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Ordinanza

Ordinanza del 27/05/2026 n. 16456 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Nuove prove in appello

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione chiarisce che, per i giudizi tributari introdotti in primo grado prima del 4 gennaio 2024, continua ad applicarsi la versione previgente dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.

Produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario.

Processo tributario – Nuove prove in appello

La pronuncia definisce la disciplina temporale applicabile alla produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario di appello, alla luce della riforma dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 e della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025. Il criterio decisivo è la data di introduzione del giudizio di primo grado.

Fatti e svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava alla V. Srl un’intimazione di pagamento relativa a due cartelle esattoriali per Ires, Iva e altri tributi, riferite agli anni d’imposta 2008 e 2011, per un importo complessivo prossimo a 200.000 euro. La società impugnava l’intimazione, contestando, tra l’altro, l’omessa notificazione delle cartelle presupposte.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria accoglieva il ricorso e annullava l’intimazione, rilevando che non era stata provata la notificazione delle cartelle. L’Agenzia non si era costituita in primo grado. In appello, l’Agenzia produceva la documentazione relativa alle notificazioni; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ne dichiarava l’inammissibilità in applicazione della nuova formulazione dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 e respingeva l’impugnazione.

L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 58. La contribuente, destinataria della notificazione del ricorso il 27 agosto 2025 presso il difensore costituito in appello e presso la società, non svolgeva difese in cassazione.

Disciplina sulla produzione documentale in appello

Prima della modifica, l’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 consentiva la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario di appello. La nuova formulazione, introdotta dal D.Lgs. n. 220/2023, stabilisce invece che non sono ammessi nuovi mezzi di prova né possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili per la decisione oppure che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa non imputabile.

L’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 prevede, per le disposizioni indicate, l’applicazione ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 4 gennaio 2024. La modifica dell’art. 58 è contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto.

Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025

La Corte costituzionale, con sentenza n. 36, depositata il 27 marzo 2025, ha dichiarato illegittima la disciplina nella parte in cui ne prevedeva l’applicazione anche ai giudizi il cui appello fosse stato introdotto dopo il 4 gennaio 2024. Secondo la Consulta, tale applicazione poteva ledere irragionevolmente il diritto di difesa di chi, facendo affidamento sulla disciplina previgente, avesse omesso di produrre documenti in primo grado riservandosi di farlo in appello, anche restando contumace nel primo grado.

Per effetto della pronuncia costituzionale, il nuovo limite alla produzione documentale opera nei giudizi introdotti in primo grado dal 4 gennaio 2024; per quelli introdotti anteriormente resta applicabile la versione precedente dell’art. 58.

Principio applicato al caso concreto

Il giudizio di primo grado era stato introdotto dalla società l’11 luglio 2022. Pertanto, nonostante l’appello dell’Agenzia fosse stato proposto il 16 aprile 2024, la produzione documentale doveva essere valutata secondo la disciplina previgente, che consentiva di produrre nuovi documenti in appello.

La Cassazione enuncia il principio secondo cui, nel processo tributario, se il giudizio è stato introdotto in primo grado prima del 4 gennaio 2024, la produzione di nuovi documenti in appello è regolata dal testo dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 anteriore alla modifica del D.Lgs. n. 220/2023, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025. Il principio vale anche quando il processo è pendente in sede di legittimità.

Esito

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione è stata assunta il 21 maggio 2026 e depositata il 27 maggio 2026.

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