soltanto di condividere la decisione di primo grado, in ragione dell’asserita insussistenza di condizioni d’incertezza normativa. La motivazione, priva di riferimenti al caso concreto e alle questioni sollevate in appello, è stata giudicata apodittica e meramente apparente. La Corte ha ribadito che è nulla la sentenza d’appello motivata per relationem a quella di primo grado quando la concisione dell’argomentazione non consenta di verificare che il giudice abbia esaminato e valutato i motivi di gravame prima di aderire alla decisione impugnata (Cass. n. 22022/2017, n. 14877/2020, n. 6626/2022, n. 2763/2023 e n. 15978/2024).
È stata invece esclusa la nullità per la parte in cui la CTR aveva spiegato le ragioni dell’applicazione dell’art. 1523 c.c. ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR. Su questo punto la motivazione era intelligibile e rispettava il minimo costituzionale previsto dall’art. 111, sesto comma, Cost., secondo i principi delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014.
Esito e rinvio
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo e accolto il terzo nei limiti relativi alla motivazione sulle sanzioni. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di disapplicazione delle sanzioni fornendo una motivazione congrua. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 20 maggio 2026 e depositata il 1° giugno 2026.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza del 27/05/2026 n. 16456 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza del 22/05/2026 n. 15698 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza del 21/05/2026 n. 15487 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 14 giu 2026Ordinanza del 14/06/2026 n. 19751 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 14 giu 2026Ordinanza del 14/06/2026 n. 19732 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza del 15/06/2026 n. 19960 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →